Epatopatia da HCV contratta dopo somministrazione di immunoglobuline antitetaniche

Corte di Cassazione, III civile, 18 novembre 2024, n. 29643

Al danneggiato vengono riconosciuti i benefici della Legge 210 nell’anno 2014, tuttavia i Giudici di merito rigettano il risarcimento del danno per insussistenza del nesso causale tra la somministrazione di antitetanica avvenuta nel 1982 e l’accertata infezione. La Cassazione, invece, dà ragione al danneggiato.

Interessante il diverso livello di apprezzamento della relazione causale fatta nella sede lavoristica in termini di «elevato grado di probabilità» diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile.

Il caso

Il danneggiato chiama a giudizio il Ministero della Salute per vederlo condannato al risarcimento del danno causato da una epatopatia cronica HCV contratta a seguito della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche avvenuta il 15.7.1982, a seguito di intervento chirurgico per frattura della spalla destra.

Il Tribunale di Perugia rigetta la domanda per il decorso della prescrizione quinquennale nei confronti del Ministero convenuto, data l’irrilevanza ai fini interruttivi del ricorso ex art. 696-bis cpc promosso sempre dal danneggiato. La Corte d’Appello, invece, disattende l’eccezione di prescrizione svolta dal Ministero, tuttavia rigettava nel merito la domanda svolta. Nello specifico:

– l’avvio del procedimento ex art. 696-bis ha sicuramente determinato l’interruzione della prescrizione fino alla chiusura, avvenuta il 12.1.2012, del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto; di qui la tempestività dell’azione di condanna promossa con atto di citazione notificato il 15.2.2016;

– incontestato che nel 2004 fosse stata accertata a carico dell’attore la positività al virus HCV, doveva escludersi il nesso causale tra la somministrazione avvenuta nel 1982 e l’accertata infezione, nonostante il riconoscimento in favore dell’attore dell’indennizzo ex legge 210/1992 da parte del Tribunale di Perugia – sez. lavoro con sentenza n. 598/2014 (confermata dalla medesima Corte – sezione lavoro con sentenza n. 5/2016);

– data la diversità della causa petendi e del petitum tra i due giudizi, per essere quello ex lege 210/1992 totalmente svincolato dall’accertamento della colpa e dalla domanda di risarcimento del danno, non poteva invocarsi l’effetto del giudicato intervenuto in tema di indennizzo, fermo restando che in sede lavoristica il nesso di causa era stato accertato secondo il parametro di «elevato grado di probabilità» del tutto diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile;

– ferma la non vincolatività dell’accertamento svolto in sede lavoristica, il nesso di causa tra la somministrazione di immunoglobuline e l’epatopatia riscontrata doveva escludersi in ragione dell’avvenuta inoculazione per via intramuscolare e non endovenosa sulla base della letteratura scientifica riportata dal C.T.U.

Tale decisione viene impugnata e la Corte di Cassazione dà ragione al danneggiato che censura il mancato riconoscimento del vincolo del giudicato, derivante dal contenzioso svolto in sede lavoristica al fine del riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992, sull’erroneo presupposto della diversità dei due procedimenti con la conseguente libera variabilità della C.T.U. svolta nella diversa sede processuale. Per contro, oltre all’identità delle parti e del petitum, ricorre la stessa causa petendi, ossia il fatto costitutivo della pretesa, dovendo aggiungersi in sede civile la verifica del profilo di responsabilità per la colpa omissiva in tema di farmacovigilanza.

Sostiene anche che sarebbe del tutto inconferente il diverso livello di apprezzamento della relazione causale fatta nella sede lavoristica in termini di «elevato grado di probabilità» diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile. Secondo il ricorrente, oltre al profilo dell’idoneità lesiva (la relazione certa tra somministrazione del siero e l’insorgenza della patologia), nella pronuncia lavoristica passata in giudicato erano state escluse, perché non provate, vie di contagio alternative ed era stato accertato che il danneggiato non apparteneva ad alcuna categoria a rischio, ricavandosi pervia deduttiva che quella esaminata era stata l’unica via di contagio.

Le affermazioni del danneggiato sono corrette.

L’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il “petitum” e la “causa petendi”, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione.  Non è dirimente quanto si legge nella sentenza impugnata a proposito della “diversità di accertamenti compiuti nelle due sedi, posto che in quella civilistica la verifica del nesso di causalità fa il paio con quella relativa all’accertamento della colpa della P.A. in funzione della condanna al chiesto risarcimento del danno, mentre nel contenzioso ex lege 210/1992 l’indennizzo è diretto ad approntare un rimedio di tipo assistenziale per ragioni di solidarietà sociale del tutto estraneo al sistema della responsabilità civile. “

Quanto affermato dai Giudici di appello non è corretto perchè l’identità del petitum, cui è subordinata l’autorità del giudicato, riguarda il bene della vita interessato dalla chiesta pronuncia, ossia il petitum mediato, tant’è che il vincolo del giudicato sussiste anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.

Infatti, “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in tal senso la S.C. richiama  Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; 22 marzo 2024, n. 7834).

In entrambi i giudizi azionati dal danneggiato (quello lavoristico e quello civilistico), il bene della vita oggetto di tutela è primariamente quello alla salute, quindi a poco rileva che quello lavoristico sia stato intrapreso per la erogazione di un indennizzo di legge di tipo assistenziale, e quello civilistico sia stato intrapreso per il risarcimento del danno, tanto più che quanto riconosciuto nel primo deve essere scomputato dall’eventuale risarcimento in virtù della “causa” del beneficio di legge e per evitare una doppia liquidazione.

Ad ogni modo, la S.C. ha ripetutamente affermato che “in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero, l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla commissione di cui all’art. 4 L. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il Giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la commissione organo dello stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero”.

Infine, in base ad un recente arresto delle Sezioni Unite è stato affermato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale Legge 210, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, ergo il Giudice del merito deve rilevare – anche d’ufficio – la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa. (S.U.  6 luglio 2023, n. 19129).

Avv. Emanuela Foligno

Di Dr. Carmelo Galipò

Specialista in Medico legale e delle Ass.ni. Direttore editoriale de "Responsabile Civile": blog sulla responsabilità civile e penale. Presidente dell'Accademia della Medicina Legale.

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