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Falso in cartella clinica, il rinvio della difesa può sospendere la prescrizione


Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 3 settembre 2026, n. 32843

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da due medici condannati in primo grado per la falsificazione, in concorso, della cartella clinica relativa al parto di una gestante.

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva assolto uno dei coimputati e dichiarato prescritto il reato contestato agli altri due, mantenendo però le statuizioni civili in favore delle parti civili. La Cassazione ha confermato tale esito, precisando che il rinvio dell’udienza disposto dal giudice, su richiesta della difesa e con l’accordo delle parti, può sospendere il corso della prescrizione anche quando il concomitante impegno professionale del difensore non integri un legittimo impedimento in senso tecnico.

La pronuncia ha inoltre esaminato la motivazione relativa all’apporto concorsuale dei medici e alla falsificazione omissiva di dati ostetrici essenziali. Il giudizio penale è rimasto distinto dall’accertamento del nesso causale tra la condotta sanitaria e lo stato di invalidità del minore, che il giudice di primo grado aveva rimesso alla sede civile.

Il caso

La vicenda riguardava la falsificazione della cartella clinica relativa al parto di M.E., il cui figlio Si.Pi. aveva riportato uno stato di invalidità. Gli imputati erano medici in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di un capoluogo della Regione Calabria, nell’esercizio delle loro funzioni, erano qualificati come pubblici ufficiali.

Secondo l’imputazione, la cartella clinica non riportava correttamente alcuni dati rilevanti relativi alla gestione del parto, tra cui l’esecuzione di manovre invasive e le informazioni sullo stato del feto nelle fasi prossime all’espulsione.

Il Tribunale aveva dichiarato tre medici responsabili in concorso della falsificazione. In appello, uno degli imputati era stato assolto per non avere commesso il fatto, mentre per gli altri due era stata dichiarata la prescrizione del reato. Le statuizioni civili erano state tuttavia confermate.

Il rinvio dell’udienza e il decorso della prescrizione

Uno dei ricorrenti sosteneva che il reato fosse già prescritto alla data della sentenza di primo grado. La difesa contestava il computo di 42 giorni di sospensione, corrispondenti al periodo compreso tra l’udienza del 28 marzo 2024 e quella del 9 maggio 2024.

Dal verbale risultava che il Tribunale non aveva riconosciuto come legittimo impedimento l’impegno professionale del difensore, impegnato nello stesso giorno in un diverso processo quale difensore di una parte offesa. Nonostante ciò, su richiesta della difesa e con l’accordo delle parti, il giudice aveva disposto il rinvio per consentire all’imputato di essere assistito dal proprio difensore di fiducia nella discussione finale.

La Corte ha ritenuto corretto il computo della sospensione. Ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p., la prescrizione può rimanere sospesa non soltanto per l’impedimento delle parti o dei difensori, ma anche quando il processo sia sospeso o rinviato su richiesta dell’imputato o del suo difensore (art. 159 c.p.).

Secondo il principio applicato dalla Cassazione, quando il giudice accorda il rinvio su richiesta del difensore, pur ritenendo insussistenti le condizioni del legittimo impedimento professionale, la prescrizione resta sospesa per l’intero periodo del differimento concretamente disposto. La durata deve essere determinata dal giudice tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ufficio, dei diritti e delle facoltà delle parti, della ragionevole durata del processo e dell’efficienza della giurisdizione.

Nel caso concreto, non trovavano applicazione i limiti temporali previsti per la diversa ipotesi del rinvio disposto a causa di un legittimo impedimento del difensore. La sospensione non derivava infatti dal riconoscimento di un impedimento assoluto, ma dal differimento concordato per garantire la partecipazione del difensore di fiducia alla discussione.

Il principio non significa che ogni richiesta di rinvio sospenda automaticamente la prescrizione. Occorre che il giudice disponga effettivamente il differimento, che ne individui la ragione e che la sospensione sia collegata alla richiesta dell’imputato o del difensore secondo le modalità valutate nel caso concreto.

Le omissioni nella cartella clinica

La difesa contestava anche la motivazione relativa all’apporto concorsuale dei singoli medici e sosteneva che il richiamo alla manovra di Kristeller non dimostrasse l’esistenza di un interesse alla falsificazione.

La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e quella della Corte d’appello. I giudici di merito avevano valorizzato la natura dei dati omessi, riguardanti: operazioni invasive ed essenziali, tra cui le manovre di Kristeller; elementi rilevanti sullo stato del feto; le indicazioni relative al battito cardiaco nelle fasi prossime all’espulsione.

Tali omissioni, considerate nel loro insieme, non erano state ritenute semplici dimenticanze o mere irregolarità formali. Da esse i giudici avevano desunto un interesse comune alla falsificazione omissiva, finalizzato a evitare l’emersione di eventuali condotte colpose nella gestione del parto.

