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Infarto non riconosciuto e triage errato, confermata la responsabilità sanitaria


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22515

La Cassazione conferma la condanna per la struttura sanitaria: la sottovalutazione dei sintomi e dei fattori di rischio per l’infarto non riconosciuto in triage integra colpa medica. Riconosciuta inoltre la massima personalizzazione del danno parentale per la presenza nel nucleo familiare di un figlio affetto da grave disabilità.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (depositata il 30 giugno 2026, R.G.N. 10657/2023), è tornata a pronunciarsi in tema di malpractice sanitaria e responsabilità del Pronto Soccorso, chiarendo importanti profili in merito all’accertamento del nesso causale e alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Il principio cardine ribadito dagli Ermellini è severo: l’eventuale allontanamento volontario del paziente dal Pronto Soccorso non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva dei medici e l’evento infausto, qualora i sanitari abbiano già colpevolmente sottovalutato il quadro clinico, omesso gli accertamenti tempestivi e mancato di informare adeguatamente il paziente sui rischi.

La vicenda clinica e l’iter giudiziario

Il caso trae origine dal decesso di una paziente, stroncata da un infarto del miocardio poche ore dopo essersi recata al Pronto Soccorso. La donna, soggetto a rischio in quanto oncologica, ipertesa e diabetica, lamentava da tre giorni un dolore toracico retrosternale fisso. Nonostante il quadro sintomatologico, in sede di triage le veniva assegnato un codice verde. Dopo un rapido elettrocardiogramma e la diagnosi di un semplice “problema gastrico”, venivano prescritti esami ematochimici. Tuttavia, la paziente si allontanava prima di conoscerne gli esiti, decedendo la mattina seguente presso la propria abitazione.

I familiari agivano in giudizio contro l’Azienda Ospedaliera, ottenendo ragione sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello di Salerno, in particolare, aveva evidenziato la grave negligenza dei medici: la mancata adozione dei protocolli previsti per il dolore toracico e l’errata assegnazione del codice di urgenza avevano determinato la perdita di ogni chance di sopravvivenza. L’Ospedale ha quindi proposto ricorso in Cassazione, difendendosi sull’assunto di aver rispettato le linee guida e imputando l’evento letale alla scelta della paziente di abbandonare la struttura.

Il nesso di causalità e l’irrilevanza dell’allontanamento volontario

Con i primi tre motivi di ricorso, l’Azienda Ospedaliera ha tentato di smontare l’impianto logico-giuridico della Corte territoriale, insistendo sull’interruzione del nesso eziologico dovuta al presunto “allontanamento volontario” della donna.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure, blindando la motivazione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha sottolineato che l’exitus fatale è direttamente riconducibile alla totale sottovalutazione dei sintomi e dei fattori di rischio di cui la paziente era già portatrice.

Il comportamento della de cuius — che, secondo l’Ospedale, non avrebbe atteso l’esito dei markers cardiaci — è stato ritenuto giuridicamente ininfluente a fronte di un duplice profilo di colpa della struttura:

Omissione diagnostica: Aver eseguito un ECG di pochi secondi e non aver trattenuto in osservazione una paziente ad alto rischio.

Carenza informativa: Non aver adeguatamente avvertito la paziente della potenziale gravità dei sintomi manifestati, precludendole di fatto una scelta consapevole in merito alla propria permanenza in ospedale.

Come si legge nell’ordinanza, i sanitari hanno agito “con superficialità non trattenendo motivatamente la paziente per il dovuto monitoraggio”, integrando una chiara perdita di chances di sopravvivenza.

La personalizzazione del danno parentale

Di estremo interesse, sotto il profilo liquidatorio, è il rigetto del quarto motivo di ricorso formulato dall’Ospedale, relativo alla presunta assenza di motivazione sull’elevata quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte di merito aveva infatti riconosciuto importi significativi (oltre 340.000 euro per ciascun figlio e circa 316.000 euro per il coniuge), applicando una forte personalizzazione. La Cassazione ha ritenuto la motivazione non solo esistente, ma pienamente conforme al “minimo costituzionale”.

L’incremento del quantum risarcitorio è stato giustamente ancorato alla peculiare e drammatica situazione del nucleo familiare superstite: uno dei figli era infatti affetto da una grave forma di autismo ed era totalmente dipendente dalle cure materne. La perdita della madre, in questo specifico contesto, non ha comportato solo il fisiologico dolore del lutto, ma uno stravolgimento totale e un peggioramento della qualità di vita dell’intero ristretto nucleo familiare, le cui dinamiche di accudimento sono state irrimediabilmente compromesse. Tali circostanze giustificano in pieno uno scostamento verso l’alto dei valori tabellari standard.

L’ordinanza si chiude con il rigetto integrale del ricorso e la condanna della struttura sanitaria al pagamento delle spese di lite. Un monito chiaro, l’ennesimo, sull’importanza cruciale del momento del triage e dell’attenta valutazione anamnestica in Pronto Soccorso.

Avv. Sabrina Caporale

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