Trib. Roma, sent. n. 1535 del 10/02/2026
Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato sul riconoscimento di un indennizzo per danno biologico a seguito di malattia professionale, ponendo l’attenzione sulla corretta quantificazione del grado di invalidità permanente. Nello specifico, il giudice capitolino ha stabilito che in tema di malattia professionale già riconosciuta dall’INAIL, se la menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore viene accertata in misura pari o superiore al 6%, l’Istituto deve corrispondere l’indennizzo per il danno biologico, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo.
La vicenda
Un lavoratore, impiegato come banconista gastronomo, presentava ricorso in Tribunale contro l’INAIL lamentando una valutazione insufficiente, da parte dell’Istituto, dell’inabilità provocata dalle mansioni svolte.
Il ricorrente, infatti, veniva quotidianamente impiegato, per 10 ore al giorno, a mansioni gravose che comprendevano la movimentazione di carichi pesanti.
L’INAIL, nonostante avesse riconosciuto l’origine professionale della patologia, aveva quantificato la menomazione in una misura inferiore (4%) a quella ritenuta congrua dal prestatore.
Quest’ultimo domandava al giudice di prime cure di accertare la menomazione dell’integrità psico-fisica quantificabile in misura superiore a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al 10%, nonché di condannare l’INAIL al pagamento dell’indennizzo per danno biologico in rapporto a tale invalidità.
Accoglimento parziale della domanda e quantificazione dei postumi permanenti nella misura del 6%
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e il CTU, dopo aver analizzato la documentazione e visitato il lavoratore, accertava una condizione clinica più grave rispetto a quella rilevata dall’INAIL, riscontrando una limitazione funzionale severa a carico della mano destra, con una deformazione carpo-metacarpica.
Il giudice capitolino accoglieva solo parzialmente la domanda del ricorrente, nonostante aderisse in toto alle argomentazioni del CTU e considerasse corretta l’applicazione delle tabelle di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, quantificando i postumi permanenti nella misura del 6%.
La pronuncia del Tribunale
Il Tribunale specificava che in tema di malattia professionale già riconosciuta dall’INAIL, nel caso in cui la menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore venga accertata in misura pari o superiore al 6%, l’Istitutodeve corrispondere l’indennizzo per il danno biologico, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo.
Pertanto, il giudice romano condannava l’INAL alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell’indennizzo per il danno biologico in rapporto a detta percentuale di invalidità, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ove applicabile, a decorrere dal termine previsto dalla legge. Le spese di giudizio venivano compensate per metà, ponendo la rimanente parte a carico dell’INAIL, così come le spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Avv. Giusy Sgrò
