Scelta-terapeutica

Scelta terapeutica e consenso informato: riconosciuta la perdita di chance di sopravvivenza


Tribunale Torre Annunziata – sentenza 24 agosto 2026, n. 2162

Quando una scelta terapeutica non è adeguata alle condizioni cliniche del paziente e non viene preceduta da un’adeguata valutazione dei rischi e delle alternative, la responsabilità della struttura sanitaria può estendersi anche alla perdita di una possibilità concreta di sopravvivenza. Il Tribunale di Torre Annunziata riconosce la responsabilità della struttura sanitaria, ma non del medico curante, e liquida il danno per la possibilità perduta di sopravvivere più a lungo

Il caso

Una decisione del Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 24 agosto 2026, n. 2162, affronta in modo articolato il rapporto tra scelta terapeutica, consenso informato, responsabilità della struttura sanitaria e danno da perdita di chance di sopravvivenza.

La controversia nasce dal decesso di un paziente anziano, portatore di un quadro clinico complesso, caratterizzato, tra l’altro, da cardiopatia ischemica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete mellito, arteriopatia periferica e morbo di Parkinson. Il paziente si era rivolto al pronto soccorso per dolore addominale e stato confusionale. Gli accertamenti avevano evidenziato una colecistite acuta.

Nel corso del ricovero era stato eseguito un drenaggio percutaneo della colecisti, qualificato dai sanitari come intervento urgente e indifferibile. Durante la procedura il paziente aveva sviluppato un grave episodio ipertensivo, seguito da edema polmonare acuto. Nei giorni successivi erano inoltre emersi un peggioramento della funzionalità renale, squilibri metabolici e un quadro clinico complessivamente compromesso. Il paziente era poi deceduto per arresto cardiocircolatorio.

I familiari avevano contestato, tra gli altri profili, la scelta di procedere immediatamente con una tecnica invasiva, l’impiego di antibiotici nefrotossici ad alte dosi, il ritardo nell’acquisizione dell’esame colturale e l’assenza di adeguati controlli clinici e infermieristici durante la notte. Era stata altresì dedotta la mancanza di un consenso informato valido, completo e specifico.

La responsabilità della struttura secondo la legge Gelli-Bianco

Poiché i fatti erano successivi all’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, il Tribunale ha applicato il regime delineato dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco. La disposizione stabilisce che la struttura sanitaria risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale. Il sanitario, invece, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto una specifica obbligazione contrattuale con il paziente.

La disciplina conferma la centralità della posizione della struttura, chiamata a garantire non soltanto l’esecuzione tecnica della prestazione, ma anche un complesso di attività organizzative, assistenziali e di protezione. Il riferimento normativo è l’art. 7 della legge n. 24 del 2017.

Nel caso esaminato, l’accertamento della responsabilità è stato rivolto principalmente alla struttura ospedaliera. Il medico curante, invece, è stato ritenuto estraneo ai profili di colpa individuati dalla consulenza tecnica, in ragione del ruolo ricoperto e dell’assenza di competenze specialistiche chirurgiche idonee a incidere sulle decisioni assunte durante il ricovero.

La soluzione è coerente con la distinzione tra la responsabilità della struttura per l’organizzazione complessiva dell’assistenza e la responsabilità individuale del sanitario, che deve essere valutata in relazione alle specifiche competenze, alle mansioni concretamente svolte e alla condotta effettivamente esigibile nel caso concreto.

La scelta dell’intervento e il peso delle condizioni cliniche del paziente

Il cuore della motivazione riguarda la decisione di eseguire il drenaggio percutaneo della colecisti in una situazione che, secondo i consulenti nominati dal Tribunale, non presentava caratteristiche tali da imporre un intervento immediato e indifferibile.

La consulenza tecnica ha valorizzato alcuni elementi: la presenza di una colecistite acuta, l’assenza di una dimostrata emergenza chirurgica non differibile, il quadro di comorbidità particolarmente grave e la necessità di una valutazione multidisciplinare preventiva. Secondo la ricostruzione recepita dal giudice, la gestione avrebbe dovuto considerare anzitutto la stabilizzazione del paziente, la terapia antibiotica appropriata e la valutazione dei rischi e dei benefici delle diverse opzioni terapeutiche.

