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Mancata diagnosi prenatale, il falso negativo ecografico non prova la colpa medica


Tribunale Cosenza – sentenza 16 luglio 2026, n. 1051

Mancata diagnosi prenatale e danno da nascita indesiderata: decisivi l’assenza di segni indiretti, la conformità alle raccomandazioni SIEOG e la valutazione della condotta ex ante

La mancata diagnosi prenatale di una malformazione non comporta automaticamente la responsabilità del medico o della struttura sanitaria. Occorre verificare se, alla luce degli elementi disponibili al momento dell’esame, la patologia fosse concretamente rilevabile e se il sanitario avesse agito secondo la diligenza richiesta dalla propria qualifica professionale.

È il principio applicato dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, con la sentenza 16 luglio 2026, n. 1051, che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da due genitori nei confronti di un’azienda ospedaliera e del ginecologo che aveva eseguito l’ecografia morfologica.

La controversia riguardava la mancata diagnosi prenatale di un’agenesia del corpo calloso. Secondo il Tribunale, la consulenza tecnica aveva dimostrato che la diagnosi ecografica della malformazione, in assenza di segni indiretti, era particolarmente difficoltosa e quasi del tutto impossibile nell’epoca gestazionale in cui era stato eseguito l’esame. Il sanitario aveva inoltre operato in conformità alle raccomandazioni della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica.

La decisione non afferma che ogni falso negativo ecografico sia irrilevante, ma esclude la colpa nel caso concreto, sulla base dei limiti della metodica, dell’assenza di indicatori sospetti e della correttezza della prestazione valutata ex ante.

La domanda dei genitori

Il figlio degli attori era nato il 17 luglio 2019 e, a tre mesi dalla nascita, gli era stata diagnosticata un’agenesia del corpo calloso, una malformazione congenita caratterizzata dall’assenza, totale o parziale, della principale struttura di fibre nervose che collega i due emisferi cerebrali.

I genitori avevano attribuito la responsabilità della mancata diagnosi all’ecografia eseguita il 20 marzo 2019, alla ventunesima settimana di amenorrea, presso l’Ospedale di Cosenza. Secondo la loro prospettazione, se la malformazione fosse stata individuata e comunicata tempestivamente, avrebbero potuto valutare il ricorso all’interruzione della gravidanza.

La struttura sanitaria aveva chiesto di chiamare in causa il ginecologo che aveva eseguito l’esame. Il professionista aveva contestato ogni addebito, sostenendo di avere svolto la prestazione secondo le linee guida e i protocolli vigenti.

Nel corso del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio affidata a un medico legale e a uno specialista in ginecologia.

Il quadro giuridico: responsabilità contrattuale e prova del nesso causale

Il Tribunale ha ricondotto la domanda nell’ambito della responsabilità contrattuale. In questo tipo di controversie, il padre è considerato tra i soggetti protetti dal rapporto instaurato tra la gestante e la struttura sanitaria, in ragione dei diritti e dei doveri collegati alla procreazione cosciente e responsabile.

Quanto alla prova, il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e il nesso causale tra la condotta contestata e il danno. Può invece limitarsi ad allegare un inadempimento astrattamente idoneo a produrre l’evento. Spetta alla struttura e al medico dimostrare l’assenza dell’inadempimento, la sua non imputabilità oppure la sua irrilevanza causale.

Il nesso causale deve essere valutato secondo la regola civilistica della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”. Nel caso di una condotta omissiva, occorre verificare se una prestazione corretta e tempestiva avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno. Se il collegamento causale rimane assolutamente incerto, la domanda deve essere rigettata.

Il Tribunale ha inoltre precisato che, nelle controversie relative alla nascita indesiderata, la sola omessa diagnosi non è sufficiente. Gli attori devono anche allegare e dimostrare che, se la gestante fosse stata informata della malformazione, si sarebbe determinato un grave pericolo per la sua salute e che, nella situazione concreta, ella avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

Una malformazione di difficile diagnosi prenatale

Secondo la CTU, l’agenesia del corpo calloso è particolarmente difficile da diagnosticare in epoca fetale. L’individuazione ecografica si fonda infatti soprattutto su segni indiretti, tra i quali: l’assenza del cavo del setto pellucido; la colpocefalia, caratterizzata dalla particolare forma dei corni occipitali dei ventricoli laterali; la ventricolomegalia o altre alterazioni della conformazione ventricolare; anomalie dell’arteria pericallosa.

