Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26904
La Cassazione: chi invoca un aggravamento deve spiegare in modo concreto come le nuove patologie incidano sulla capacità lavorativa e sulla soglia richiesta dalla legge
Il semplice deposito di nuovi referti medici non impone al giudice di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio. Nel giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo, chi deduce un aggravamento deve indicare quali siano le nuove patologie, in che cosa consista il peggioramento e perché quel quadro clinico sia decisivo per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di cassazione dichiarando inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore contro la decisione del Tribunale di Tivoli (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 26904 del 15 ottobre 2026).
Il caso
La controversia riguardava il requisito sanitario per ottenere l’assegno ordinario di invalidità previsto dall’art. 1 della legge n. 222 del 1984. La prestazione richiede una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato a meno di un terzo.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il consulente nominato dal giudice aveva escluso il superamento della soglia invalidante. Le patologie riscontrate — tra cui ipertensione, cardiopatia con buona funzione contrattile e problemi osteoarticolari — non erano state ritenute incompatibili con un’attività lavorativa non usurante.
Nel successivo giudizio di opposizione il Tribunale di Tivoli aveva confermato le conclusioni peritali. Secondo il giudice, le contestazioni dell’assicurato esprimevano un dissenso generico rispetto alla valutazione del consulente e la documentazione prodotta successivamente non dimostrava un aggravamento tale da imporre una nuova indagine medico-legale.
I nuovi documenti
Nel corso del giudizio il lavoratore aveva depositato documentazione relativa a un intervento di angioplastica coronarica. In prossimità dell’udienza di discussione aveva inoltre prodotto un’ecografia epatica, dalla quale risultava la presenza di calcoli alla colecisti, e una relazione del consulente medico di parte.
La difesa sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che impone di valutare anche gli aggravamenti e le nuove infermità incidenti sul complesso invalidante verificatisi durante il procedimento art. 149 disp. att. c.p.c..
La Cassazione ha però ritenuto insufficiente il modo in cui la documentazione era stata prospettata.
Quanto all’angioplastica, il certificato ospedaliero richiamato nel ricorso descriveva un intervento con esito molto soddisfacente e un ottimo risultato angiografico finale. Il referto, quindi, non attestava un peggioramento della patologia cardiaca, ma il buon esito di un trattamento.
Quanto alla colelitiasi, la relazione del consulente di parte si limitava a segnalare la presenza della patologia. Non spiegava, però, se si trattasse di una nuova infermità o di un aggravamento, né chiariva quale incidenza essa avesse sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.
L’art. 149 si applica, ma non crea un automatismo
La Corte ha ribadito che l’art. 149 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 445-bis, comma 6, c.p.c. La norma impone al giudice di considerare le malattie sopravvenute e gli aggravamenti che incidano sul complesso invalidante.
La disposizione, tuttavia, non trasforma ogni nuovo documento sanitario in un obbligo automatico di rinnovare la CTU. La parte deve fornire elementi sufficienti a rendere evidente che il peggioramento, se accertato, potrebbe condurre al riconoscimento della prestazione con la decorrenza richiesta.
È necessario, in concreto, mettere a confronto il quadro già esaminato dal consulente con quello risultante dalla documentazione sopravvenuta. Il deposito di certificati, relazioni o referti senza una spiegazione della loro effettiva incidenza non consente al giudice di valutare la decisività dell’aggravamento.
La stessa impostazione è stata ribadita dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro: la parte che chiede una nuova CTU deve allegare e provare sia l’esistenza dell’aggravamento sia la sua determinante rilevanza ai fini del requisito sanitario (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24902 del 31 agosto 2026).
Non basta elencare le patologie
Secondo la Cassazione, il ricorso non indicava in modo puntuale quale fosse la differenza tra il quadro valutato nell’accertamento preventivo e quello successivamente documentato.
Mancava, in particolare, una spiegazione tecnico-medica del modo in cui le nuove risultanze avrebbero inciso sulla capacità lavorativa specifica e avrebbero portato la riduzione sotto la soglia richiesta per l’assegno.
Il rilievo è anche processuale. La richiesta depositata alla vigilia dell’udienza si risolveva in una mera allegazione difensiva, priva di argomentazioni idonee a mettere in discussione l’elaborato peritale. Non spettava quindi al giudice sostituirsi alla parte nella ricostruzione del rapporto tra patologia, capacità lavorativa e requisito previdenziale.
Il principio è stato applicato anche in casi recenti nei quali il ricorrente si era limitato a produrre certificazioni relative a patologie già valutate dal consulente, senza illustrare il loro carattere realmente sopravvenuto o peggiorativo (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22775 del 6 luglio 2026).
Il giudice deve comunque esaminare la documentazione rilevante
La decisione non significa che il giudice possa ignorare la documentazione medica sopravvenuta. Se i nuovi documenti sono tempestivamente prodotti e contengono elementi potenzialmente rilevanti, il giudice deve esaminarli e, qualora li ritenga non decisivi, deve spiegare le ragioni della loro irrilevanza.
La giurisprudenza ha infatti censurato le decisioni che omettono completamente ogni riferimento a referti successivi alla consulenza, senza chiarire perché non possano incidere sul complesso invalidante (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24897 del 31 agosto 2026).
La differenza rispetto al caso deciso dall’ordinanza n. 26904 del 2026 è che il Tribunale di Tivoli aveva esaminato la documentazione cardiologica e aveva motivato sulla sua irrilevanza. Quanto alla patologia della colecisti, invece, la parte non aveva assolto l’onere preliminare di indicare in modo specifico la sua incidenza sulla capacità lavorativa e sul requisito per l’assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La documentazione prodotta non dimostrava un aggravamento determinante e le contestazioni non superavano il livello del dissenso diagnostico rispetto alla CTU.
L’ordinanza offre una regola pratica per il contenzioso previdenziale: chi invoca nuove patologie o un peggioramento non può limitarsi a depositare referti. Deve spiegare il contenuto clinico della documentazione, confrontarlo con il quadro già valutato dal consulente e dimostrare perché quel cambiamento sia idoneo a modificare l’esito dell’accertamento e a far maturare il diritto alla prestazione.
L’art. 149 disp. att. c.p.c. garantisce la valutazione degli aggravamenti realmente incidenti sul complesso invalidante, ma non sostituisce l’onere di allegazione e prova della parte né impone automaticamente una nuova perizia.
Avv. Sabrina Caporale
