Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32071
La vicenda trae origine dal tragico evento dell’alluvione di Sarno, in cui la responsabilità per la mancata evacuazione fu attribuita al sindaco dell’epoca, mentre il Comune e le amministrazioni statali rispondevano in via indiretta. Dopo una prima liquidazione del danno da parte del Tribunale e una successiva rideterminazione della Corte di Salerno, i familiari della giovane vittima hanno contestato i criteri adottati per il calcolo del danno parentale. Nella fase di legittimità, i giudici hanno ritenuto fondate le doglianze, rilevando un’errata applicazione dei parametri tabellari aggiornati e confermando il diritto a una liquidazione conforme alle Tabelle di Milano.
I fatti
La tristemente nota vicenda dell’alluvione di Sarno vede coinvolti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni, il Comune di Sarno e il sindaco p.t., Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, condannando i convenuti, in via solidale, al pagamento in favore di ciascun attore della somma di Euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, rigettando invece la domanda proposta iure hereditatis.
la Corte di Salerno (sentenza n. 1536/20229), in parziale accoglimento ha rideterminato l’importo spettante ai fratelli del bambino, a titolo di risarcimento del danno iure proprio subito, in euro 75.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione; ha invece rigettato il gravame interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno.
Ha aggiunto la Corte di Salerno che responsabile diretto della morte del congiunto degli attori era il Sindaco, come accertato dal giudicato penale perché aveva omesso di allertare tempestivamente la popolazione, cui di contro aveva inoltrato avvisi tranquillizzanti, di disporre l’evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, di convocare ed insediare con urgenza il comitato locale per la protezione civile e di segnalare prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità degli eventi per consentirne gli interventi di competenza. il Comune e le Amministrazioni dello Stato sono solo responsabili civili indiretti in forza di disposizione normativa (art. 28 Cost.), a prescindere dalla colpa e dalle regole di causalità del fatto.
L’intervento della Cassazione
I ricorrenti denunciano che, pur avendo riconosciuto un risarcimento maggiore rispetto a quello liquidato in primo grado, errato comunque nell’applicazione dei criteri normativi e tabellari per la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed invocano le Tabelle di Milano 2022.
La critica è fondata e merita accoglimento.
Secondo principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022).
I ricorrenti hanno peraltro evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente più elevati di quelli liquidati.
Come obiter, la S.C. sottolinea che il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l’immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la Responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all’ente.
Nel secondo caso, di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera (nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, profilo qui non rilevante) il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 c.c.
L’attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata solo da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l’emergenza in corso: anch’esse sono attività ricollegate al potere a lui spettante quale organo sia del Comune, sia della Presidenza, sia del Ministero).
L’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato.
Viene ribadito il seguente principio di diritto: “sussiste la Responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo”.
In conclusione, la S.C. accoglie il ricorso proposto dai fratelli della vittima.
Avv. Emanuela Foligno
