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Cartelle cliniche mancanti, impossibile provare l’errore medico: risarcimento negato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 4339 del 26 febbraio 2026

La vicenda giudiziaria dimostra come le cartelle cliniche mancanti possano compromettere l’accertamento di eventuali responsabilità mediche. Senza la documentazione completa, il giudice non è in grado di stabilire con certezza il nesso tra l’operato dei sanitari e le conseguenze subite dal paziente, rendendo impossibile ottenere un risarcimento.

Il caso: un calvario clinico senza “traccia” documentale

La vicenda trae origine da un drammatico caso di presunta malasanità: un minore, nato con una malformazione all’apparato digerente (atresia esofagea), subisce diversi interventi chirurgici presso un Policlinico universitario, per poi essere trasferito d’urgenza in un’altra struttura in condizioni gravissime, riportando postumi permanenti invalidanti.

Il cuore del contenzioso risiede nelle cartelle cliniche mancanti relative alla nascita e ai primi interventi. Senza questi documenti, la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) non è stata in grado di stabilire se i medici avessero operato correttamente o se vi fosse un nesso di causalità tra l’operato dei sanitari e le lesioni finali.

La CTU non è un mezzo di ricerca della prova

Il ricorrente lamentava la mancata rinnovazione della CTU, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ordinare ulteriori accertamenti per colmare le lacune istruttorie. Tuttavia, con l’ordinanza n. 4339 (dep. 26 febbraio 2026), la Terza Sezione Civile della Cassazione ha ribadito un principio ferreo: la CTU non è un mezzo di ricerca della prova a disposizione delle parti, ma uno strumento del giudice per valutare fatti già provati.

In ambito di responsabilità medica, il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. In assenza della documentazione clinica fondamentale, se non viene provata la colpa della struttura nella conservazione o nella mancata esibizione, il “vuoto” documentale si traduce nell’impossibilità di accertare il nesso tra condotta e danno.

Inammissibilità e sanzioni per “lite temeraria”

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come il ricorrente abbia tentato di sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Di particolare interesse per i professionisti è l’applicazione del regime sanzionatorio introdotto dalla Riforma Cartabia.

L’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso era stato oggetto di una proposta di definizione accelerata.

Avendo il ricorrente insistito nella decisione, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in altre parole la Corte ha ritenuto il comportamento processuale della parte soccombente meritevole di sanzione, sia nei confronti della controparte (comma 3) sia nei confronti dello Stato (comma 4), pur senza necessariamente ravvisare gli estremi più gravi della responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2. Oltre al pagamento delle spese legali, il ricorrente è stato condannato a versare 3.000 euro a ciascuna delle controparti e 1.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Conclusioni: il monito della Corte

La sentenza conferma che la “doppia conforme” (ovvero quando primo e secondo grado giungono alla stessa conclusione) rende il ricorso per cassazione un sentiero estremamente stretto. Se la documentazione clinica è insufficiente e non si riesce a dimostrare l’errore medico con certezza probabilistica, il danno resta privo di ristoro. Inoltre, l’insistenza nel ricorso a fronte di una proposta di inammissibilità comporta oggi costi sanzionatori rilevanti per la parte.

Avv. Sabrina Caporale

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