Tribunale Latina – sentenza 19 agosto 2025, n. 1498
Il Tribunale Ordinario di Latina, pronunciandosi in materia di responsabilità medica a seguito di un intervento di mastoplastica riduttiva eseguito nell’ambito di un programma televisivo, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria della paziente. Rigettata la pretesa contro il medico per difetto di prova sull’elemento soggettivo (colpa grave ex lege Gelli-Bianco), ma affermata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per complicanza iatrogena, temperata dal concorso di colpa della danneggiata per violazione del divieto di fumo.
Con la sentenza pronunciata all’esito del procedimento il Tribunale Ordinario di Latina (Seconda Sezione Civile) ha affrontato un complesso contenzioso in tema di responsabilità professionale medica, offrendo un’importante applicazione pratica dei principi sul “doppio binario” introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, sul concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) e sull’azione di rivalsa interna tra struttura e sanitario.
Il fatto e la vicenda clinica
La controversia traeva origine dall’intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva a cui una paziente era stata sottoposta nel novembre del 2017 in occasione della sua partecipazione a un programma televisivo incentrato su percorsi di chirurgia estetica e make-over.
Nel decorso post-operatorio, la paziente aveva manifestato un grave aggravamento della zona areolare del seno destro, culminato in un quadro di necrosi areolare che aveva costretto il chirurgo plastico a intervenire nuovamente con un’operazione di revisione chirurgica della ferita.
La paziente aveva quindi convenuto in giudizio sia il medico operatore sia la clinica/struttura sanitaria di riferimento (oltre alle rispettive compagnie assicurative chiamate in garanzia), chiedendo il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, lamentando inoltre un difetto di acquisizione del consenso informato e la cattiva esecuzione della tecnica chirurgica.
La bipartizione della responsabilità: struttura sanitaria vs. medico
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato il regime normativo applicabile ratione temporis (essendosi i fatti verificati sotto l’impero della Legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco). La pronuncia ribadisce la rigorosa bipartizione della responsabilità civile introdotta dall’art. 7 della legge:
La responsabilità della struttura sanitaria: Mantiene natura contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.). La struttura risponde nei confronti del paziente secondo le regole dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità, con onere liberatorio gravante sull’ente e termine prescrizionale decennale.
La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria: Salvo l’avvio di un’obbligazione contrattualmente assunta in via diretta con il paziente (ipotesi non ricorrente), la posizione del medico viene ricondotta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale (aquiliana ex art. 2043 c.c.).
L’esclusione della colpa in capo al chirurgo
Applicando tali coordinate probatorie, il giudice ha rigettato la domanda proposta direttamente nei confronti del medico. L’attrice, pur avendo dimostrato il nesso causale materiale tramite perizia medico-legale circa l’insorgenza della complicanza (necrosi areolare), non aveva dedotto né provato alcunché sotto il profilo dell’elemento soggettivo e del grado della colpa del sanitario, presupposto indefettibile per configurare la responsabilità aquiliana del medico e per giustificare l’azione di rivalsa.
La responsabilità della struttura sanitaria e la “complicanza iatrogena”
Diversamente è stato statuito per la posizione della struttura sanitaria, chiamata a rispondere a titolo contrattuale. Le risultanze della CTU medico-legale hanno confermato che la lesione dell’integrità psicofisica (permanente e temporanea) derivava causalmente dal trattamento chirurgico subito, configurandosi come una complicanza iatrogena correlata alla naturadell’intervento (necrosi areolare).
Il Tribunale ha richiamato i rigorosi insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 13328/2015) in base ai quali, sul piano giuridico, il lemma “complicanza” adoperato dalla medicina clinica non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità: un evento dannoso insorto nell’iter terapeutico o è prevedibile ed evitabile (e dunque ascrivibile a colpa), oppure integra gli estremi della causa non imputabile (caso fortuito). Poiché la struttura non aveva offerto la prova liberatoria di un impedimento oggettivo imprevedibile e inevitabile, la sua responsabilità contrattuale è stata accertata.
Il concorso di colpa della paziente (art. 1227 c.c.)
Un aspetto centrale della decisione riguarda la riduzione del risarcimento in ragione del comportamento tenuto dalla danneggiata. Nel corso dell’istruttoria (tramite prove testimoniali delegate presso i tribunali di Pavia e Monza), era emerso in modo chiaro che la paziente aveva continuato a fumare, violando reiteratamente e nonostante i ripetuti avvertimenti del sanitario il divieto assoluto di tabagismo prescritto nel post-operatorio.
Dato il comprovato impatto scientifico del fumo sulla vascolarizzazione e sui processi di cicatrisazione tissutale (fattore favorente la necrosi), il Tribunale ha applicato il disposto dell’art. 1227 c.c., ravvisando una corresponsabilità della paziente nella misura di un terzo (1/3) nella produzione dell’evento dannoso.
La liquidazione del danno e il regolamento delle spese
Per la quantificazione del danno non patrimoniale (avendo i fatti preceduto la vigenza delle Tabelle Uniche Nazionali del 2025 per le macropermanenti), il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma:
Postumi permanenti: Valutati al 10% come danno biologico in ambito RC (rientrante nelle micropermanenti).
Inabilità temporanea: Riconosciuti 15 giorni di ITT e periodi di invalidità temporanea parziale.
Personalizzazione: Elevata equitativamente la somma iniziale a € 32.000,00 in ragione dei risvolti psichici riscontrati dalla CTU.
Decurtazione per concorso di colpa: Applicata la decurtazione del 33,3% (1/3) ex art. 1227 c.c. per il tabagismo.
All’esito delle operazioni di devalutazione al fatto, rivalutazione anno per anno, calcolo degli interessi compensativi e aggiunta delle spese mediche documentate, la struttura sanitaria è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 26.498,44 in favore dell’attrice.
L’azione di rivalsa interna e le spese
La sentenza si è infine pronunciata sulla domanda di manleva e rivalsa avanzata dal medico nei confronti della struttura, ribadendo che, ai sensi dell’art. 9 della Legge Gelli-Bianco, la struttura sanitaria può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’ausiliario solo in caso di dolo o colpa grave. Avendo escluso la colpa grave in capo al chirurgo (in difetto di prova), la domanda di rivalsa trasversale è stata respinta, dichiarandosi nel contempo nulla la clausola contrattuale del rapporto di lavoro che imponeva al medico di tenere indenne la clinica anche per ipotesi di colpa non grave.
Le spese di lite sono state regolate secondo la parziale soccombenza, con compensazione di un terzo e condanna della struttura al pagamento dei restanti due terzi in favore dell’attrice (con distrazione al procuratore antistatario), ponendo interamente a carico della struttura sanitaria le spese della CTU medico-legale.
Avv. Sabrina Caporale
