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Licenziamento illegittimo e reintegra solo formale, la NASPI non va restituita

In caso di reintegrazione sul posto di lavoro, la NASpI percepita non va restituita se non c’è un effettivo ritorno al lavoro e stipendio, confermando lo stato di disoccupazione involontaria. Il Tribunale di Taranto con la sentenza in commento n. 3370/2025 del 7.1.2026 ha confermato il principio già recato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 23476/2025) che aveva sancito che la sola reintegra formale, senza lavoro effettivo, non obbliga alla restituzione.

Cosa è la NASpI

A fini ricostruttivi e per maggiore chiarezza rammentiamo che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

L’erogazione avviene mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del lavoro.

La prestazione è erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa sia presentata dopo l’ottavo giorno.

Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione.

La Naspi decade nei seguenti casi:

  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni; inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • qualora si instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale;
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.
  • perdita dello stato di disoccupazione.

Requisiti necessari per la NASpI

I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono:

  • stato di disoccupazione involontaria, salvo i casi di dimissioni per giusta causa se regolarmente convalidate dalla DTL.
  • dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
  • rifiuto del lavoratore al trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.
  • mancato pagamento delle retribuzioni.
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro. La giusta causa non basta, il lavoratore deve documentare all’Inps la sua volontà di difendersi, in sede amministrativa o giudiziale, nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione1.

La durata della disoccupazione NASpI varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto, ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a 1.456,72 euro per il 2026.

Licenziamento illegittimo e reintegra, cosa succede alla NASpI?

Fatte queste premesse risulterà evidente la questione interessante all’origine del presente commento, si pone nei casi in cui, successivamente alla fruizione dell’indennità in questione, il lavoratore abbia ottenuto una sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento ordinando al datore di lavoro la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva renderebbe insussistente – dal punto di vista prettamente giuridico – il periodo di disoccupazione involontaria che ha giustificato l’erogazione dell’indennità.

A fondamento della propria richiesta, l’Ente previdenziale normalmente sostiene che, in seguito all’accertamento giurisdizionale, verrebbe meno lo stato di disoccupazione involontaria.

Inoltre – sempre secondo l’interpretazione che ne fornisce INPS – l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, al pagamento della quale il datore è condannato sarebbe di per sé idonea a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento, con il corollario che l’indennità di disoccupazione diverrebbe indebita.

Sembrerebbe quindi che, il requisito della disoccupazione involontaria potrebbe venir meno per effetto di un sopravvenuto accertamento giudiziale con conseguente diritto dell’Ente previdenziale a ripetere quanto erogato, purché “sia ripristinato lo status di lavoratore occupato sotto tutti i profili, anche quello economico”.

Il Giudice del Lavoro, investito della questione, ritiene invece che quanto affermato dall’Inps non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore non sia stato tenuto indenne dalle conseguenze retributive del licenziamento stesso.

Ciò in quanto è necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione, il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure (in tali termini, v. Cass. n. 28295/2019, con nota di A. TAGLIAMONTE, Cass. n. 17793/2020 e Cass. n. 24950/2021).

Il Tribunale Jonico ha infatti ripreso il concetto affermato dalle Sezioni Unite in materia di mobilità – ritenendolo applicabile anche al diverso beneficio della Naspi – ricostruendo i fatti immediatamente successivi alla sentenza di reintegra.

Dalla ricostruzione fattuale rinvenibile in sentenza risulta che sia mai intervenuta concreta ripresa del rapporto di lavoro, avendo il prestatore anche rinunciato alla indennità stabilita nella sentenza che annullava il licenziamento.

Ribadito dunque il principio per cui l’effettivo ed integrale ripristino – anche economico – del rapporto di lavoro fa venir meno lo stato di disoccupazione involontaria e, per converso, fonda il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indennità di disoccupazione.

Se quindi l’INPS – come nella fattispecie concreta oggetto di queste righe – richiede la restituzione a seguito di una sentenza di reintegra mai concretizzatasi, il lavoratore può opporsi, solitamente tramite ricorso amministrativo, evidenziando la mancata reintegrazione effettiva.

In assenza di integrale ripristino – secondo la sentenza in commento – permane lo stato di bisogno che fonda la fruizione dell’indennità Naspi, in applicazione diretta del principio generale di solidarietà da cui il sistema di sicurezza sociale trae le risorse economiche per il proprio funzionamento.

La solidarietà, nei sistemi di Stato sociale, consiste nella redistribuzione di risorse finalizzata alla rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.)

Il fine, dunque, della solidarietà attuata attraverso il sistema di protezione sociale, coincide con quella tutela del bisogno oggi misurata in termini d’idoneità a realizzare o ripristinare l’integrazione e la protezione sociale del cittadino.

Ebbene, nel linguaggio della solidarietà, un sistema di protezione sociale che misuri lo stato di bisogno in termini di mancata integrazione sociale del cittadino e che valuti l’effettiva ricorrenza della condizione di bisogno realizza il livello massimo di solidarietà.

Il fine dell’integrazione sociale si pone, infatti, come obiettivo di una tutela a carattere universalistico, che conduce a una redistribuzione di risorse tarata sul raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale e, conseguentemente, a un grado elevato di circolazione solidaristica di risorse.

Silvia Assennato – Avvocato in Roma.

1 La Legge di Bilancio per l’anno 2025 ha aggiunto all’art. 3 del D.lgs n. 22 del 2015 il punto c-bis che prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2025, qualora il lavoratore disoccupato abbia interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie e abbia successivamente ha avuto un rapporto di lavoro cessato per licenziamento, le 13 settimane per il requisito contributivo dovranno essere ricercate nel periodo che intercorre tra la cessazione per dimissioni volontarie e la cessazione per licenziamento.

Sono fatte salve, da questa nuova norma, le dimissioni della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino, le dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento di cui all’art. 7, della Legge n. 604 del 1996.

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