I consulenti avevano rilevato che, anche nei centri dotati di elevati standard diagnostici, la diagnosi viene effettuata in una percentuale indicata intorno al 45% dei casi. In assenza di segni indiretti, nell’epoca della gravidanza in cui viene eseguita l’ecografia morfologica, l’individuazione della malformazione era stata ritenuta quasi del tutto impossibile.

Nel caso esaminato, l’ecografia aveva restituito un quadro di normalità dell’encefalo: i ventricoli erano nei limiti, il cavo del setto pellucido risultava visualizzato e non emergevano altri indicatori di anomalia.

La valutazione ex ante del falso negativo

La difesa dei genitori aveva sostenuto che il referto fosse errato perché indicava la visualizzazione del cavo del setto pellucido, che non sarebbe stato presente in un feto affetto dalla malformazione.

Il Tribunale ha riconosciuto che il dato ecografico era stato qualificato come erroneamente interpretato alla luce della diagnosi successiva. Tuttavia, ha distinto la valutazione ex post, compiuta dopo avere conosciuto la patologia, dalla valutazione ex ante, che deve essere riferita agli elementi concretamente disponibili al medico al momento dell’esame.

Secondo il giudice, l’esame biometrico aveva rilevato uno spazio di 4,68 millimetri lungo la linea mediana, successivamente interpretato come cavo del setto pellucido. Ma, al momento dell’ecografia, non erano presenti la dilatazione dei ventricoli laterali né altri segni indiretti che potessero far sospettare l’agenesia del corpo calloso.

Per questa ragione, il falso negativo non è stato ritenuto espressione di una condotta colposa. Il medico non disponeva, secondo la ricostruzione peritale condivisa dal Tribunale, di elementi tali da imporgli una diversa valutazione o ulteriori approfondimenti diagnostici.

I limiti della metodica ecografica

La sentenza valorizza anche le avvertenze contenute nel referto sull’ecografia fetale. Il documento precisava che la possibilità di rilevare una malformazione dipende, tra l’altro, dalle dimensioni dell’anomalia, dalla posizione del feto, dalla quantità di liquido amniotico e dallo spessore della parete addominale materna.

Il referto segnalava inoltre che alcune lesioni possono non essere visualizzate per i limiti intrinseci della metodica e che un esame ecografico routinario consente, secondo l’esperienza riportata, di individuare dal 30% al 70% delle malformazioni maggiori. Si tratta di un dato generale sui limiti dello screening ecografico, non di una soglia normativa né di una percentuale riferita specificamente all’agenesia del corpo calloso.

I consulenti avevano aggiunto che l’esame fetale è più complesso rispetto a quello eseguito dopo la nascita, perché tra il trasduttore e il feto si interpongono la parete addominale materna, il muscolo uterino e il liquido amniotico.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che l’esame fosse stato eseguito in conformità alle raccomandazioni SIEOG e con la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso della medesima specializzazione.

Nessun automatismo tra mancata diagnosi e risarcimento

La decisione chiarisce che la mancata diagnosi di una malformazione non è, di per sé, prova di negligenza. La responsabilità dipende dalla possibilità concreta di rilevare la patologia e dalla conformità della condotta alle conoscenze scientifiche, alle raccomandazioni applicabili e agli elementi presenti durante l’esame.

Nel caso di Cosenza, la CTU ha escluso che vi fossero segni indiretti tali da imporre al sanitario di sospettare l’agenesia del corpo calloso. Il mancato risultato diagnostico è stato quindi ricondotto ai limiti intrinseci dell’ecografia fetale e alla particolare difficoltà della diagnosi, non a un comportamento negligente, imprudente o imperito.

La conclusione è coerente con l’orientamento della giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, ha escluso la responsabilità quando l’agenesia del corpo calloso non presentava indicatori ecografici indiretti e l’esame risultava conforme alle linee guida SIEOG (Tribunale di Lecce, sentenza n. 3411 del 30 ottobre 2024).

Il dispositivo e le spese

Il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande dei genitori e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite, ritenendo rilevanti la complessità fattuale della vicenda e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono state invece poste definitivamente a carico degli attori, in applicazione del criterio di causalità.

Le ulteriori questioni relative al rapporto con il ginecologo chiamato in causa sono rimaste assorbite in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria.

La sentenza conferma così che, nei giudizi per mancata diagnosi prenatale, non è sufficiente dimostrare che la malformazione sia stata scoperta solo dopo la nascita. Occorre provare che essa fosse concretamente rilevabile al momento dell’esame, che il sanitario abbia violato la diligenza esigibile e che una diagnosi tempestiva avrebbe avuto, secondo il criterio del “più probabile che non”, effettive possibilità di incidere sulla scelta della gestante e sul danno lamentato.

Avv. Sabrina Caporale

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