Infezione-professionale

Infezione professionale, il verbale della Commissione ex L. 210/92 non prova il nesso causale


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 luglio 2026, n. 22691

La Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’onere probatorio: l’accertamento amministrativo per l’indennizzo costituisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, che può disattenderlo sulla base di una CTU che rilevi la sola “possibilità” e non la “probabilità logica” del contagio sul lavoro.

Il caso in esame

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte (ordinanza depositata il 4 luglio 2026) si è pronunciata su una complessa controversia in tema di responsabilità civile per danni da contagio professionale.

Gli eredi di un infermiere, deceduto a causa di un epatocarcinoma secondario a epatite C (HCV), avevano citato in giudizio il Ministero della Salute e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis. A fondamento della pretesa, gli attori deducevano che il familiare era stato esposto per anni a sangue e materiale biologico in sala operatoria. Come prova cardine del nesso causale, la difesa faceva valere il parere favorevole emesso nel 2009 dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) ex L. 210/1992, che aveva riconosciuto all’infermiere l’indennizzo statale, attestando il collegamento tra l’attività di servizio e la patologia epatica.

Nei gradi di merito, tuttavia, le domande venivano respinte. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) disposta in primo grado aveva collocato il contagio in epoca antecedente al 1982, concludendo che il nesso con l’attività lavorativa fosse soltanto “possibile”, in assenza di uno specifico e documentato episodio storico infettante. La Corte d’Appello confermava il rigetto, ritenendo non integrato il criterio civilistico del “più probabile che non”. Gli eredi ricorrevano quindi in Cassazione, lamentando un’erronea valutazione del verbale della CMO e la violazione dei principi in tema di prova presuntiva.

Il ragionamento della Suprema Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, offrendo una preziosa disamina sul valore probatorio degli accertamenti amministrativi nei giudizi civili di risarcimento del danno.

Il valore del verbale della Commissione Medica

Richiamando i principi cristallizzati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19129/2023), gli Ermellini hanno ribadito che il verbale della CMO non ha valore confessorio né costituisce prova legale (ex art. 2700 c.c.) per quanto concerne le diagnosi o i giudizi medico-legali ivi contenuti. Esso fa fede privilegiata unicamente per i fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza.

Le valutazioni mediche sul nesso causale, espresse in sede amministrativa, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice civile.

Presunzioni e ruolo della CTU

Se è vero che il riconoscimento dell’indennizzo ex L. 210/1992 rappresenta un elemento “grave e preciso” astrattamente idoneo a fondare una presunzione di causalità (con conseguente onere per il Ministero di allegare elementi contrari), ciò non priva il giudice del merito del potere-dovere di indagare ulteriormente la vicenda tramite una CTU.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente analizzato l’intero quadro istruttorio. Poiché la CTU ha degradato il nesso eziologico da probabile a meramente “possibile” — non essendo mai stato individuato o allegato uno specifico evento patogeno (es. puntura accidentale con ago infetto) — la presunzione originaria è stata superata dalle risultanze scientifiche emerse in corso di causa.

Il principio della probabilità logica

La pronuncia ribadisce che la regola probatoria della causalità civile impone il criterio del “più probabile che non”. Quando un evento avverso è riconducibile a una pluralità di cause (nosocomiali o extra-lavorative), il giudice deve accogliere l’ipotesi dotata del maggior grado di conferma logica. In assenza di un’elevata probabilità causale, e di fronte a deduzioni attoree del tutto generiche (limitate al mero fatto storico della prestazione di servizio in ospedale), la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

I principi di diritto

Dalla lettura dell’ordinanza si ricavano le seguenti coordinate giurisprudenziali per gli operatori del diritto:

Nessun automatismo probatorio: il riconoscimento dell’indennizzo ex L. 210/1992 non esclude il nesso causale dal thema probandum nel successivo giudizio risarcitorio, né vincola il giudice civile, che valuta il provvedimento amministrativo come mero indizio.

Libero convincimento e CTU: il giudice di merito può superare il parere della Commissione Medica avvalendosi di una propria consulenza tecnica d’ufficio che escluda l’elevata probabilità logica del contagio professionale.

Onere di allegazione: l’attore che agisce per il risarcimento del danno da malattia professionale o da infezione nosocomiale non può limitarsi a invocare genericamente l’esposizione al rischio lavorativo, ma deve fornire elementi circostanziati (o quantomeno presunzioni forti e concordanti) idonei a isolare la specifica condotta lesiva e l’evento infettante.

Avv. Sabrina Caporale

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