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Consenso informato, paziente non può imporre tecnica anestesiologica: niente risarcimento senza danno

Trib. Torino, sent. n. 413 del 26/01/2026

Il Tribunale di Torino ha precisato che in materia di responsabilità sanitaria, la violazione del consenso informato può determinare un obbligo risarcitorio solo quando il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento o scelto un’alternativa diversa e che dalla condotta del sanitario sia derivato un concreto pregiudizio. La semplice mancata adesione alla preferenza del paziente sulla tecnica anestesiologica non integra, di per sé, un danno risarcibile.

I fatti di causa

La vicenda traeva origine da un intervento chirurgico per il trattamento di una iperplasia prostatica benigna, eseguito presso una struttura sanitaria con tecnica laser.

Prima dell’intervento, il paziente aveva manifestato la sua preferenza per una determinata modalità anestesiologica, chiedendo che fosse praticata un’anestesia generale. Tuttavia, in sede operatoria, i sanitari avevano scelto una diversa tecnica anestesiologica, considerata più idonea dall’anestesista in ordine alle caratteristiche dell’intervento e alle condizioni cliniche del paziente.

Dopo l’operazione, il paziente lamentava una serie di conseguenze negative, tra cui dolori, difficoltà motorie e ulteriori disturbi funzionali, ritenendo che tali problematiche fossero riconducibili alla scelta anestesiologica adottata dai sanitari.

A questo punto, il paziente adiva le vie legale domandando la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sostenendo che la decisione dell’equipe medica avesse violato sia la propria volontà sia il diritto all’autodeterminazione.

La responsabilità sanitaria e il danno risarcibile: la scelta tecnica del medico non basta

Il giudice ribadiva che, in tema di responsabilità medica, il paziente che agisce ai fini risarcitori deve dimostrare non soltanto l’esistenza di una condotta colposa del sanitario, ma anche il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato. Tuttavia, nella fattispecie esaminata, detta prova non era stata raggiunta.

La CTU disposta nel procedimento aveva escluso che l’intervento fosse stato eseguito scorrettamente o che la tecnica anestesiologica utilizzata avesse determinato conseguenze dannose imputabili ai sanitari.

Pertanto, il Tribunale escludeva che la scelta dell’anestesista potesse essere considerata una condotta illecita idonea a fondare un diritto al risarcimento, sottolineando come la valutazione sulla tecnica anestesiologica rientri nelle competenze professionali del sanitario, che deve individuare la soluzione più sicura e appropriata sulla base delle condizioni del paziente.

La mera divergenza tra la preferenza espressa dal paziente e la decisione tecnica adottata dal medico, dunque, non determina automaticamente un danno risarcibile.

La violazione del consenso informato e il danno da autodeterminazione

Altresì, il giudice chiariva che un’eventuale violazione del consenso informato può comportare un autonomo risarcimento, ma solo nell’ipotesi in cui venga dimostrata una concreta lesione del diritto di autodeterminazione.

Difatti, il paziente è tenuto a dimostrare che, se adeguatamente informato sulle caratteristiche del trattamento, sui rischi e sulle alternative possibili, avrebbe assunto una decisione diversa.

Nella fattispecie de qua, invece, il giudice riteneva che il paziente fosse stato adeguatamente informato e che la scelta dell’anestesia fosse stata effettuata secondo criteri di appropriatezza clinica. Dunque, non era stata ravvisata alcuna violazione del diritto di autodeterminazione, né un danno derivante dalla mancata applicazione della tecnica anestesiologica preferita.

La richiesta di risarcimento veniva, pertanto, respinta, dal momento che non erano emersi né una colpa sanitaria, né una lesione autonoma del consenso informato, né un rapporto causale tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati.

Conclusioni

La sentenza riafferma che, nel settore della responsabilità medica, il risarcimento del danno non può derivare dalla sola insoddisfazione del paziente rispetto alla scelta terapeutica effettuata, bensì richiede la prova di una condotta sanitaria scorretta e di un effettivo pregiudizio.

Il consenso informato tutela la libertà del paziente di scegliere se sottoporsi o meno alle cure, tuttavia non attribuisce il diritto di imporre al medico una specifica modalità tecnica di esecuzione dell’intervento, quando questa sia stata individuata secondo criteri scientifici e nell’interesse della sicurezza del paziente.

Avv. Giusy Sgrò

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