Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 giugno 2026, n. 22148
La Terza Sezione Civile chiarisce la natura del nesso causale per contagio da HCV in caso di rinnovo della CTU, impone lo scomputo dell’indennizzo ex L. 210/1992 dal danno iure hereditario e tutela l’attore vittorioso dalle spese dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22148 depositata il 28 giugno 2026 (R.G. n. 22156/2023), ha definito un articolato contenzioso in materia di responsabilità medica da emotrasfusioni infette. La pronuncia si segnala come una vera e propria decisione di sistema, offrendo un quadro nomofilattico chiarificatore su quattro pilastri del diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni: il valore della CTU disposta in rinnovazione, l’operatività della compensatio lucri cum damno per le prestazioni indennitarie pubbliche, il corretto riparto delle spese processuali verso i terzi chiamati e l’estensione del concetto di “persona danneggiata” ai fini dell’applicazione dei massimali di polizza.
Il caso e l’evoluzione istruttoria: la legittimità della CTU in rinnovazione
La vicenda nasce dal decesso di un paziente a causa di un’epatite cronica evoluta in cirrosi, contratta a seguito di emotrasfusioni somministrate nel 1985 presso una casa di cura privata. In primo grado, il Tribunale di Salerno, riscontrando l’incompletezza della prima consulenza tecnica (orientata verso l’impossibilità di accertare il nesso causale), ordinava la rinnovazione dell’indagine peritale ex art. 196 c.p.c. Il secondo ausiliario accertava invece la sussistenza del nesso eziologico secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, basandosi sull’accurata esclusione di cause alternative di contagio (assenza di tossicodipendenza o di successivi interventi chirurgici) e sulla congruenza cronologica e di efficienza lesiva.
I giudici di legittimità hanno respinto i primi due motivi del ricorso principale della struttura sanitaria, la quale lamentava un difetto di motivazione nell’adesione del giudice d’appello alla seconda relazione peritale. La Suprema Corte ha ribadito che la scelta di rinnovare le indagini peritali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Quando il giudice decide di aderire alla consulenza disposta in rinnovazione, fornendo un’adeguata motivazione sulla maggiore completezza e attendibilità scientifica dell’elaborato (nel caso di specie, l’applicazione rigorosa del principio di esclusione), il vizio di motivazione apparente o di omesso esame di un fatto decisivo deve essere radicalmente escluso. Le contestazioni che insistono sulla preferenza per la prima CTU si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito del fatto.
Il principio di sistema: l’indennizzo ex L. n. 210/1992 va sempre scomputato dal risarcimento
Il punto di maggior rilievo teorico-pratico dell’ordinanza risiede nell’accoglimento del terzo motivo di ricorso della struttura sanitaria, riguardante l’applicazione della compensatio lucri cum damno. La Corte d’Appello di Salerno aveva escluso il defalco dell’indennizzo percepito dalla vittima ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 dall’importo risarcitorio spettante agli eredi iure hereditario, ritenendo che mancasse la coincidenza soggettiva tra il danneggiante (la clinica privata) e l’ente erogatore della provvidenza (lo Stato/Ministero della Salute).
Gli Ermellini hanno cassato la decisione sul punto, richiamando la pietra miliare delle Sezioni Unite (sentenza n. 12566/2018) e la successiva giurisprudenza evolutiva (Cass. n. 4309/2019, n. 4730/2019, n. 25405/2019, n. 22139/2022 e, da ultimo, Cass. n. 4415/2024). La Cassazione ha ricordato che la compensatio non richiede una rigida e formale identità soggettiva, bensì un’analisi per “classi di benefici” volta a verificare la funzione della provvidenza collaterale.
In ambito sanitario, l’erogazione dell’indennizzo, seppur formalmente deliberata dal Ministero, è materialmente demandata alle Regioni, le quali governano le aziende sanitarie locali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si configura così un’unica “parte pubblica” sostanziale. Di conseguenza, consentire al danneggiato di cumulare l’intero risarcimento civilistico e l’indennizzo assistenziale per la medesima lesione determinerebbe una duplicazione del ristoro, contraria al principio di indennità del risarcimento. Pertanto, l’indennizzo ex L. n. 210/1992 deve essere integralmente scomputato dalle somme liquidate a titolo di danno iure hereditario, a prescindere dalla natura privata o pubblica della struttura medica convenuta.
Spese giudiziali: l’attore vittorioso non paga i terzi chiamati dal convenuto
La Suprema Corte ha affrontato un altro errore procedurale compiuto dai giudici di secondo grado, i quali avevano condannato gli eredi del paziente, in solido con la struttura e l’assicurazione, a rifondere le spese del grado in favore dei terzi chiamati in causa (l’AVIS e gli eredi del medico M.).
Accogliendo il ricorso incidentale dei congiunti, la Cassazione ha tracciato una netta linea di demarcazione basata sui principi di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e di causalità:
Il principio di causalità e l’iniziativa giudiziale: Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa possono essere poste a carico dell’attore principale solo nell’ipotesi in cui la domanda di quest’ultimo sia rigettata. In quel caso, infatti, è l’iniziativa dell’attore — rivelatasi infondata — ad aver provocato e giustificato la necessità per il convenuto di chiamare in causa il terzo a fini di garanzia o responsabilità.
L’ipotesi di accoglimento della domanda: Qualora, invece, la domanda dell’attore venga accolta nei confronti del convenuto e sia respinta la sola pretesa di rivalsa o garanzia che quest’ultimo ha autonomamente spiegato verso il terzo, l’attore non può essere considerato soccombente in alcun rapporto. La presenza dei terzi nel processo dipende esclusivamente dalle scelte difensive del convenuto. Di conseguenza, le spese del terzo devono gravare unicamente sul convenuto che ha promosso la chiamata, e non sull’attore vittorioso.
Polizza e massimali: i congiunti che agiscono iure proprio sono autonomi “soggetti danneggiati”
Infine, la decisione si sofferma sui limiti della manleva assicurativa nell’ambito del ricorso incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, la quale sosteneva che la condanna a tenere indenne la clinica anche per le spese di soccombenza violasse l’art. 1917 c.c. e il principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.), avendo superato l’originario massimale di polizza previsto per “persona”.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della compagnia, confermando l’interpretazione estensiva della Corte d’Appello. Il concetto di “persona danneggiata” all’interno dei contratti di assicurazione della responsabilità civile non può essere appiattito sulla sola “vittima primaria” (il paziente contagiato). Poiché l’ordinamento riconosce ai membri del nucleo familiare un diritto autonomo e originario al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio), ciascuno di essi riveste la qualifica di danneggiato diretto. Di conseguenza, il massimale stabilito in polizza per “persona” opera in modo autonomo e distinto per ciascun congiunto. Questa scomposizione esclude in radice il lamentato superamento del tetto assicurativo cumulativo, confermando l’obbligo di integrale manleva delle spese processuali a carico dell’assicuratore.
La parola passa ora alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che in sede di rinvio dovrà rideterminare il quantum del danno iure hereditario applicando il defalco dell’indennizzo pubblico e rimodulare il riparto delle spese di lite in conformità ai vincoli tracciati dalla Suprema Corte.
Avv. Sabrina Caporale
