Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 aprile 2025, n. 11180
Il paziente subisce un’emorragia post-operatoria a seguito di un intervento di artrodesi L3-L4-L5, ma la Corte conferma che non sussiste responsabilità medica. La mancata predisposizione del drenaggio durante il primo intervento è imputabile al fatto che il paziente non aveva comunicato di assumere farmaci anticoagulanti per una precedente ischemia cerebrale. I giudici sottolineano come il corretto adempimento delle strutture sanitarie non può supplire all’omissione di informazioni rilevanti da parte del paziente.
I fatti
Il paziente si sottopone presso la clinica privata Quisisana di Roma, in data 31/10/2011, in regime di intramoenia con il dott. T.M., a un’operazione di artrodesi L3-L4-L5. A causa dell’emorragia che insorse durante l’intervento, venne sottoposto, il giorno successivo, in data 1/10/2011 a un’ulteriore operazione, da parte dello stesso dott. T. e della sua equipe medica e nella medesima struttura sanitaria privata.
In conseguenza delle gravi lesioni subite per l’esecuzione negligente dell’operazione, il paziente, la moglie e il figlio intraprendono giudizio civile nei confronti del dottor T., l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e la Eurosanità S.p.a., in quanto titolare della clinica Quisisana.
Secondo il paziente, l’emorragia da cui discendevano postumi invalidati, con difficoltà alla minzione e alla funzione erettile, accertati in seguito dall’INPS nell’invalidità civile al cento per cento (100%), è stata provocata dal mancato posizionamento di un sistema di drenaggio attivo durante il primo intervento, che venne invece predisposto per la seconda operazione e nella fase di raccolta dei dati anamnestici non gli era stato chiesto se aveva utilizzato farmaci anticoagulanti e segnatamente la cardioaspirina, che egli, invece, usualmente prendeva per avere subito, in precedenza, nell’anno 2000, un’ischemia cerebrale.
Gli attori, inoltre, danno atto che le lesioni riportate avevano causato severe perdite economiche al paziente, in quanto non aveva potuto più continuare la sua attività di esperto, in regime di contratti annuali, presso la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite, in seguito FAO, nonché l’abbandono degli studi da parte del figlio maggiore, che si era dovuto dedicare alle cure del padre, e un peggioramento complessivo del rapporto coniugale e anche con la figlia minore; in particolare, le condizioni di invalidità psicofisica avevano anche determinato danni alla moglie e al figlio del predetto, analiticamente indicati in citazione.
Nel merito, il Tribunale, espletata CTU medico legale di ufficio, rigetta la domanda, con la sentenza n. 10447 del 17/05/2019. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8538 del 29/12/2021, rigetta l’impugnazione confermando il primo grado.
Il ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione il paziente e i familiari. Secondo la tesi difensiva i Giudici di secondo grado, dopo avere ritenuto non contestata l’imprevedibilità dell’evento, avrebbero attribuito la responsabilità della carente raccolta anamnestica al paziente, il quale, a sua volta, avrebbe taciuto al medico chirurgo ed agli altri operatori sanitari l’assunzione prolungata di medicinali cd. FANS, ad effetto anticoagulante, e per aver altresì il paziente taciuto il pregresso episodio di ischemia cerebrale, risalente all’anno 2000.
La doglianza si incentra sull’avere i Giudici di merito di primo e di secondo grado, affermato, con valutazione sostanzialmente del tutto concorde e sulla scorta delle risultanze della CTU medico legale, che la mancata predisposizione di strumentazione di drenaggio per il primo intervento, ossia quello originariamente programmato ed effettuato il 31/10/2011, era ascrivibile non a una malaccorta programmazione dell’operazione di artrodesi, bensì alla circostanza dell’avere il paziente taciuto la prolungata, per oltre un decennio, e segnatamente dall’anno 2000, assunzione di farmaci anticoagulanti e segnatamente di cardioaspirina, il che aveva agevolato il verificarsi dell’emorragia nel cavo operatorio.
Anamnesi incompleta da parte del paziente esclude responsabilità dei medici
Ebbene, innanzitutto non vi è stata adeguata contestazione e non sono state sollevate critiche appropriate alla CTU, posto che la sentenza di primo grado afferma, senza che sia stata oggetto di specifiche censure sul punto, che i consulenti di parte del paziente, non parteciparono alle operazioni peritali e, inoltre, in ricorso non sono riportate adeguatamente localizzate le prospettazioni che avrebbero dovuto mettere in dubbio le conclusioni del consulente medico legale di ufficio e del suo ausiliare.
Come già detto, il paziente era stato colpito, nell’anno 2000, da un’ischemia cerebrale, che aveva, conseguentemente, da detto anno in poi, e fino all’operazione per la quale è causa, assunto farmaci anticoagulanti e segnatamente la cardioaspirina, e che lo stesso non aveva in alcun modo dichiarato le dette circostanze fattuali nella fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici.
Sul punto, “l’ischemia cerebrale è patologia di indubbia rilevanza e, trattandosi di possibile concausa o anche di causa determinante di postumi invalidanti, l’averla subita e l’avere dovuto assumere farmaci nel successivo periodo sono circostanze da dovere essere riferite autonomamente dal paziente che sta per sottoporsi a un’operazione chirurgica, indipendentemente dall’essere stato specificamente chiesto dal medico se abbia sofferto di tale patologia.”
L’indagine preoperatoria doveva essere orientata nel senso che il paziente è tenuto, quantomeno, a non omettere ma a riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto e possa, per il resto, con riferimento ad altri esantemi, genericamente riferire di non avere avuto patologie di carattere minore.
L’assunzione prolungata, per oltre un decennio, ossia dall’anno 2000 e fino all’anno 2011, di farmaci anticoagulanti è circostanza che, nell’imminenza di un’operazione, peraltro programmata, non avrebbe dovuto essere omessa, ma avrebbe dovuto formare oggetto di specifico riferimento spontaneo da parte del paziente, anche in considerazione della gravità dello stato patologico complessivo da cui egli risultava affetto.
Le affermazioni, al riguardo, della Corte di appello “l’ischemia cerebrale è un fatto, comunque, da dichiarare sono irrilevanti le ragioni per le quali il paziente non riferì, ripetutamente e apparentemente perfino al proprio CTP, nell’anno 2013, della presofferta ischemia cerebrale…” sono corrette in punto di diritto.
A detta carenza informativa, viene ascritta la mancata predisposizione, per l’operazione del 31/10/2011, di un sistema di drenaggio, in vista di una possibile un’emorragia, successivamente verificatasi e difficilmente fronteggiabile senza un’adeguata predisposizione di contrasto, a causa dell’assunzione dei farmaci anticoagulanti e che ha causato le ulteriori lesioni per le quali è causa.
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Infine, la S. Corte ritiene che sussistano gravi ed eccezionali regioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cpc per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di legittimità, consistenti nella peculiarità del caso all’esame e nella rilevanza della patologia sofferta dal paziente e della sua derivazione casuale dall’operazione, sebbene per causa non imputabile alle strutture sanitarie e al personale medico e infermieristico operante.
Redazione
