Cassazione III Sezione Civile ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026
Il danno biologico multifattoriale si verifica quando fattori naturali e condotte umane concorrono a determinare un aggravamento della salute. Con l’ordinanza n. 760/2026, la Suprema Corte stabilisce che l’incertezza sull’incidenza percentuale della colpa medica non esclude la responsabilità. Il danno va liquidato in via equitativa sottraendo il valore monetario dello stato preesistente.
La distinzione tra causalità materiale e giuridica
Si tratta di un caso di ipoacusia grave riportata da una minore a seguito di infezioni contratte in ambiente ospedaliero. Il nodo del contendere riguardava la coesistenza di fattori naturali (prematurità e immaturità del nervo acustico) e fattori umani (sepsi nosocomiale e conseguente terapia antibiotica ototossica).
Il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria poiché i consulenti tecnici non erano stati in grado di “frazionare” con esattezza scientifica quanto del danno uditivo fosse colpa dell’infezione e quanto della prematurità. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, censurando questo approccio, ricordando la distinzione tra:
- Causalità materiale (Art. 41 c.p.): Se la condotta umana (l’infezione ospedaliera) concorre con una causa naturale, la responsabilità dell’evento è ascritta interamente all’autore della condotta illecita. Il nesso non si esclude a meno che la causa naturale non sia stata, da sola, sufficiente a causare il danno.
- Causalità giuridica (Art. 1223 c.c.): Una volta accertata la responsabilità, si passa a selezionare quali conseguenze siano risarcibili. Qui interviene il concetto di “danno differenziale”.
Il calcolo del danno differenziale
La Corte ha ribadito un principio matematico-giuridico fondamentale: il danno biologico non si calcola sottraendo i punti di invalidità, ma i valori monetari. Poiché le tabelle risarcitorie hanno una progressione geometrica (un punto di invalidità al 30% vale molto di più di un punto al 5%), sottrare semplicemente le percentuali danneggerebbe il malato.
Esempio di calcolo corretto: Se il danno finale è del 28% e la condizione naturale preesistente era stimabile (anche equitativamente) al 10%, il risarcimento non è pari al valore di un’invalidità del 18%. Il giudice deve calcolare il valore monetario del 28%, sottrarre il valore monetario del 10% e liquidare la differenza.
L’uso dell’equità contro il “non liquet”
Uno dei punti più forti dell’ordinanza riguarda l’impossibilità scientifica di dividere le colpe. La Cassazione chiarisce che il giudice non può pronunciare un “non liquet” (ovvero non decidere) solo perché il medico legale dichiara che le cause hanno agito in modo sinergico. Se il nesso tra infezione e danno esiste, il giudice deve ricorrere al criterio equitativo (Art. 1226 c.c.) per determinare la quota di responsabilità, senza che l’incertezza scientifica diventi un’esenzione di responsabilità per la struttura sanitaria.
Il principio di diritto
La Corte ha così statuito:
“In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, va affermata la responsabilità dell’autore del comportamento in base al principio dell’equivalenza delle cause (Art. 41 c.p.). Il danno andrà imputato in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo”.
L’ordinanza in commento rappresenta una vittoria per la tutela dei pazienti, specialmente nei casi complessi di neonatologia dove le condizioni di fragilità naturale si intrecciano con l’assistenza medica. La responsabilità della struttura non viene meno solo perché la biologia del paziente è complessa; al contrario, la struttura risponde di tutto l’aggravamento che la sua condotta negligente ha prodotto.
Avv. Sabrina Caporale