La decisione non afferma che ogni procedura invasiva sia di per sé colposa. Il punto è diverso: la legittimità della scelta terapeutica deve essere verificata in rapporto alle condizioni concrete del paziente, alle alternative praticabili, all’urgenza effettiva e alle conoscenze scientifiche disponibili al momento della prestazione.

La Cassazione ha più volte chiarito che le linee guida non possono essere applicate in modo astratto, senza confrontarle con le peculiarità del caso. La scelta tra tecniche o trattamenti diversi deve essere valutata in relazione alla gravità della patologia, alle condizioni individuali e ai rischi specifici del paziente. In questa prospettiva, Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 4278 del 2024 ha ribadito che la tecnica indicata in via generale dalle linee guida può essere sostituita da una diversa opzione quando la scelta sia giustificata dalle concrete caratteristiche della fattispecie, ma proprio per questo la motivazione clinica della decisione deve risultare adeguata e verificabile.

Consenso informato: non basta la correttezza tecnica dell’atto

Un ulteriore profilo valorizzato dal Tribunale riguarda il consenso informato. La sentenza ha ritenuto non adeguatamente dimostrato che il paziente fosse stato posto in condizione di conoscere la natura della procedura, le alternative terapeutiche, i rischi e i benefici del trattamento.

Il principio normativo di riferimento è contenuto nell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La norma tutela il diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, salvo i casi previsti dalla legge. L’informazione deve riguardare diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il testo è riportato in art. 1 della legge n. 219 del 2017.

Il consenso informato non coincide con la mera sottoscrizione di un modulo. Occorre dimostrare che il paziente abbia ricevuto un’informazione effettiva, comprensibile e calibrata sulla specifica procedura. Il modulo può costituire un elemento documentale, ma non sostituisce necessariamente il contenuto sostanziale del colloquio e della comunicazione clinica.

La giurisprudenza distingue inoltre la lesione del diritto all’autodeterminazione dalla lesione del diritto alla salute. Se viene in rilievo soltanto la violazione dell’autodeterminazione, il paziente deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite. Se, invece, si sostiene che l’omessa informazione abbia determinato anche un danno alla salute, occorre dimostrare, secondo un giudizio controfattuale, che il paziente, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento oppure avrebbe scelto una diversa opzione terapeutica.

Questa distinzione è stata ribadita da Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 15074 del 2025, secondo cui l’incidenza del deficit informativo sul danno alla salute dipende dalla scelta che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato correttamente informato. La stessa pronuncia chiarisce che il danno da lesione dell’autodeterminazione e il danno alla salute restano piani distinti, anche se possono intersecarsi nella concreta vicenda.

Nel caso deciso dal Tribunale di Torre Annunziata, la carenza informativa è stata valutata insieme agli altri profili di colpa, cioè alla scelta dell’intervento, alla terapia farmacologica e alla gestione del paziente nel periodo successivo alla procedura. La violazione del consenso, pertanto, non è stata considerata isolatamente, ma come parte di un più ampio quadro di inadeguatezza della presa in carico.

Il nesso causale e la responsabilità della struttura

La sentenza richiama il criterio civilistico del “più probabile che non”. Il paziente o i suoi eredi devono dimostrare che la condotta sanitaria abbia avuto un’efficienza causale rispetto all’evento dedotto. Una volta provato il nesso tra la condotta e il danno, spetta alla struttura dimostrare l’esatto adempimento oppure l’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.

La distinzione tra causalità e colpa resta essenziale. La violazione delle regole di diligenza, prudenza o perizia non determina automaticamente la responsabilità per la morte. Occorre verificare, in concreto, se la condotta corretta avrebbe evitato l’evento o avrebbe conservato una possibilità apprezzabile di sopravvivenza.

