Scooter perde il controllo a causa di una perdita di gasolio sul fondo stradale, il guidatore riporta la frattura scomposta del terzo acromiale-distale della clavicola sinistra e l’infrazione del secondo arco costale. In questo caso, l’accertamento della causalità materiale è fondamentale per stabilire il nesso tra la condotta e il danno. Il giudice valuta le prove per determinare se la macchia di gasolio sia stata la causa più probabile dell’incidente e quindi della lesione subita (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 luglio 2025, n. 21350).
I fatti
La vittima del sinistro stradale si rivolge al Giudice di Pace di Gorizia e chiama la compagnia Generali Italia, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esponendo che alla guida della Vespa Piaggio (nell’occasione viaggiava sul motociclo quale trasportata anche la proprietaria), in Fogliano Redipuglia (GO), diretto verso Monfalcone, quando, giunto alla rotonda posta all’intersezione con la strada statale perdeva il controllo dello scooter a causa della presenza sul manto stradale di una striscia di gasolio, lasciata al suolo da un veicolo rimasto non identificato, rovinando per l’effetto al suolo e procurandosi la frattura scomposta del terzo acromiale-distale della clavicola sinistra e l’infrazione del secondo arco costale da cui era conseguita una permanente compromissione dell’integrità psicofisica.
La vittima chiede il ristoro del danno biologico, del danno derivante dalla compromissione della sfera dinamico relazionale e del danno morale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dai costi sostenuti per le cure mediche e per l’assistenza tecnica stragiudiziale, nonché il risarcimento del danno da ritardato adempimento.
La responsabilità esclusiva del veicolo sconosciuto
Il Giudice adito afferma la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto, escludendo che il motociclista, con la sua condotta alla guida, avesse concorso nella causazione del sinistro. Inoltre accerta:
- un danno da invalidità temporanea pari a quello indicato dal C.T.U., liquidandolo secondo l’art. 139, CdS in Euro 1.424,70 (40 giorni al 75%), Euro 712,35 (30 giorni al 50%), Euro 356,18 (30 giorni al 25%);
- un danno da invalidità permanente del 4%, corrispondente al danno biologico permanente direttamente connesso al trauma, previo scorporo di altro precedente traumatismo, liquidandolo in Euro 3.662,59;
- un danno patrimoniale costituito dalle spese sostenute per trattamenti medici e fisioterapici (Euro 256,30) e dal compenso versato al CTP per la predisposizione ante causam della perizia necessaria ad accertare natura ed entità del suo pregiudizio alla salute (Euro 244,00);
- esclude il danno morale risarcibile; egualmente esclude il risarcimento delle spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta; quindi, condanna la assicurazione convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 7.271,70.
Successivamente, in grado di appello, il Tribunale di Gorizia (sentenza n. 406/2021) rigetta l’appello principale della vittima e rigetta la domanda originariamente proposta con condanna alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda finisce in Cassazione.
Ciò che lamenta la vittima, sostanzialmente e in sintesi, è l’accertamento del nesso causale svolto dai Giudici di merito che, a suo dire, non avrebbero applicato la regola causale della “causalità adeguata” e della “preponderanza dell’evidenza”.
Deduce che la prova del nesso causale costituisce un giudizio da “valutare” e che il criterio della preponderanza dell’evidenza si sia basato sulla mera ipotesi di dinamiche alternative parimenti idonee (es. errore di manovra, distrazione, malore, animali sulla strada, sbilanciamento del passeggero).
In definitiva, secondo il ricorrente, il Giudice di appello, se avesse applicato correttamente il principio della preponderanza dell’evidenza, avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado, in quanto la presenza della macchia di gasolio era la causa più probabile dell’infortunio, data la sua consistenza, visibilità limitata all’alba, il percorso compatibile con il motociclo, e la velocità ridotta del mezzo.
Le doglianze vengono respinte.
L’onere della prova
Il danneggiato ha l’onere di provare il fatto storico della circolazione, l’evento di danno e l’imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell’incidente e la compatibilità delle lesioni). Nel caso di sinistro che si assume essere stato cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del FGVS, deve provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato.
Il Giudice può tenere conto, nella formazione del proprio convincimento, delle modalità con cui il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Ciò detto, la sussistenza del nesso di causalità, che integra in giudizio di merito il criterio della causalità materiale, è sottratta al sindacato di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice di merito abbia errato nell’individuare la regola giuridica.
Il criterio di analisi della causalità materiale
In particolare:
- a) l’estensione della scia oleosa occupava in larghezza soltanto una parte limitata (1,20 metri) della carreggiata (di larghezza fino a 8,90 metri).
- b) non risultavano altri elementi concreti (come, ad es., residui di sostanza oleosa sugli pneumatici del motociclo ovvero tracce di questi ultimi sulla macchia oleosa) che costituissero adeguato riscontro della dinamica rappresentata dall’attore.
- c) il motociclista era stato rinvenuto dai CC, intervenuti dopo il sinistro, a bordo strada a breve distanza dal punto di partenza della striscia oleosa, ergo potrebbe al contrario evincersi che la caduta sia avvenuta addirittura prima dell’inizio della medesima scia oleosa.
In definitiva, dando continuità ai principi ormai oramai granitici, la S.C. attraverso il sottoindicato obiter ripercorre le differenze tra accertamento in sede civile e quello in sede penale, nei seguenti termini:
“La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile, rispetto al reato, non soltanto consente, ma addirittura impone l’adozione, nel settore della responsabilità civile, di un criterio di analisi della causalità materiale diverso da quello adottato nel settore della responsabilità penale: il criterio, cioè, della probabilità relativa per l’appunto (altrimenti definito del “più probabile che non”); ma detto principio va correttamente inteso come analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento.”
La suddetta “analisi” è stata adeguatamente effettuata dal Giudice di merito, con conseguente rigetto del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno

