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Danno neonatale, la cartella clinica incompleta non basta per ottenere il risarcimento


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 maggio 2026, n. 13245

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della responsabilità medica con danno neonatale e sull’incidenza della cartella clinica lacunosa. La Suprema Corte ribadisce che le omissioni documentali non esonerano automaticamente il paziente dall’onere di provare il nesso eziologico, qualora le indagini peritali individuino una causa del danno del tutto autonoma e indipendente dalla condotta medica censurata.

La complessa vicenda clinica e giudiziaria

Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile trae origine da una drammatica vicenda di danno neonatale. I genitori di un minore, dimesso alla nascita con una diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica e successivamente affetto da tetraparesi spastica irreversibile, convenivano in giudizio la struttura ospedaliera e i sanitari per ottenere il risarcimento dei danni.

La vicenda si caratterizzava per una grave anomalia documentale: l’assenza temporale del monitoraggio cardiotocografico (eseguito solo per una frazione del tempo necessario) e l’incompleta tenuta del partogramma. Tali mancanze avevano persino originato un parallelo procedimento penale a carico di un ginecologo per sottrazione/alterazione dei tracciati, conclusosi poi con la declaratoria di prescrizione.

Nonostante la pacifica negligenza dei sanitari nella fase di monitoraggio, sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda risarcitoria. Fondamentali si rivelavano le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), secondo cui l’evento lesivo era riconducibile – in base al criterio del “più probabile che non” – non già a un’asfissia intra partum, bensì a una sepsi neonatale, patologia sulla quale l’assistenza ostetrica inadeguata non aveva avuto alcuna incidenza causale.

Il principio: l’incompletezza della cartella clinica

Nel giudizio di legittimità, i ricorrenti lamentavano un’errata applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto utilizzare l’incompletezza della cartella clinica come elemento di prova presuntiva per ritenere dimostrato il nesso causale, a fronte di una condotta dei medici astrattamente idonea a causare il danno.

La Corte di Cassazione, rigettando il motivo, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del meccanismo presuntivo:

L’onere della prova: Grava sempre sul danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno, secondo il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza.

La funzione suppletiva: L’omessa o irregolare tenuta della cartella clinica può operare in chiave presuntiva a favore del paziente solo se tale incompletezza ha reso effettivamente impossibile l’accertamento del nesso e se la condotta dei sanitari era astrattamente idonea a provocare quel preteso danno.

Il limite della causa alternativa: Se gli accertamenti tecnici individuano nella genesi del danno una causa autonoma (nel caso di specie, la sepsi neonatale) non correlata all’inadempimento (la mancata sorveglianza dell’ipossia), il meccanismo presuntivo non può scattare. L’inadempimento, per quanto grave, si rivela inidoneo a causare il danno effettivamente patito.

Sindacato di legittimità e accertamenti di fatto

L’ordinanza offre anche un utile ripasso processualcivilistico sui ristretti margini del giudizio di Cassazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze relative al vizio di motivazione (art. 360, n. 4 e 5, c.p.c.) e al preteso “travisamento delle prove”. Gli Ermellini hanno ribadito un principio granitico: l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove più idonee a dimostrare i fatti sono attività riservate al giudice di merito.

Tentare di mascherare una richiesta di riesame dei fatti clinici sotto la veste della violazione di legge o della motivazione apparente è una strategia processuale destinata all’inammissibilità, specialmente quando la Corte territoriale abbia fornito un percorso logico-giuridico chiaro, coerente e fondato sulle risultanze della CTU.

Considerazioni conclusive

La pronuncia della Cassazione conferma che, nell’ambito della malpractice medica, la censurabilità del comportamento del sanitario (anche quando sfoci in profili di rilevanza penale per la gestione della documentazione) non comporta un automatico accoglimento della pretesa risarcitoria. Il nesso di causalità materiale rimane un filtro rigoroso: ove la scienza medica, calata nel processo tramite la CTU, escluda la derivazione eziologica del danno dalla specifica condotta contestata, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Avv. Sabrina Caporale

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