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Cure dentistiche contestate, senza prova dell’errore il compenso resta dovuto


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19734

La Corte di Cassazione torna sul riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento alle cure dentistiche contestate. Con l’ordinanza depositata il 14 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione interviene a fare chiarezza su un caso frequente nella prassi: l’impossibilità di accertare tecnicamente l’operato del primo specialista a causa di successivi interventi modificativi eseguiti da altri professionisti.

La Suprema Corte ribadisce un principio ferreo: l’incertezza probatoria sull’inadempimento non può tradursi in una condanna alla restituzione del compenso per il professionista, poiché l’onere di dimostrare la prestazione inesatta grava integralmente sul paziente.

Il caso: il “lavoro” sovrapposto e il difetto di prova

La vicenda origina dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso da un odontoiatra per il pagamento della propria parcella (circa 6.400 euro). La paziente proponeva opposizione, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni (quantificati in 17.000 euro) per la presunta cattiva esecuzione delle cure o, in subordine, la compensazione dei crediti.

I due gradi di merito restituiscono esiti diametralmente opposti, accomunati però da un dato tecnico oggettivo: le due Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) espletate non sono riuscite a ricostruire l’esatto operato dell’odontoiatra. La paziente, infatti, si era successivamente rivolta a un secondo dentista che aveva modificato i lavori precedenti senza documentare adeguatamente lo stato dei luoghi clinici pregressi.

In primo grado, il Tribunale di Savona ha confermato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di danni della paziente, rilevando proprio l’impossibilità di accertare la responsabilità del medico.

In appello, la Corte di Genova ha ribaltato la prospettiva. Pur confermando l’assenza di prova sul danno risarcibile, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il medico a restituire quasi 15.000 euro (già incassati). Il ragionamento dei giudici di seconde cure si fondava su una premessa errata: in assenza di prove sull’operato del medico, quest’ultimo non avrebbe dimostrato il proprio “esatto adempimento”, perdendo così il diritto al compenso.

L’errore della Corte d’Appello: l’inversione dell’onere probatorio

Investita del ricorso principale del medico, la Cassazione rileva il cortocircuito logico e giuridico in cui è incorsa la Corte territoriale nell’interpretazione degli articoli 1218 e 2697 del Codice Civile.

I giudici di appello hanno preteso che fosse il sanitario a dover provare di aver adempiuto diligentemente, condannandolo alla restituzione per non aver superato tale prova. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che la pretesa restitutoria della paziente si fondava sull’allegazione di un credito da inadempimento.

Nelle cause di responsabilità medica contrattuale, il riparto degli oneri probatori segue regole ben precise: spetta al paziente-attore provare l’esistenza del contratto e il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno lamentato; spetta invece al medico-convenuto provare l’esatto adempimento della prestazione, oppure l’impossibilità della stessa derivante da causa a lui non imputabile.

Il ribaltamento in Cassazione

La Suprema Corte bacchetta la Corte genovese: non basta allegare un contratto e lamentare un danno. Il paziente deve provare che l’evento avverso è causalmente collegato non a una qualsiasi condotta del medico, ma a una condotta inadempiente (ovvero un’esecuzione imperita, imprudente o negligente).

Se la CTU certifica che l’operato del professionista non è valutabile a posteriori — a causa di alterazioni introdotte da un altro professionista senza adeguata refertazione clinica intermedia — la prova dell’inadempimento viene a mancare.

Se manca la prova dell’inadempimento (premessa minore dell’onere probatorio a carico del paziente), non si può far ricadere sul medico la probatio diabolica di dimostrare un esatto adempimento i cui esiti fisici sono stati cancellati da terzi. Il difetto di prova penalizza chi agisce in giudizio per far valere la pretesa (la paziente), non chi richiede legittimamente il compenso per l’opera prestata.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità contrattuale sanitaria, spetta al paziente provare l’inadempimento del medico, nonché il nesso di causa tra tale inadempimento e il danno lamentato. Ove la prova dell’inesatto adempimento risulti tecnicamente impossibile (nel caso di specie, per interventi successivi eseguiti da terzi senza documentazione dello status quo ante), l’incertezza probatoria si risolve a sfavore del paziente, con conseguente rigetto delle relative pretese risarcitorie o restitutorie, rimanendo impregiudicato il diritto del professionista al compenso.

Avv. Sabrina Caporale

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