Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 novembre 2025, n. 31209
Un lavoratore è deceduto dopo essere precipitato da una pedana sollevata con un muletto all’interno di un capannone usato come opificio e privo delle essenziali misure di sicurezza. I giudici hanno evidenziato che la pericolosità intrinseca dell’immobile, adibito stabilmente ad attività produttiva nonostante le sue condizioni strutturali, può integrare il nesso causale necessario ai fini della responsabilità del custode.
I fatti
La vittima svolgeva ordinariamente la propria attività, anche se privo di regolare assunzione e di copertura assicurativa, all’interno di un capannone industriale in costruzione in comproprietà dei due soci nonché coniugi. Il locale si deduce fosse privo delle più elementari dotazioni di sicurezza – mancando di infissi, impianti idrici ed elettrici, scala di accesso ai piani superiori e parapetti.
Inoltre l’infortunio era avvenuto mentre il lavoratore si trovava su una pedana sollevata da un carrello elevatore (muletto), manovrato dal figlio dell’amministratore della società, pedana dalla quale la vittima precipitava per cinque metri di altezza, riportando un trauma cranico che ne causava la morte.
Moglie e figlie della vittima ritengono responsabili del decesso l’amministratore della società e il coniuge comproprietario dell’immobile.
L’attrice deduceva che la amministratrice, quale comproprietaria dell’immobile e socia della società datrice aveva consentito lo svolgimento dell’attività in condizioni di pericolo e aveva messo a disposizione per i lavori un immobile strutturalmente inidoneo alla sicurezza dei lavoratori.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Pescara, afferma che l’infortunio mortale era avvenuto in un immobile non ultimato e privo delle minime misure di sicurezza, e che il sistema di sollevamento utilizzato per stoccare i prodotti nei piani superiori era del tutto inidoneo. Riteneva che la donna. dovesse rispondere, in via solidale, della morte del lavoratore nella qualità di comproprietaria dell’immobile ex art. 2051 c.c., osservando che, in quanto socia e moglie dell’amministratore della società, aveva tollerato che l’attività produttiva si svolgesse in condizioni strutturali precarie.
La Corte d’appello di L’Aquila, ritenendo che la sentenza di primo grado si fosse basata su una sola ratio decidendi, quella concernente la responsabilità ex art. 2051 c.c., accoglieva l’appello principale, rigettando quello incidentale proposto dalle controparti sul dedotto passaggio in giudicato della responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo stata rilevata dal Giudice del primo grado una responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., che avrebbe richiesto un “maggior sforzo motivazionale sull’individuazione dell’obbligo giuridico specifico o generico di tenere la condotta omessa; sotto il profilo della responsabilità da custodia rilevava poi che, rispetto alla dinamica dell’infortunio, difettasse il nesso causale tra la cosa (l’immobile) in custodia e il danno, atteso che l’evento era stato determinato dall’uso anomalo del carrello elevatore da parte dei lavoratori, e non dalla struttura o dalle condizioni dell’immobile, le quali avevano avuto un ruolo neutro nella genesi dell’evento.
L’intervento della Cassazione
I familiari della vittima sostengono che la Corte di secondo grado avrebbe commesso un error in procedendo ritenendo ammissibile l’appello proposto dalla amministratrice e comproprietaria sul presupposto che la sentenza di primo grado avesse fondato la condanna su un’unica ratio decidendi. Il Tribunale avrebbe, in realtà, accolto la domanda risarcitoria per due autonome ragioni: da un lato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto la convenuta era comproprietaria e custode del capannone industriale ove si verificò l’infortunio; dall’altro, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver la stessa colposamente tollerato che all’interno dell’immobile venisse esercitata un’attività produttiva in condizioni di grave pericolo e in assenza delle minime misure di sicurezza.
Ancora, la Corte avrebbe erroneamente escluso il nesso di causa tra l’immobile e l’evento dannoso. La Corte di appello, pur ritenendo che la amministratrice fosse custode del capannone nel quale si verificò la morte, ha attribuito la causa dell’incidente esclusivamente alla scelta del datore di lavoro di usare un elevatore a forche per sollevare gli operai al soppalco. Secondo le ricorrenti, tale conclusione contrasterebbe con i principi consolidati in materia di causalità materiale, che impongono di valutare il nesso eziologico secondo il criterio del giudizio controfattuale e della preponderanza dell’evidenza, nonché con il principio di equivalenza causale. La Corte di d’appello avrebbe dovuto riconoscere la concorrente responsabilità del custode con quella dell’amministratore della società ritenuto responsabile, non potendosi escludere il nesso causale per il solo concorso di una negligente condotta umana. L’altro convenuto, era il marito e socio della amministratrice, la quale, in quanto proprietaria e socia della società, aveva l’obbligo di vigilare sull’utilizzo dell’immobile e di garantirne la sicurezza. Le argomentazioni non sono fondate..