Sul punto, Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 8033 del 2016 ha chiarito che l’accertata negligenza non comporta automaticamente l’imputazione dell’evento dannoso: anche quando l’inadempimento sia dimostrato, deve essere provato il rapporto causale tra la condotta e il danno. Analogamente, Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 18392 del 2017 distingue il ciclo causale relativo all’evento dannoso da quello relativo all’impossibilità di adempiere, ponendo sul danneggiato la prova del primo e sulla struttura, una volta assolto tale onere, la prova liberatoria relativa al secondo.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale sulla base della CTU, della documentazione clinica e della consulenza di parte. Secondo la valutazione recepita in sentenza, una diversa interpretazione delle linee guida e un trattamento più prudente avrebbero potuto evitare il decesso con elevata probabilità.

Morte, perdita anticipata della vita e perdita di chance

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda la qualificazione del danno. Il Tribunale non ha riconosciuto il danno da morte come evento integralmente imputabile, ma ha ritenuto provata la perdita di una possibilità seria e apprezzabile di sopravvivenza, quantificata nella misura del 30-40 per cento e poi utilizzata, in via equitativa, nella misura del 35 per cento.

La distinzione è delicata. Il danno da perdita anticipata della vita presuppone che sia possibile affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta sanitaria abbia causato la morte prima del tempo e che sia possibile individuare, almeno in termini sufficientemente determinati, il segmento di vita perduto. Il danno da perdita di chance, invece, presuppone l’incertezza sull’esito finale: è certo che la condotta abbia sottratto una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo, ma non è possibile affermare con sufficiente certezza che il paziente sarebbe sopravvissuto per un determinato periodo.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che le due categorie sono, di regola, alternative e non cumulabili. Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 26851 del 2023 ha precisato che la perdita anticipata della vita e la perdita di chance di sopravvivenza rispondono a differenti strutture causali e non possono essere sovrapposte. La prima richiede la certezza causale dell’anticipazione della morte; la seconda richiede l’incertezza sull’efficienza causale della condotta rispetto all’evento morte, ma la certezza eziologica della perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza.

La stessa impostazione è stata ribadita da Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 12279 del 2024, secondo cui il danno da perdita di chance di sopravvivenza non può essere liquidato come una semplice percentuale del valore della vita perduta, perché non rappresenta una riduzione quantitativa del danno da morte, ma un autonomo evento di danno costituito dalla possibilità perduta.

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata si colloca nel solco di tale distinzione, riconoscendo il danno da perdita di chance in via ereditaria e negando, invece, le domande fondate sulla piena imputazione dell’evento morte. Il ragionamento evidenzia come l’esito della causa dipenda non soltanto dall’accertamento di una condotta sanitaria censurabile, ma anche dalla precisa qualificazione dell’evento di danno dimostrato.

La liquidazione del danno e il divieto di duplicazioni

Il Tribunale ha liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza in favore degli eredi, utilizzando un criterio equitativo che ha considerato l’età del paziente, l’aspettativa di vita, la percentuale di possibilità perduta e il valore tabellare assunto come base di riferimento.

La decisione ha inoltre riconosciuto ai congiunti il danno da perdita del rapporto parentale, anch’esso rapportato alla perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza del congiunto. Sono state invece rigettate le domande relative al danno biologico terminale, al danno patrimoniale e alle altre voci incompatibili con la qualificazione dell’evento come perdita di chance.

Il tema delle duplicazioni risarcitorie è centrale. Il danno da chance perduta non può essere sommato senza adeguati correttivi al danno biologico terminale o al danno da perdita anticipata della vita, quando tali voci si riferiscano al medesimo pregiudizio. La liquidazione deve mantenere distinta la possibilità perduta dal risultato finale non conseguito.

Anche la prova del danno parentale richiede attenzione. Per i familiari più stretti il rapporto di parentela può fondare una presunzione semplice dell’esistenza di un pregiudizio, ma la concreta intensità del rapporto e le conseguenze dinamico-relazionali restano elementi rilevanti nella liquidazione. Per i congiunti più lontani, come nipoti e affini, è invece normalmente necessario allegare e provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva. La sentenza ha pertanto riconosciuto il danno ai familiari appartenenti al nucleo più prossimo e ha respinto le pretese di coloro che non avevano fornito allegazioni sufficienti sulla concreta intensità del rapporto con il defunto.

Il rilievo processuale della mediazione e del rito semplificato

La pronuncia dedica ampio spazio anche ai profili processuali. La controversia è stata introdotta con ricorso ai sensi del procedimento semplificato di cognizione, dopo la riforma Cartabia, e il giudice ha ritenuto corretta la scelta processuale.

L’art. 8 della legge n. 24 del 2017 prevede, per le controversie in materia di responsabilità sanitaria, il previo esperimento dell’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi oppure, in alternativa, della mediazione. In caso di mancata conciliazione, la domanda può essere introdotta con ricorso secondo il rito previsto dalla disposizione. La disciplina è stata coordinata con la riforma del processo civile, che ha sostituito il precedente riferimento al procedimento sommario con quello al procedimento semplificato di cognizione. Il testo dell’art. 8 della legge n. 24 del 2017 disciplina la condizione di procedibilità e le conseguenze della mancata partecipazione.

Sul rapporto tra mediazione e accertamento tecnico preventivo, Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 15466 del 2025 ha chiarito che si tratta di procedimenti distinti e che il termine previsto per la prosecuzione del giudizio dopo l’accertamento tecnico preventivo non può essere automaticamente esteso alla mediazione.

La sentenza sottolinea inoltre l’importanza della partecipazione al procedimento di mediazione. L’assenza ingiustificata della parte convocata può produrre conseguenze sul piano delle spese e delle sanzioni processuali, secondo la disciplina applicabile al momento del procedimento.

Le indicazioni per il contenzioso sanitario

La decisione offre alcune indicazioni di interesse per la redazione e la gestione delle cause di responsabilità sanitaria.

La prima riguarda la necessità di individuare con precisione le condotte contestate. Non è sufficiente descrivere una sequenza cronologica di ricovero, peggioramento e decesso. Occorre collegare ogni addebito a una specifica regola tecnica o organizzativa, indicare il comportamento alternativo esigibile e spiegare quale diversa evoluzione avrebbe potuto produrre.

La seconda riguarda il consenso informato. L’allegazione non dovrebbe limitarsi all’assenza di una firma, ma dovrebbe indicare quali informazioni mancavano, quali alternative non furono prospettate, quali rischi non furono comunicati e perché il paziente, se informato, avrebbe potuto scegliere diversamente.

La terza riguarda il rapporto tra colpa e causalità. La prova di una scelta terapeutica non condivisibile non coincide automaticamente con la prova che quella scelta abbia causato la morte. È necessario individuare se l’errore abbia determinato l’evento morte, una sua anticipazione temporalmente apprezzabile, una lesione della salute oppure la perdita di una possibilità concreta di sopravvivere più a lungo.

La quarta riguarda la domanda risarcitoria. Le diverse voci di danno devono essere formulate in modo coerente con l’evento di danno allegato e provato. La sovrapposizione tra morte, perdita anticipata della vita, perdita di chance, danno terminale e danno parentale può condurre a duplicazioni o a una riqualificazione giudiziale della pretesa.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata mostra come, nel contenzioso sanitario, la decisione non dipenda dalla sola presenza di una complicanza o dalla gravità dell’esito finale. Il passaggio decisivo resta la ricostruzione del percorso causale: quale scelta è stata compiuta, quali alternative erano disponibili, quali informazioni sono state fornite, quale condotta era concretamente esigibile e quale possibilità è stata effettivamente sottratta al paziente.

Nel caso esaminato, la struttura è stata ritenuta responsabile perché la gestione complessiva del paziente, valutata alla luce delle sue condizioni di fragilità, non avrebbe assicurato una scelta terapeutica sufficientemente prudente e adeguatamente informata. Il risarcimento, tuttavia, è stato calibrato sulla perdita di una possibilità di sopravvivenza e non sulla certezza che una diversa condotta avrebbe evitato la morte.

È questa la linea di confine che continua a separare la responsabilità per la morte dalla responsabilità per la chance perduta: non una differenza terminologica, ma una diversa prova del nesso causale e una diversa misura del pregiudizio risarcibile.

Avv. Sabrina Caporale

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