Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 novembre 2025, n. 30201
I familiari di un paziente deceduto avevano chiesto il risarcimento per danno parentale e perdita di chance, invocando la responsabilità dei medici. La Corte di Cassazione conferma il rigetto delle domande, sottolineando che il semplice accertamento di colpa medica non è sufficiente senza prova del nesso causale con l’evento mortale. Non è sostenibile che esista un interesse per un mero accertamento di colpa medica senza che sia stato accertato che questo abbia inciso, in difetto di prova del nesso causale, sulla condizione del paziente.
I fatti
I familiari del paziente adiscono il Tribunale di Livorno nei confronti di AUSL Toscana Nord Ovest per accertare la colpa medica dei sanitari dell’Ospedale di Cecina e per ottenere la dichiarazione della responsabilità o della corresponsabilità della suddetta AUSL, In subordine, chiedevano di accertare la responsabilità della convenuta per la perdita di chance di evitare il decesso di F.B. e di condannarla pertanto al risarcimento.
Il Tribunale rigetta la domanda proposta in via principale e, in parziale accoglimento di quella proposta in via subordinata, condannava la convenuta a risarcire agli attori i danni, in somma inferiore a quella richiesta. La Corte d’appello di Firenze, invece (9 agosto 2022), in accoglimento dell’appello principale rigetta le e l’appello incidentale e i congiunti del paziente deceduto si rivolgono alla Corte di Cassazione.
L’intervento della Cassazione
Viene argomentato l’omesso esame inerente all’asserito erroneo trattamento sanitario subito dal de cuius; il fatto che la CTU avrebbe rilevato la sussistenza di colpa medica, tuttavia, nonostante la relativa domanda e tale accertamento, il primo giudice avrebbe pretermesso di pronunciare su ciò, limitandosi a rigettare la seconda (e diversa) domanda svolta in via principale diretta alla dichiarazione della responsabilità della convenuta per la morte del paziente e alla conseguente condanna al risarcimento del danno, ma accogliendo la domanda svolta in via subordinata diretta a dichiarare la responsabilità della convenuta per la perdita di chance di evitare il decesso.
Ebbene, il secondo Giudice ha esposto tutti i motivi, sia del gravame principale sia del gravame incidentale e poi ha espressamente enunciato: Merita accoglimento il primo motivo di appello principale con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di appello principale e incidentale, ribadendo questo successivamente nella parte conclusiva della motivazione … In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello principale va rigettata anche la domanda formulata in via subordinata dagli eredi.
Ciò comporta l’assorbimento degli altri due motivi di appello principale e dei tre motivi di appello incidentale, in quanto ciascuno di questi ultimi dipende dalla conferma della sentenza di primo grado e ne chiede una parziale modifica. Non vi è stata omessa pronuncia, non rilevando naturalmente la fondatezza o meno della pronuncia emessa dal giudice d’appello, per cui il motivo va rigettato.
Il Giudice d’appello, effettivamente, mantiene in sostanza la posizione del primo Giudice laddove questo aveva rigettato la domanda principale risarcitoria in base al difetto del nesso causale, pur riconoscendo la colpa dei medici. In particolare la Corte di appello così ha scritto: Con la sentenza gravata, il Tribunale di Livorno, aderendo alle considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU, ha rigettato la domanda principale di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale non essendovi prova della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento non perito, in quanto improntato a sottovalutazione delle condizioni locali dell’arto inferiore destro, di quelle generali … e della mancata risposta alla terapia antibiotica … e la morte.
I ricorrenti censurano l’omessa pronuncia di dichiarazione della colpa medica, e, come si è visto, la Corte territoriale ritiene tale censura assorbita dall’accoglimento del primo motivo dell’appello principale, in tal modo pronunciandosi. Il primo motivo dell’appello principale, censurante il Tribunale per avere riconosciuto il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento incerto (chance di guarigione), effettivamente non ha pertinenza rispetto alla domanda di accertamento della colpa medica, per cui la motivazione resa è insussistente.
Il difetto motivazionale
Nel caso in esame, si è sul piano motivazionale e a tanto si riferisce la censura in analisi; poiché, appunto, il difetto motivazionale è diverso dalla omessa pronuncia, l’unico vizio che può ricorrere è quello di carenza motivazionale sulla censura d’appello disattesa, vizio che effettivamente sussiste in quanto non è comprensibile l’assorbimento affermato, tenuto in conto poi che l’esame del primo motivo dell’appello incidentale non poteva ictu oculi ricadere sul contenuto del motivo d’appello di controparte de quo, perché concerne soltanto la domanda di risarcimento da perdita di chance.
Al riguardo si osserva che la Corte di merito ha rilevato che l’accertamento compiuto dal primo giudice circa l’assenza del nesso di causalità tra la condotta colpevole dei sanitari e la morte del paziente è divenuto cosa giudicata interna in quanto non è stato impugnato dagli appellanti. E tale statuizione non è stata censurata dai ricorrenti.
Non è sostenibile che esista un interesse per un mero accertamento di colpa medica, interesse peraltro genericamente indicato, senza che neppure sia stato accertato che questo abbia inciso – in difetto di prova del nesso causale – sulla condizione del paziente. Ne consegue l’inammissibilità della critica.
Sulla invocata perdita di chance, in primo grado è stato chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la perdita di chance di evitare il decesso, identificando il danno in quello iure proprio patito dagli attori per la perdita di chance di poter trascorrere (molto) altro tempo con il proprio congiunto.
La Corte di appello afferma che il primo Giudice aveva inteso la perdita di chance come un danno minore rispetto alla lesione lamentata in via principale, per cui sarebbe allora sufficiente provare un nesso causale inferiore al 50%, ma comunque seria e apprezzabile, tale potendosi ritenere nella fattispecie il ventaglio indicato dal CTU … tra il 33% e il 49%, così facendo della chance perduta una sorta di surrogato del danno principale utilizzabile se non si raggiunge prova del nesso causale tra la condotta colposa e il danno maggiore.
Però, quel che viene descritto dai ricorrenti nella relativa censura non porta elementi dettagliati e specifici relativi a tali parenti, e al rapporto con il congiunto che avrebbero potuto avere qualora egli avesse vissuto più a lungo o addirittura guarito, bensì riguarda, in sostanza, direttamente la chance perduta del de cuius. Pertanto, il motivo è eccentrico rispetto alla relativa domanda, e cade nella inammissibilità con riferimento ad ogni profilo prospettato.
In conclusione, il ricorso viene rigettato. La difformità delle due decisioni di merito derivate dalla peculiare vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Avv. Emanuela Foligno
