Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 agosto 2025, n. 23681
La Corte di Cassazione ha chiarito come, in caso di infortunio sul lavoro, il risarcimento del danno differenziale debba considerare la personalizzazione del pregiudizio subito. Questo significa valutare l’impatto specifico sull’uso dell’arto coinvolto e sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalle somme già percepite dall’INAIL.
I fatti
I Giudici di Roma condannano la datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 37.947,60, a titolo di risarcimento del danno differenziale, detratto quanto percepito da INAIL, in seguito all’infortunio patito dalla lavoratrice (addetta al bar presso l’aeroporto di Fiumicino), allorché, intenta a riscaldare i panini, rimaneva improvvisamente ustionata alla mano destra per un malfunzionamento della piastra.
La Corte ha rilevato che i danni, già conteggiati in primo grado in Euro 6.616,93 a titolo di danno biologico temporaneo sub specie di c.d. differenziale qualitativo o complementare, andavano liquidati nella cifra indicata tenuto conto della CTU espletata in primo grado e delle tabelle di Milano in relazione ai danni biologico e morale avuto riguardo all’età dell’appellante, alla invalidità biologica permanente e temporanea (assoluta e parziale), oltre che di una personalizzazione fino al 40% dei pregiudizi subiti all’uso della mano, fondamentale per le mansioni svolte, come del resto precisato anche dal CTU.
Sulla perdita di chances invece nulla è stato liquidato, al pari del danno da cenestesi lavorativa, perché non richiesti in appello con esplicite censure alla affermazione del Tribunale che “nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale in assenza di specifica allegazione e dimostrazione circa l’effettivo pregiudizio qualificabile come danno da cenestesi lavorativa e perdita di chances, chiesti dalla ricorrente solo in maniera generica e non circostanziata”.
L’intervento della Cassazione
La Corte d’appello avrebbe omesso la liquidazione dell’integrale danno differenziale subito dalla lavoratrice; ed in particolare omesso la liquidazione dell’accertato adeguamento per personalizzazione del danno biologico, nonostante la statuizione della sua fondatezza (per la percentuale del 40%), ma completamente dimenticato nella somma del calcolo definitivo; così da inficiare ulteriormente le pronunce sulle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio.
La doglianza è fondata.
Difatti, la Corte di Roma, dopo avere liquidato gli importi a titolo di danno biologico e morale nelle somme indicate di Euro 68.413,00 per danno biologico permanente (tenuto conto dell’età di 33 anni e del 19% indicato dalla CTU) ed inoltre nella somma di Euro 5.940,00 per la inabilità temporanea assoluta (60 gg.x Euro 99) e di Euro 2.670,00 (60 gg x Euro 44,5 ) per l’inabilità temporanea parziale, ha affermato: “va effettuata poi una personalizzazione fino al 40% dei pregiudizi subiti all’uso della mano fondamentale per le mansioni svolte all’appellante come del resto precisata anche dalla CTU.
“In seguito tuttavia la sentenza omette la liquidazione di quel pregiudizio (da personalizzazione) in sede di sommatoria delle varie voci di danno, dalle quali ha invece detratto quanto la lavoratrice aveva percepito dall’INAIL.
È evidente, allora, che la decisione impugnata ha violato le norme di legge di natura sostanziale, e quelle di natura processuale, non avendo proceduto ad una corretta ed integrale liquidazione del danno in conformità alle premesse svolte, con ovvie ripercussioni sulla corretta liquidazione delle spese processuali.
L’errata liquidazione del quantum del danno subito dalla lavoratrice
La sentenza viene cassata per la errata liquidazione del quantum del danno subito dalla lavoratrice e il Giudice di rinvio dovrà svolgere una nuova e autonoma riliquidazione delle spese processuali, venendo in ogni caso meno la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
Ciò detto, la S.C. sottolinea che non si è formato alcun giudicato sull’esonero del datore da responsabilità civile, perché in ogni caso, essendo stata richiesta nell’atto di appello la liquidazione dell’ulteriore danno differenziale, era stato pure devoluto l’accertamento del relativo presupposto, costituito dall’esistenza di una responsabilità penale procedibile d’ufficio ex art. 10 dpr n. 1124/65 che il Giudice civile deve sempre valutare in via incidentale, ma anche, secondo l’evoluzione giurisprudenziale, su base oggettiva: facendo cioè esclusivo riferimento all’esistenza degli elementi oggettivi della fattispecie di un reato procedibile d’ufficio non essendo il lavoratore gravato di provare la responsabilità penale sul piano soggettivo, secondo lo schema ordinario della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. applicabile alla liquidazione del danno anche differenziale.
Pertanto, pacifico il potere-dovere del Giudice civile di accertare incidentalmente la sussistenza dell’illiceità penale del fatto, oggettivamente intesa, applicando la ripartizione dell’onere della prova secondo il regime contrattuale degli artt. 1218 e 2087 c.c., vene confermato: “una volta provato che l’infortunio è avvenuto nel corso del lavoro e nell’ambiente di lavoro, sul lavoratore che agisce per danno differenziale incombe soltanto la prova del nesso causale tra infortunio e fatto, secondo lo schema della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..”
Il Giudice del rinvio dovrà liquidare il danno da personalizzazione senza effettuare alcun conguaglio, neppure di tipo omogeneo, con le poste erogate a diverso titolo dall’INAIL che riguardano la copertura assicurativa.
Avv. Emanuela Foligno
