Responsabilità-odontoiatrica

Responsabilità odontoiatrica, il rispetto delle linee guida non basta a escludere la colpa

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 ottobre 2026, n. 26091

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un dentista condannato nei gradi di merito per una serie di errori nelle cure odontoiatriche. Le raccomandazioni cliniche costituiscono un parametro utile per valutare la colpa, ma non sono regole cautelari assolute e non possono sostituire l’esame del caso concreto.

Con l’ordinanza depositata il 2 ottobre 2026, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della responsabilità sanitaria, soffermandosi sul valore delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, nonché sui requisiti di specificità dei motivi del ricorso per cassazione.

Il caso

La controversia traeva origine dall’azione risarcitoria promossa da una paziente nei confronti di due odontoiatri, ai quali venivano contestate errate cure endodontiche e protesiche.

Il Tribunale di Napoli, all’esito di una prima consulenza tecnica d’ufficio, aveva condannato entrambi i professionisti al risarcimento dei danni. Nel giudizio di appello veniva disposta la rinnovazione della CTU. La Corte d’appello di Napoli confermava quindi la responsabilità del dentista che aveva proposto il ricorso per cassazione e, accogliendo l’appello principale della paziente, aumentava l’importo del risarcimento.

Il professionista veniva condannato al pagamento di 6.786,67 euro per danno non patrimoniale e di 22.656,37 euro per danno patrimoniale, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi. Il dentista contestava, tra l’altro, il riparto dell’onere della prova, la mancata indicazione delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali assunte come parametro della colpa e i criteri utilizzati per accertare il nesso causale.

Il ruolo delle linee guida nella valutazione della colpa

La Corte ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e, comunque, infondato.

La censura era inammissibile perché la questione relativa alla mancata considerazione delle linee guida non risultava adeguatamente prospettata nel giudizio di merito. Il ricorrente aveva indicato alcuni atti nei quali erano richiamate le Linee guida del Ministero della Salute e le Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia, ma non aveva dimostrato di avere già dedotto, davanti al giudice di appello, la specifica questione della mancata considerazione di tali documenti da parte dei consulenti tecnici nella formulazione del giudizio di colpa.

La censura era, comunque, infondata anche sul piano sostanziale. La Cassazione ha ribadito che le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non hanno una rilevanza normativa assoluta e non costituiscono fonti di regole cautelari codificate. Esse rappresentano un utile parametro per l’accertamento della colpa medica, ma non sono tassative né vincolanti e non producono una generale efficacia “parascriminante”.

In altri termini, il rispetto formale delle linee guida non esclude automaticamente la responsabilità del sanitario, così come la loro inosservanza non determina, da sola, la colpa. Il medico resta tenuto a scegliere la soluzione terapeutica più adeguata alle condizioni del paziente e alle circostanze concrete del caso.

Ne consegue che il giudice conserva il potere-dovere di verificare se la situazione specifica richiedesse una condotta diversa da quella indicata nelle raccomandazioni cliniche. Le linee guida possono orientare la valutazione, ma non eliminano né la discrezionalità giudiziale né la necessità di un accertamento individualizzato.

I motivi di ricorso devono confrontarsi con la decisione impugnata

La Corte ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, con il quale il ricorrente denunciava la violazione degli articoli 1218 e 2697 del codice civile in relazione al riparto dell’onere probatorio nella responsabilità sanitaria.

Secondo la Cassazione, il motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d’appello. Il ricorrente aveva infatti censurato una parte della motivazione contenente richiami generali alla natura del rapporto di cura e ai principi sul riparto dell’onere della prova, senza aggredire le effettive ragioni poste a fondamento della condanna.

Il ricorso per cassazione deve invece individuare con precisione l’errore attribuito alla sentenza e confrontarsi con le argomentazioni che ne sostengono il dispositivo. Non è sufficiente riportare o criticare premesse teoriche e riferimenti giurisprudenziali se la censura non investe il concreto percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Il principio è collegato ai requisiti di specificità dei motivi previsti dall’articolo 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone una chiara e sintetica esposizione delle ragioni per le quali si chiede la cassazione della decisione.

Causalità omissiva e condotte soprattutto commissive

È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, con il quale il dentista lamentava la violazione dei criteri di accertamento del nesso causale, concentrando le proprie argomentazioni sulla causalità omissiva.

La censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendeva inoltre a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie emerse dalle due consulenze tecniche d’ufficio svolte nei precedenti gradi di giudizio, operazione non consentita in sede di legittimità sotto la veste della violazione di legge.

La Corte ha osservato che la responsabilità era stata accertata in relazione a condotte soprattutto commissive. In particolare, al dentista era stato contestato di avere proseguito il trattamento riabilitativo protesico senza procedere prima al ritrattamento dei quattro incisivi inferiori, nonostante l’incompletezza della precedente terapia canalare e la possibile presenza di una patologia endodontica cronica.

La sentenza d’appello aveva inoltre valorizzato ulteriori profili riguardanti la terapia endodontica di diversi elementi dentari, un errore di valutazione diagnostica pre-protesica e la presenza di distruzioni coronali dei monconi sottostanti ad alcuni manufatti protesici, con conseguente necessità di rimozione e sostituzione delle protesi.

La Cassazione ha quindi ritenuto prive di rilievo, rispetto alla concreta motivazione della decisione, le argomentazioni del ricorrente costruite sui criteri della causalità omissiva. L’accertamento di merito riguardava infatti una pluralità di condotte, prevalentemente attive, pur comprendendo anche un profilo di inerzia o di mancata adozione delle cautele necessarie dopo l’accertamento dell’incompletezza della terapia canalare.

Il dispositivo

La Corte ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti controricorrenti.

Le spese sono state liquidate, per ciascuna parte, in 4.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di uno dei controricorrenti.

La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, e ha disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della paziente.

La pronuncia conferma così una doppia regola: le linee guida sono strumenti di orientamento nella valutazione della colpa, ma non sostituiscono l’esame del caso concreto; il ricorso per cassazione, inoltre, deve rivolgere le proprie censure contro le effettive ragioni della decisione impugnata, senza limitarsi a contestare premesse generali o a sollecitare una nuova lettura delle prove.

Avv. Sabrina Caporale

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