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Errore in sala operatoria e cartella clinica alterata, primario condannato per falso ideologico


Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 8 luglio 2026, n. 25518

Errore in sala operatoria e successiva alterazione della cartella clinica: la Cassazione chiarisce che la documentazione sanitaria non può essere riscritta per giustificare un evento avverso

Il caso in esame

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia depositata l’8 luglio 2026, si è espressa su una complessa vicenda di malasanità e falsificazione documentale che ha visto coinvolto l’ex primario del reparto di urologia di un presidio ospedaliero piemontese.

Il professionista, assolto in primo grado dai reati di omicidio e lesioni colpose, è stato tuttavia condannato per il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), in relazione a due distinti nuclei fattuali:

L’alterazione dell’atto operatorio: durante un intervento in cui era programmata l’asportazione del rene sinistro di un paziente, il chirurgo asportava erroneamente la milza. Dopo aver redatto un primo verbale operatorio attestante la nefrectomia, il primario, appreso l’errore a seguito di esame istologico, redigeva un secondo atto operatorio (inserito in cartella in aggiunta al primo) in cui descriveva l’asportazione di una generica “massa retroperitoneale ascessualizzata”, omettendo di menzionare l’avvenuta asportazione della milza. Sulle copie venivano apposte a penna le diciture di atto “provvisorio” e “definitivo”.

La falsificazione dell’équipe chirurgica: il primario aveva falsamente attestato la presenza in sala operatoria di due medici strutturati in veste di secondi operatori (in realtà impegnati in visite ambulatoriali documentate), al fine di occultare la presenza effettiva di una dottoressa volontaria non autorizzata a operare e priva di copertura assicurativa.

I motivi di ricorso

La difesa dell’imputato ha censurato la sentenza di merito sostenendo, in primo luogo, la legittimità della procedura di “disconvalida” dell’atto. Secondo la tesi difensiva, non vi sarebbe stato alcun falso (né materiale né ideologico), in quanto il primo verbale non era stato cancellato dal sistema informatico, garantendo la trasparenza. Il secondo verbale, a dire della difesa, rappresentava unicamente la “reale evoluzione conoscitiva” del chirurgo post-esame istologico.

È stata inoltre contestata la sussistenza del dolo, sostenendo un presunto intento chiarificatore a tutela del paziente.

Il ragionamento della Suprema Corte

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo importanti precisazioni sulla natura e sulla corretta tenuta della cartella clinica.

Dal falso materiale al falso ideologico

Gli Ermellini hanno confermato la riqualificazione del fatto originariamente contestato (art. 476 c.p., falso materiale) nell’ipotesi di cui all’art. 479 c.p. (falso ideologico). L’atto originario, infatti, è rimasto integro nel sistema informatico, per cui non vi è stata un’alterazione materiale del documento. Tuttavia, l’immissione del secondo verbale ha introdotto una diversa e non veritiera rappresentazione dell’intervento. Omettere la reale asportazione della milza, definendola genericamente “massa”, costituisce una palese falsità ideologica per omissione, idonea a ostacolare la ricostruzione del decorso clinico e i successivi trattamenti terapeutici.

La cartella clinica come diario immutabile

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio granitico: la cartella clinica redatta da un medico di una struttura pubblica è un atto pubblico munito di fede privilegiata. Essa assolve alla funzione di “diario del decorso della malattia”, il che impone che i fatti vengano annotati contestualmente al loro verificarsi e nel rispetto assoluto dei criteri di veridicità, completezza e continuità.

Una volta registrata nel sistema informatico, la cartella esce dalla disponibilità dell’autore. La procedura di “disconvalida” può essere utilizzata per correzioni puramente formali o per integrare omissioni, ma non consente mai di sostituire la descrizione dell’intervento con una versione incompatibile e reticente.

L’irrilevanza del movente e il dolo generico

Rispetto alle doglianze sull’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che il delitto di falso ideologico è punito a titolo di dolo generico. È sufficiente la consapevolezza e la volontà di attestare il falso (o omettere il vero). L’eventuale finalità “chiarificatrice” addotta dalla difesa è giuridicamente irrilevante ai fini della configurabilità del reato, emergendo peraltro dalle carte un chiaro intento di occultare l’errore professionale commesso.

I Principi di Diritto

Dalla lettura della pronuncia si possono estrapolare i seguenti principi di immediato interesse per le direzioni sanitarie e i professionisti medici:

Verità e completezza: L’inserimento in cartella clinica di un secondo referto o atto operatorio che, pur senza alterare materialmente il primo, ometta dati clinici oggettivi (come l’organo effettivamente asportato) integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.).

Limiti della correzione informatica: Le funzionalità dei software gestionali che permettono la “disconvalida” di un atto non legittimano la riscrittura postuma dei fatti clinici. La cartella cristallizza la realtà al momento dell’evento.

Composizione dell’équipe: L’attestazione in cartella della presenza di personale medico impegnato altrove (desumibile dall’incrocio tra orari di sala operatoria e registri di accettazione ambulatoriale) costituisce falso documentale pieno, a nulla rilevando prassi di reparto distorte o presunte necessità organizzative.

Avv. Sabrina Caporale

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