Sulle censure dell’amministratrice, la Corte ha ritenuto fondatamente che la comproprietaria dell’immobile in cui si è verificato l’evento letale, poteva, in via astratta, essere considerata responsabile ex art. 2051 c.c., già senza considerare la diversa ipotesi di cui all’art. 2043 c.c. Tuttavia, in concreto, ha ritenuto che non fosse ravvisabile la responsabilità del custode, difettando il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno in relazione alle modalità attraverso le quali si è verificato l’infortunio, ritenendolo un profilo del tutto trascurato dal giudice di prime cure.
Relativamente alla dinamica dell’occorso, in cui la vittima era precipitata da una pedana sulla quale era salita e da cui era stata sollevata con un carrello elevatore a forche fino al primo piano ove si stoccavano le merci prodotte, la Corte di merito ha ritenuto che a cagionare l’evento dannoso non fosse stata la cosa che la donna. doveva custodire, ossia il capannone, essendosi questo verificato al suo interno per l’uso anomalo di un bene strumentale della società.
L’esclusione del nesso causale affermata nei suddetti termini non è conforme a diritto
Innanzitutto è custode della cosa chi ne ha la disponibilità di fatto, ciononostante i Giudici di appello hanno escluso il nesso di causalità tra il capannone e il danno, omettendo di considerare che l’infortunio si è verificato in un immobile adibito a opificio pur essendo privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza, essendo in corso di costruzione e utilizzato (illegalmente) dalla società, nella consapevolezza dei suoi soci, come luogo ove la vittima prestava lavoro, oltretutto in nero.
In altri ermini il secondo grado non ha impostato l’accertamento della responsabilità custodiale in modo corretto, non mostrando di avere adeguatamente considerato che le rilevate e obiettive condizioni precarie in cui si trovava l’immobile, in quanto adibito, come detto, con la consapevolezza dei due comproprietari/soci, a un’attività produttiva benché fosse privo, al suo interno, dei più elementari strumenti di sicurezza. Tali eventi hanno reso non solo prevedibile, ma intensamente probabile secondo l’id quod plerumque accidit, l’infortunio, e ciò in relazione all’attività produttiva, del tutto fuori regola, che in esso veniva svolta con il benestare dei due soci comproprietari dell’opificio.
È sufficiente, per la responsabilità ex art. 2021 c.c., la prova da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode.
La pericolosità dell’immobile
Venendo al caso concreto, la vicenda qui in scrutinio, è idonea a qualificarsi situazione di intrinseca e obiettiva pericolosità dell’immobile, adibito a opificio pur se ancora in costruzione, rivelatosi quale luogo stabile, e non occasionale, per lo svolgimento di attività lavorative con modalità di alto rischio.
Come è stato detto, se la colpa in sé del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., la prova che il danneggiato deve dare è sul nesso di causalità in concreto tra la natura e la qualità intrinseca della cosa in custodia e l’evento dannoso occorso, mentre la prova liberatoria che il custode è onerato a fornire non può avere ad oggetto, appunto, l’assenza di colpa, ma deve avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento.
Le motivazioni rese dalla Corte di secondo grado, non tengono conto dell’accertata natura pericolosa dell’immobile in cui è avvenuto il sinistro.
In realtà, è mancata da parte del secondo grado anche una corretta valutazione della condotta del danneggiato entrato in interazione causale con l’immobile. Detta condotta, infatti, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Pertanto, la natura della cosa incide non solo sul piano causale, ma anche sul piano della prova dell’evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest’ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. Nell’ipotesi inversa, come quella qui in esame, tanto più la natura della res in custodia risulta essere intrinsecamente e obiettivamente pericolosa e la situazione di pericolo non suscettibile di essere agevolmente superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tantomeno si può affermare che la cosa non si pone in nesso causale con l’evento e che il comportamento umano di imprudenza abbia potuto incidere nel dinamismo causale come caso fortuito.
La Corte d’appello, male applicando tali principi dopo averli correttamente riconosciuti in astratto, è dunque incorsa nella violazione dell’art. 2051 c.c..
Conclusivamente, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno
