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Errore diagnostico e perdita di chance, la liquidazione non può essere parametrata agli anni di vita non vissuti

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26074

La Cassazione distingue tra possibilità perduta di sopravvivenza e danno da morte anticipata. Inammissibile il ricorso dell’erede che chiedeva una quota maggiore del valore attribuito al periodo di vita non vissuto

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza riguarda la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo. È una voce autonoma, trasmissibile agli eredi, e deve essere liquidata in via equitativa sulla base delle caratteristiche della possibilità perduta.

Non può invece essere calcolato assumendo come parametro diretto il valore economico degli anni di vita non vissuti dalla vittima, neppure applicando a quel valore una percentuale. Un simile criterio rischia infatti di trasformare la perdita di chance in una quota del danno da perdita anticipata della vita, che non è risarcibile iure hereditatis.

Sono i principi richiamati dalla Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 26074 del 1° ottobre 2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla figlia ed erede di una donna deceduta dopo la progressione metastatica di un carcinoma mammario.

Il caso del referto non consegnato

La paziente era stata sottoposta nel 2009, nell’ambito del follow-up oncologico, a un’ecografia mammaria e a un’ecografia dell’addome superiore presso l’Ospedale di Pescara. Dopo un precedente intervento alla mammella destra, era sottoposta a controlli periodici dal 2001.

Alla paziente era stato consegnato un referto relativo alla sola mammella sinistra. Nel 2010, durante accertamenti eseguiti presso l’Unità operativa di Senologia di un altro ospedale abruzzese, era emersa invece la presenza, nella mammella destra, di una formazione successivamente identificata come carcinoma duttulo-lobulare infiltrante.

La malattia aveva poi raggiunto lo stadio metastatico. Dopo diversi cicli di chemioterapia e ormonoterapia, la donna era deceduta il 24 agosto 2016.

La figlia aveva convenuto in giudizio l’AUSL di Pescara, chiedendo il risarcimento dei danni sia quale erede della madre sia a titolo personale. Il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto una responsabilità professionale nella misura del 50% e aveva liquidato 214.683,65 euro.

La Corte d’Appello dell’Aquila aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo il risarcimento a 54.468,54 euro e qualificando la pretesa come danno da perdita di chance di sopravvivenza. Aveva inoltre escluso le ulteriori voci di danno richieste dalla figlia.

La qualificazione della domanda era ormai irretrattabile

La ricorrente sosteneva che il ritardo diagnostico avesse determinato la morte anticipata della madre e che, per questa ragione, dovessero essere riconosciuti anche il danno biologico terminale, il danno morale terminale e il danno da perdita del rapporto parentale.

La Cassazione non ha esaminato nel merito questa diversa ricostruzione. Ha dichiarato inammissibili le censure perché non si confrontavano con la ragione decisiva posta dalla Corte d’Appello a fondamento della propria pronuncia: secondo il giudice territoriale, la qualificazione della domanda come perdita di chance e la fondatezza di tale pretesa non erano state contestate ed erano quindi coperte da giudicato interno.

Per superare quella statuizione, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere contestato specificamente in appello la qualificazione del danno oppure che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non si fosse formato alcun giudicato interno. Il ricorso si era invece concentrato sul contenuto della domanda originaria e sulle risultanze della consulenza tecnica, senza censurare adeguatamente la ratio decidendi preliminare.

Chance di sopravvivenza e perdita anticipata della vita

La Corte ha ribadito la distinzione tra due fattispecie diverse.

La perdita anticipata della vita non costituisce, nell’attuale sistema della responsabilità civile, un danno risarcibile iure hereditatis. La vittima deceduta non acquisisce nel proprio patrimonio un diritto al risarcimento per la perdita della vita stessa, che possa poi trasmettersi agli eredi.

Diversa è la perdita di chance di sopravvivenza. In questo caso il danno riguarda la perdita della possibilità, seria, concreta e apprezzabile, di vivere più a lungo. La chance costituisce un bene giuridico autonomo e il relativo danno può essere trasmesso agli eredi.

Le due figure non possono essere sovrapposte. Il danno da perdita anticipata della vita riguarda una durata di vita determinata che sarebbe stata perduta; la chance riguarda invece una possibilità di sopravvivenza non determinabile con certezza né nell’an né nel quantum.

Il periodo di vita non vissuto può assumere rilievo, sul piano dei danni propri dei congiunti, per la perdita anticipata del rapporto parentale o per la perdita della possibilità di una sua più lunga protrazione, purché la relativa voce sia stata specificamente allegata e provata. Si tratta però di un danno iure proprio, distinto da quello da perdita di chance trasmesso iure hereditatis.

Il criterio di liquidazione non può diventare una percentuale degli anni perduti

La Corte d’Appello aveva assunto come base di calcolo il valore economico dei tre anni compresi tra il decesso della donna e il termine dell’aspettativa di vita considerata, quantificato in 136.171,36 euro. Su tale importo aveva applicato la percentuale del 40%, individuata come misura della chance perduta, liquidando 54.468,54 euro.

La figlia sosteneva che avrebbe dovuto essere riconosciuto il 60% della medesima base, pari a 81.702,82 euro.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse. La richiesta della ricorrente mirava infatti a ottenere iure hereditatis una quota ancora maggiore del valore attribuito agli anni non vissuti dalla madre. Ma proprio quel criterio di base poteva essere criticato, perché la perdita di chance deve essere liquidata equitativamente in ragione della possibilità perduta e non parametrata, neppure mediante decurtazioni percentuali, al valore del segmento di vita non vissuto.

L’eventuale errore della Corte d’Appello avrebbe quindi potuto determinare una liquidazione superiore a quella astrattamente spettante alla ricorrente. A dolersene avrebbe potuto essere, nel giudizio considerato, l’AUSL, quale debitrice della somma riconosciuta, non l’erede che chiedeva un ulteriore incremento sulla stessa base di calcolo.

La Cassazione non ha quindi approvato il metodo matematico utilizzato dalla Corte territoriale, ma ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse a censurarlo nella direzione prospettata.

Una liquidazione propriamente equitativa

La perdita di chance di sopravvivenza non può essere liquidata come una frazione automatica del valore della vita perduta. Il giudice deve considerare le caratteristiche concrete della possibilità compromessa e motivare il percorso equitativo seguito.

Il criterio non può consistere nella semplice moltiplicazione del valore degli anni non vissuti per una percentuale di probabilità. La liquidazione deve restare ancorata alla natura autonoma della chance, senza confonderla con il danno da morte anticipata o con il danno parentale spettante direttamente ai congiunti.

La giurisprudenza di legittimità ha già sottolineato che, quando la vittima sia deceduta prima dell’introduzione della causa, non è configurabile la trasmissione agli eredi di un danno da perdita anticipata della vita e che la perdita di chance di maggiore sopravvivenza costituisce una voce distinta, liquidabile equitativamente Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 12279 del 6 maggio 2024.

L’esito del giudizio

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Il principio operativo

La decisione può essere così sintetizzata: la perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile iure hereditatis quando riguarda una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo, ma deve essere liquidata equitativamente in ragione della possibilità perduta.

Non è corretto trasformarla in una percentuale del valore economico degli anni di vita non vissuti, perché quel criterio finirebbe per attribuire agli eredi una quota del danno da perdita anticipata della vita, non risarcibile iure hereditatis.

Nel giudizio esaminato, la ricorrente non ha ottenuto un nuovo esame della qualificazione del danno né un aumento della liquidazione: le relative censure sono state dichiarate inammissibili, rispettivamente per mancato confronto con il giudicato interno e per difetto di interesse.

Avv. Sabrina Caporale

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