La Cassazione non ha affermato, in termini generali, che ogni omessa annotazione di una manovra ostetrica integri automaticamente il delitto di falso. Nel caso concreto, la rilevanza penale è stata ricavata dalla funzione probatoria della cartella clinica, dalla natura dei dati omessi, dal contesto della vicenda e dall’elemento soggettivo ritenuto provato dai giudici di merito.

Il richiamo alla manovra di Kristeller

Uno dei ricorrenti aveva richiamato la letteratura scientifica sulla praticabilità della manovra di Kristeller, sostenendo che essa potesse essere utile in presenza di sofferenza fetale e che, proprio per questo, non vi sarebbe stato un interesse a occultarne l’esecuzione.

La Corte non ha preso posizione generale sulla liceità o sull’efficacia medica della manovra. Ha ritenuto che il richiamo alla letteratura scientifica investisse la valutazione del merito e non superasse la motivazione dei giudici, i quali avevano desunto l’interesse alla falsificazione dall’omessa rappresentazione di manovre e dati clinici essenziali.

La censura difensiva, nella prospettiva della Cassazione, tendeva quindi a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e della motivazione di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Falso penale e nesso causale civile

I ricorrenti sostenevano che la Corte d’appello non avesse adeguatamente verificato il contributo individuale di ciascun medico e il rapporto tra il falso contestato e il danno lamentato dalle parti civili.

La sentenza di primo grado aveva però distinto due piani: l’accertamento del delitto di falso e della responsabilità concorsuale dei sanitari; l’accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e lo stato di invalidità del minore, nonché la conseguente quantificazione del danno.

Poiché l’istruttoria penale non aveva consentito di accertare tale nesso causale, il Tribunale aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per la liquidazione e per gli ulteriori accertamenti risarcitori.

La Cassazione ha ritenuto che, in questa situazione, la Corte d’appello dovesse verificare la sussistenza degli elementi del reato ai fini delle statuizioni civili, senza procedere a un autonomo accertamento del nesso causale medico tra le condotte contestate e l’invalidità del minore.

L’art. 129 c.p.p. impone al giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità e, quando la causa estintiva non impedisce un’evidenza positiva dell’innocenza, disciplina il rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.). L’art. 578 c.p.p. stabilisce invece che, quando sia stata pronunciata una condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, dichiarato estinto il reato per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti civili (art. 578 c.p.p.).

La sentenza non afferma quindi che il giudice penale debba sempre rimettere al giudice civile ogni profilo della responsabilità. La soluzione adottata dipendeva dal fatto che il giudice di primo grado aveva già rimesso alla sede civile l’accertamento del nesso causale e la liquidazione del danno.

La motivazione sull’apporto concorsuale

La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata individuazione del contributo morale o materiale dei singoli imputati.

La motivazione della sentenza di primo grado, richiamata nel giudizio di legittimità, aveva esaminato la responsabilità concorsuale. La Corte d’appello aveva inoltre illustrato le ragioni dell’interesse di entrambi i medici alla manipolazione del dato medico riportato nella cartella.

L’interesse alla falsificazione non è stato considerato isolatamente sufficiente a dimostrare il concorso. Esso è stato valutato insieme alla natura e alla rilevanza delle omissioni, al contesto della vicenda e agli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.

L’esito del giudizio

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Ha inoltre condannato gli imputati e, in solido con loro, il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, liquidate in euro 5.530 per ciascuna, oltre accessori di legge.

La sentenza conferma quindi le statuizioni civili nei limiti propri del giudizio penale e della decisione adottata dopo la prescrizione del reato. L’accertamento del nesso causale tra le condotte sanitarie e lo stato di invalidità del minore resta regolato dalla rimessione alla sede civile disposta nel giudizio di merito.

Il principio della decisione

La sentenza n. 32843/2026 afferma che il rinvio disposto dal giudice su richiesta del difensore, anche quando il concomitante impegno professionale non integri un legittimo impedimento in senso tecnico, può determinare la sospensione della prescrizione per l’intero periodo del differimento, se il rinvio è stato effettivamente disposto per garantire l’assistenza fiduciaria e valutato dal giudice secondo le esigenze organizzative e i diritti delle parti.

La pronuncia ribadisce inoltre che l’omessa indicazione in cartella clinica di manovre ostetriche invasive e di dati essenziali sullo stato del feto può sostenere l’accertamento del falso ideologico quando, nel complessivo quadro probatorio, l’omissione non appaia casuale e riveli l’interesse a occultare eventuali condotte colpose.

Il principio non comporta né una sospensione automatica della prescrizione per ogni rinvio né la configurabilità automatica del falso per ogni incompletezza della cartella clinica. Entrambi i profili devono essere verificati alla luce del provvedimento giudiziale, delle ragioni del differimento e del contenuto complessivo della documentazione sanitaria.

Avv. Sabrina Caporale

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