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Barriere architettoniche e uffici pubblici, semplice disservizio o discriminazione oggettiva?

Restare fuori dal portone, non è sfortuna, è violazione dei diritti umani. Buona fede o meno, la dignità non è un servizio da asporto. Il mancato rispetto delle barriere architettoniche negli uffici pubblici può configurare una vera e propria discriminazione, anche quando l’ente invoca la buona fede o il disservizio tecnico. La Corte di Roma, con la sentenza del 27/01/2026, chiarisce che l’accesso agli spazi pubblici deve essere garantito senza ostacoli, tutelando la dignità e i diritti delle persone con disabilità.

Inaccessibilità dei luoghi ordinari di servizio

Nelle aule di tribunale, quando si parla di responsabilità civile, il “non volevo” è la scusa preferita di chi prova a svignarsela. Ma, per il caso dell’accessibilità, nel diritto antidiscriminatorio l’intenzione conta poco se il danno è servito.

Il caso in oggetto trae origine dall’impossibilità di un cittadino con disabilità motoria di accedere agli uffici dei servizi sociali comunali a causa del ripetuto malfunzionamento del montascale.

Nessuno di noi si accorge infatti che l’accessibilità deve essere – non solo – ma in primo luogo architettonica, perché il diritto è quello di entrare nell’edificio, non di ricevere un “favore” sostitutivo.

La difesa pubblica si è snodata ancora una volta lungo il binario della “buona fede”: il guasto era temporaneo, non intenzionale, e il servizio era stato comunque garantito

La questione centrale da risolvere è se l’inefficienza tecnica di un ausilio possa essere degradata a mero “disservizio burocratico” o se integri gli estremi della condotta discriminatoria ai sensi della Legge n. 67/2006.

Il Tribunale di Roma con la sentenza del 27.1.2026, in commento, spazza via ogni giustificazione basata sull’assenza di dolo1 confermando che il diritto antidiscriminatorio non indaga l’intenzione dell’ente, ma l’effetto concreto prodotto sulla persona.

Infatti anche un comportamento “neutro” quale non riparare tempestivamente un guasto genera una disparità di trattamento se impedisce a un cittadino con disabilità ciò che è garantito senza ostacoli a un normodotato.

La modalità di erogazione del servizio

Ciò perché la discriminazione è un fatto oggettivo. e la buona fede non esime dall’illiceità quando permane una barriera che svuota di senso il principio di uguaglianza.

Un punto focale della sentenza in commento riguarda la modalità di erogazione del servizio.

Il Giudice qualifica le modalità alternative adottate non come “assistenza alternativa”, ma come condotta oggettivamente penalizzante.

Si è ritenuto nelle parole del giudice civile che erogare una prestazione pubblica degradando la privacy e il decoro dell’utente, non è un rimedio efficace ma una marginalizzazione che lede la dignità personale e professionale del cittadino, violando i principi di uguaglianza sostanziale.

Medesimo discorso per l’adozione tardiva di misure correttive adozione che non cancella l’illecito pregresso e consente il risarcimento.

Si tratta di una circostanza che conferma come la lesione della dignità sia un danno già consumato, rispetto al quale l’adempimento tardivo non è una “sanatoria” per la discriminazione subita.

Anche la previsione del servizio a domicilio (o “soluzioni di fortuna” come l’assistenza nel giardino dell’ufficio) non esclude la discriminazione, ma spesso la conferma, poiché fornire un servizio a domicilio quando l’ufficio pubblico è aperto a tutti gli altri cittadini crea una segregazione di fatto, violando il diritto di distinguere tra sfera pubblica e privata.

Abbiamo già avuto modo di affermare che l’accessibilità è una precondizione dei diritti civili, ed insieme criterio primario di legittimità elevata dalla sentenza in commento da mero requisito tecnico-edilizio a pilastro della democrazia e criterio dell’efficienza ed efficacia dell’azione pubblica.

In ultima analisi la sentenza in commento conferma il principio già consolidato, perlomeno parzialmente, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2023, n. 17138) secondo cui La l. n. 67 del 2006, è inserita nell’ambito della normativa nazionale (a partire dalla Costituzione, art. 3) e internazionale (fra queste, va ricordato l’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), volta ad assicurare e promuovere la piena realizzazione, senza discriminazioni di alcun tipo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone, e specificamente anche per quelle con disabilità, allo scopo di colmare gli svantaggi propri di questi soggetti e di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento.

La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità

Questi obiettivi, sul piano convenzionale, sono imposti anche dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della L. 3 marzo 2009, n. 18, che “al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita” obbligando gli Stati Parti ad adottare “misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali”.

In particolare, la L. n. 67 del 2006 intende disporre per le persone con disabilità, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, una particolare tutela giurisdizionale (in parte analoga a quella già accordata ai disabili vittime di discriminazioni nel contesto lavorativo dal D.Lgs. n. 216 del 2003, che ha recepito la direttiva 2000/78/CE) per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.

La legge sancisce quindi, con norme dalla portata immediatamente precettiva, divieti di discriminazione delle persone disabili sia nei rapporti pubblici, che nei rapporti tra privati, senza alcuna limitazione soggettiva dei destinatari dell’obbligo di non discriminazione (sul tema, cfr. Cass. n. 18762/2016; Cass. n. 3691/2020; Cass. n. 3842/2021; Cass. n. 9384/2023).

