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Ritardo nell’intervento, niente nesso con la morte: riconosciuta la perdita di chance


Tribunale Siena – sentenza 31 ottobre 2025, n. 640

Il Tribunale di Siena riconosce la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la tardiva decisione di intervenire chirurgicamente su un focolaio infettivo intraddominale insorto dopo il rigetto di un trapianto renale. Esclusa la causalità diretta tra il ritardo nell’intervento e l’evento morte, viene liquidata la perdita di chance di sopravvivenza iure successionis.

Con una recente sentenza emessa all’esito del giudizio, il Tribunale Ordinario di Siena si è pronunciato in materia di responsabilità medica, affrontando il delicato tema del nesso eziologico tra ritardo diagnostico-terapeutico, perdita di chance di sopravvivenza e risarcimento del danno iure successionis.

Il fatto e l’iter processuale

La vicenda trae origine dal complesso percorso clinico di una paziente, affetta da insufficienza renale cronica e sottoposta nell’aprile del 2015 a un intervento di trapianto renale da donatore deceduto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria convenuta.

Nel decorso post-operatorio la paziente sviluppava un’infezione del sito chirurgico (SSI) e, a seguito del riscontro di rigetto cellulare acuto, veniva sottoposta nel giugno successivo a un intervento di espianto del graft renale. Nonostante la terapia antibiotica mirata, le condizioni generali della donna peggioravano progressivamente a causa della comparsa di complicanze neurologiche (Sospetta Sindrome PRES) e di raccolte ascessuali endoaddominali. Solo nel luglio del 2015, a fronte del mutamento della secrezione della ferita in senso fecaloide (segno di fistola intestinale), i sanitari decidevano di intervenire chirurgicamente per trattare la perforazione colica. Ciononostante, il quadro clinico precipitava ulteriormente, conducendo al decesso della paziente alla fine del luglio 2015 per sepsi.

I figli ed eredi della defunta, previo esperimento di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ex art. 696-bis c.p.c.), hanno adito il Tribunale di Siena per sentir accertare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure hereditatis e iure proprio.

L’accertamento peritale e il nesso causale

Il Tribunale, facendo proprio il rigoroso e analitico accertamento svolto dai Consulenti Tecnici d’Ufficio (nonché l’integrazione disposta in corso di causa per valutare il profilo controfattuale), ha escluso che l’exitus della paziente fosse direttamente imputabile a un errore di esecuzione degli interventi chirurgici o alla mancata tempestività della diagnosi iniziale di infezione superficiale.

Tuttavia, i CCTTUU hanno evidenziato una specifica criticità nella gestione del focolaio infettivo addominale successivo all’espianto del rene. In particolare, i giudici di merito hanno ravvisato un notevole ritardo nella decisione di intervenire chirurgicamente per bonificare le raccolte ascessuali e trattare la perforazione intestinale, affidandosi ingiustificatamente al solo drenaggio spontaneo e alla terapia medica conservativa.

Alla luce dei principi civilistici in materia di nesso di causalità e delle recenti coordinate ermeneutiche della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. e Cass. n. 26851/2023):

Esclusione della causalità materiale diretta quoad mortem: Non è emersa la prova che, secondo il criterio del “più probabile che non”, un tempestivo intervento di bonifica avrebbe evitato con certezza l’evento morte, gravato com’era il quadro clinico da plurime e gravi comorbidità in paziente immunosoppressa.

Configurabilità della perdita di chance di sopravvivenza: Il ritardo nell’agire chirurgico ha tuttavia inciso in modo apprezzabile sulla prognosi, privando la paziente di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di prolungare la propria vita. I periti hanno stimato tale perdita di chance di sopravvivenza a 5 anni nella misura del 50%.

La liquidazione del danno iure successionis e patrimoniale

Accertata la responsabilità contrattuale della struttura (ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.), il Tribunale ha provveduto alla liquidazione dei pregiudizi trasmissibili iure hereditatis agli eredi:

Danno da perdita di chance di sopravvivenza: liquidato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) prendendo a riferimento il valore dell’invalidità permanente totale elaborato dalle Tabelle di Milano 2024, proiettato sull’aspettativa di vita residua stimata dai periti (5 anni) e applicando la percentuale della chance perduta (50%). L’importo complessivo di 40.265,75 euro è stato così ripartito in quote uguali tra i tre eredi (circa 13.421,92 euro ciascuno).

Danno biologico da invalidità temporanea: riconosciuto per il periodo intercorrente tra la rimozione del graft e il decesso (valutato al 100% per 43 giorni, decurtato del 50% in ragione della gravissima patologia di base preesistente), liquidando la somma complessiva di 2.472,50 euro (circa 824,17 euro pro quota).

Danno patrimoniale (spese stragiudiziali e di ATP): il Tribunale ha riconosciuto agli attori, a titolo di danno emergente iure proprio, il rimborso delle spese sostenute per l’accertamento medico-legale stragiudiziale di parte (€ 3.660,00) e per la quota di compenso dei CTU liquidata nel procedimento di ATP (€ 2.006,51), per un totale di 5.666,51 euro (1.888,83 euro ciascuno), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese per l’assistenza legale nella fase di ATP — che la difesa dei ricorrenti aveva anch’essa ricondotto al danno patrimoniale — sono state invece liquidate separatamente dal Tribunale nell’ambito delle spese processuali del relativo procedimento (€ 3.442,00 per compensi ed € 295,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore antistatario).

Le spese di lite

Applicando il principio della soccombenza prevalente, il Tribunale ha condannato l’Azienda Ospedaliero-Universitaria convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate separatamente per la fase di accertamento tecnico preventivo e per il successivo giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore antistatario. A carico della struttura sono state inoltre poste definitivamente le spese per la CTU integrativa espletata nel giudizio di cognizione.

Avv. Sabrina Caporale

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