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Errore nell’intervento ortopedico, risarcito il paziente per la mancata guarigione della frattura

Il Tribunale di Caltagirone ha precisato che in tema di responsabilità medica, dopo aver accertato l’inadempimento della struttura sanitaria rispetto alle regole dell’arte e la sua incidenza causale sull’aggravamento delle condizioni del paziente, spetta alla struttura provare che l’inadempimento non sussiste ovvero che, pur sussistendo, non ha avuto efficacia eziologica nella produzione del danno. Di conseguenza, qualora la condotta sanitaria non conforme alle leges artis abbia causato una complicanza evitabile, al paziente spetta il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, che va liquidato considerando il pregiudizio effettivamente subito e, nell’ipotesi di successione di interventi, del danno incrementativo differenziale conseguente all’erronea prestazione sanitaria (Trib. Caltagirone, sent. n. 134 del 10/03/2026).

La vicenda

I fatti di causa prendevano le mosse da un sinistro stradale, a seguito del quale un uomo riportava un politrauma, tra cui una frattura dell’omero destro. Dopo essere stato ricoverato presso una struttura ospedaliera, il paziente veniva sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura mediante l’inserimento di un chiodo endomidollare. Trascorsi diversi mesi dall’intervento, il paziente continuava a lamentare dolori e deficit funzionali all’arto, ragion per cui veniva sottoposto ad ulteriori esami presso altre strutture. Dagli accertamenti in questione emergeva la presenza di una “pseudoartrosi terzo medio omero dx di frattura trattata con chiodo endomidollare”, che rendeva necessario un ulteriore intervento chirurgico per la rimozione del chiodo, la sintesi con placca e viti e l’innesto osseo.


Il danneggiato adiva le vie legali contro l’Azienda Sanitaria Provinciale, sostenendo che la pseudoartrosi fosse conseguita ad una condotta negligente e imperita dei medici del reparto di Ortopedia. Soprattutto lamentava che, nonostante avessero individuato correttamente il trattamento, i medici non avevano eseguito una stabilizzazione adeguata della frattura, bloccando il chiodo all’osso solamente nella parte prossimale dell’omero e non anche in quella distale. Secondo il paziente, tale omissione aveva impedito una corretta consolidazione ossea, portando all’insorgenza della pseudoartrosi.


Costituitasi in giudizio, l’Azienda Sanitaria contestava l’assenza di responsabilità, affermando che il chiodo endomidollare, per sua natura, allinea e stabilizza i capi di frattura in maniera intrinseca, senza necessità di viti di bloccaggio se la frattura è stabile.

Responsabilità sanitaria e onere della prova


Il Tribunale, inquadrando la responsabilità sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale, ribadiva il consolidato principio giuridico secondo cui, il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, allegando l’inadempimento del debitore. Spetta, invece, a quest’ultimoprovare che l’inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante.

Le risultanze della CTU


Nella fattispecie de qua, veniva anche disposta una consulenza tecnica d’ufficio dalla quale risultava che, nonostante l’indicazione chirurgica di eseguire l’inchiodamento endomidollare fosse corretta, la condotta dei sanitari non aveva rispettato le linee guida, dal momento che non aveva eseguito il blocco distale del chiodo omerale. Il collegio peritale illustrava che l’intervento di inchiodamento prevede il blocco del chiodo endomidollare con viti sia prossimalmente che distalmente al focolaio di frattura, al fine di permettere la riduzione e l’immobilizzazione, processi che favoriscono la guarigione. Per i consulenti, la mancata stabilizzazione distale aveva consentito l’azione di forze rotazionali, assiali e angolari che avevano ostacolato la consolidazione ossea, portando così alla pseudoartrosi.

Il giudice evidenziava che i medici, oltre a sbagliare nel bloccaggio del chiodo, avevano anche sottovalutato, nei controlli successivi, la scarsa formazione di callo osseo, non mettendo in atto procedure idonee a evitare la pseudoartrosi. Dunque, la patologia insorta nel paziente era stata una conseguenza immediata e diretta dell’intervento erroneamente eseguito dai sanitari.

La liquidazione del danno biologico temporaneo


Il Tribunale riconosceva all’attore il danno biologico temporaneo patito tra la data del primo intervento e quella del secondo, più invasivo ma risolutivo.

Veniva utilizzato come parametro il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta stabilito dalle Tabelle di Milano per l’anno 2024, nonostante l’evento lesivo fosse anteriore all’emanazione della Tabella Unica Nazionale.

La cifra liquidata (17.969,50 euro per il danno non patrimoniale e 150,00 euro per le spese mediche documentate), era stata calcolata considerando il danno incrementativo differenziale e i periodi di inabilità temporanea.

Avv. Giusy Sgrò

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