L’impianto normativo (art. 2) parte da una definizione di discriminazione (diretta, indiretta e discriminazione sotto forma di molestie, intimidazioni e umiliazioni), per poi predisporre lo schema di tutela giurisdizionale (art. 3).

Secondo la nozione di discriminazione di cui alla L. n. 67 2006, art. 2 ricorre la “discriminazione diretta” quando una persona disabile viene trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile; ricorre la “discriminazione indiretta” quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili (Cass. Sez. U. n. 25101/2019; Cass. n. 9384/2023; Cass. n. 9095/2023; Cass. n. 9870/2022). Infine, sono “discriminazioni” le molestie, ovvero comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che creino un clima di intimidazione, umiliazione, offesa o ostilità nei confronti della persona disabile.

La discriminazione indiretta

Con particolare riferimento alla fattispecie della “discriminazione indiretta”, invocata nel caso in esame, va osservato che l’elencazione delle modalità con cui essa può esplicarsi, contenuta nell’art. 2, non può ritenersi né esaustiva, né tassativa e ciò trova conferma nello stesso testo dell’art. 3, ove le diverse forme di discriminazione sono sinteticamente riassunte nella definizione omnicomprensiva di “atti e comportamenti”.

L’elemento qualificante che connota la fattispecie è, invero, l’effetto che in concreto produce, e cioè lo “svantaggio” del soggetto disabile rispetto al soggetto abile, di guisa che l’accertamento deve necessariamente riguardare in stretta connessione la condotta denunciata e lo svantaggio susseguente.

Va considerato, infatti, che spesso non sono il comportamento o la prassi a creare lo svantaggio, ma il fatto che non sia stata prevista una diversità di trattamento a favore dei disabili atta e necessaria per ristabilire l’uguaglianza ed evitare la discriminazione.

Per restare sul tema del presente giudizio, va affermato che possono certamente rientrare nell’ambito della “discriminazione indiretta” ai sensi della L. n. 67 del 2006, art. 2, le barriere architettoniche ostacolanti l’accesso, sulla cui presenza presso, è stata focalizzata la originaria azione del disabile nel caso in esame, qualora abbiano determinato – come accertato nel caso di specie – una condizione di svantaggio per quest’ultimo – costituita dalla lesione del diritto a poter accedere ed a potersi spostarsi dall’abitazione, ove era domiciliato, in maniera dignitosa – rispetto all’omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità. In proposito, è stato anche affermato che l’esistenza di “ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime”, consentendo loro “il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata” ciò, a prescindere, “dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi” (Cass. n. 18762/2016, tema affrontato anche in Cass. n. 3691/2020), ed ha così messo in luce che ciò che rileva, ai fini dell’accertamento ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, è la situazione di fatto concretamente verificata e non la qualificazione giuridica dei luoghi.

Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta conforme a Costituzione, se è vero che – come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale – l’accessibilità “è divenuta una qualitas essenziale” perfino “degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell’affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” (così, Corte Cost., sent. n. 167/1999; nello stesso senso, Corte Cost., sent. n. 251/2008)

Del pari, viene sottolineato come “il superamento delle barriere architettoniche – tra le quali rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), gli “ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti” – è stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1) “per facilitare la vita di relazione” delle persone disabili”, evidenziandosi che tali principi “rispondono all’esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio della Cost., art. 32, comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica” (così, ancora, Corte Cost., sent. n. 251 del 2008).

Un ufficio pubblico inaccessibile non è solo inefficiente, è fuori legge

In conclusione, un ufficio pubblico inaccessibile non è solo inefficiente”, è fuori legge. Il messaggio è perentorio: l’accessibilità deve essere effettiva, continua e dignitosa.

Il servizio a domicilio, o lo spostamento in una sede diversa da quella originariamente selezionata, può essere una scelta del cittadino per propria comodità, ma non può essere l’unica soluzione immaginata dell’ente per sopperire alla propria negligenza nel rimuovere le barriere.

Se il cittadino vorrebbe entrare ma non può, la discriminazione è consumata, a prescindere da come poi venga comunque assicurato il diritto.

Sul punto anche la Corte di Giustizia Europea è stata spesso chiara: imporre procedure burocratiche extra a chi ha una disabilità, (anche solo dimostrare di esserlo) è una forma di trattamento meno favorevole.

Richiedere una “validazione” della propria condizione fisica per superare una barriera architettonica è, di fatto, un’ulteriore barriera, questa volta immateriale e psicologica.

Perché ogni soluzione che releghi il disabile al di fuori o ai margini del luogo ordinario del servizio è, per definizione, discriminatoria e le procedure di “verifica” diventano un ostacolo all’esercizio del diritto e un’ ulteriore una lesione della dignità.


Avv. Silvia Assennato

1 Nel panorama generale dell’illecito civile (ex art. 2043 c.c.), il dolo — ovvero la coscienza e volontà di causare un danno — non è un blocco unico, ma si presenta con diverse sfumature di “cattiveria”: intenzionale, eventuale o omissivo.

La cosa interessante è che per la normativa applicabile queste gradazioni diventano quasi irrilevanti ai fini della condanna. Di fatto, la giurisprudenza sta spostando l’asse verso una responsabilità che prescinde dalla colpa o dal dolo: se il risultato offende la dignità, il risarcimento scatta in automatico.

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