Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15077
Un paziente ha citato in giudizio il proprio medico di base, accusandolo di non aver diagnosticato per tempo i segnali di una grave emorragia cerebrale. Secondo la sua versione, già giorni prima dell’evento acuto sarebbero comparsi sintomi riconducibili alla patologia, trascurati dal professionista. I giudici, però, hanno escluso la responsabilità del medico, ritenendo che non fosse sufficientemente provato che tali sintomi fossero stati effettivamente riferiti e che, in ogni caso, avessero un carattere tale da imporre sospetti diagnostici specifici. La decisione chiarisce che la colpa professionale non può essere affermata in assenza di elementi clinici chiari e documentati. Non è risultato sufficientemente provato che al medico di base nel corso della visita fossero stati effettivamente riferiti sintomi tali da giustificare il sospetto di una emorragia cerebrale.
La vicenda giudiziaria
Il paziente cita a giudizio il suo medico di base asserendo omessa corretta diagnosi di una patologia già in corso che, dopo pochi giorni aveva determinato una emorragia cerebrale con gravi esiti invalidanti. Tribunale di Forlì e Corte d’appello di Bologna rigettano la domanda.
Il paziente ricorre in Cassazione perché secondo lui la Corte di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto provato quanto osservato dal CTU in primo grado con riguardo all’esordio dell’emorragia cerebrale. Il ricorrente deduce come errato quanto ritenuto provato dal CTU in primo grado ovvero che “la patologia in esame è di origine spontanea ed attenendoci alla documentazione sanitaria prodotta in atti, ha avuto un esordio improvviso e drammatico in data 27 febbraio 2005, quando il sig. … portatore di malformazione vascolare cerebrale, dopo uno sforzo fisico presentò la caratteristica sintomatologia ed il quadro clinico, descritto in letteratura, tipici della diagnosi di emorragia subaracnoidea da sanguinamento di aneurisma cerebrale”.
Secondo la vittima, tale conclusione è errata poiché dalla documentazione medica in atti e relativa al ricovero ospedaliero del 27/2/2005, e dagli accertamenti eseguiti nelle ore successive (TAC e angiografia), emergeva che “il sanguinamento avvenuto qualche ora prima del ricovero ospedaliero rappresentava certamente la seconda emorragia e non la prima e che la precedente poteva essere collocata temporalmente ad almeno 10 dieci giorni prima”.
Quanto lamentato è inammissibile perché finalizzato alla contestazione dell’accertamento di fatto in ordine alla mancanza di prova di una prima emorragia cerebrale già in atto (sebbene meno grave di quella che ha poi causato all’attore gli esiti invalidanti), al momento della visita del paziente da parte del medico di base, rilievo palesato dai Giudici di merito (con doppia decisione conforme), fondato sulla valutazione degli elementi istruttori, e sostenuto da adeguata motivazione.
L’errata valutazione degli elementi di prova
Per quanto riguarda la asserita errata valutazione degli elementi di prova comprovanti le negligenze del medico di base in occasione delle richieste di assistenza del 15 febbraio 2005, e della successiva richiesta di assistenza telefonica del 18 febbraio 2005, la vittima sostiene che i sintomi riferiti al medico di base erano tali da consentire la diagnosi di possibile emorragia cerebrale già in atto o, quanto meno, da imporre l’esecuzione di più approfonditi esami strumentali al fine di verificare tale possibilità.
Ebbene, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto non sufficientemente provato:
- a) che vi fosse effettivamente una prima emorragia cerebrale già in atto (sebbene meno grave di quella che ha poi causato all’attore gli esiti invalidanti), al momento della visita del paziente da parte del medico di base;
- b) che la sintomatologia riferita in tale occasione (nonché nel successivo colloquio telefonico avvenuto dopo tre giorni) fosse tale da potere indurre anche solo il sospetto di una siffatta patologia.
Anche con queste osservazioni, la vittima intende inammissibilmente “spingere” la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di Cassazione.
Ad ultimo, il paziente ritiene erroneamente interpretate le conclusioni assunte dai CTU in sede di chiarimenti disposti nel giudizio di appello.
Il ricorrente sostiene che il CTU, con i chiarimenti resi nel corso del giudizio di appello, avrebbe modificato quanto contenuto nella relazione svolta in primo grado, affermando la sussistenza della responsabilità del medico convenuto per non avere ravvisato i sintomi di una prima emorragia cerebrale, al momento della visita.
Innanzitutto, la censura di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti non è ammissibile, in caso di doppia decisione conforme di merito. In ogni caso, il secondo grado ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui i chiarimenti resi dal CTU non erano tali da giustificare la riforma della decisione di primo grado. Difatti, si trattava di valutazioni ipotetiche, per il caso in cui fosse emerso che al medico dii base convenuto erano stati effettivamente riferiti tutti i sintomi indicati dall’attore nell’atto di citazione, precisando poi, però, che tale ipotesi non risultava in realtà suffragata da sufficienti elementi di prova e, quindi, non era valutabile in concreto.
La Corte di appello, come già detto, ha ritenuto non sufficientemente provate le seguenti circostanze di fatto:
- a) in primo luogo, la effettiva sussistenza di un primo episodio (meno grave del successivo) di sanguinamento cerebrale, già in occasione della visita dell’attore operata dal medico convenuto;
- b) comunque, che al medico di base fossero stati effettivamente riferiti dal paziente sintomi tali da giustificare anche solo il sospetto di una tale patologia, anziché generici sintomi riferibili esclusivamente all’influenza stagionale che l’attore, d’altra parte, certamente presentava.
Sulla base di tali accertamenti è stata (correttamente) esclusa la negligenza professionale del medico convenuto, con riguardo all’allegazione di parte attrice di omessa diagnosi di un preteso episodio di emorragia cerebrale, in tal modo superando anche le considerazioni espresse dal consulente tecnico di ufficio nella sua seconda relazione, in ordine alla possibilità di una siffatta diagnosi, laddove fossero stati riferiti al medico gli specifici e più gravi sintomi indicati nell’atto di citazione.
La motivazione sul punto è adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale non è sindacabile, anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, non era possibile per il medico, in quel momento, diagnosticare, o anche solo ipotizzare un possibile episodio di sanguinamento cerebrale, se pure tale episodio vi fosse stato, anche in considerazione dello stato influenzale dell’attore e della natura della relativa sintomatologia.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
