Trib. Varese, sent. n. 292 del 21/05/2026
Il Tribunale di Varese ha chiarito che quando la condotta negligente del medico, con cure inadeguate, anticipa il decesso del paziente, il risarcimento non si fonda sulla perdita di una chance di sopravvivenza, ma sul danno da perdita anticipata della vita, purché sia dimostrato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il paziente avrebbe vissuto più a lungo con cure adeguate.
Il caso
La vicenda traeva origine dal decesso di un anziano, affetto da pluripatologie, il quale aveva manifestato un progressivo aggravamento della disfagia e delle condizioni respiratorie.
Per i familiari, il medico di medicina generale aveva ritardato la visita domiciliare, omesso gli accertamenti diagnostici necessari e non predisposto un idoneo percorso terapeutico e nutrizionale, limitandosi a prescrivere cure inadeguate e una terapia ritenuta insufficiente.
Il paziente veniva infine ricoverato con diagnosi di polmonite ab ingestis e grave disidratazione, perdendo la vita solo dopo pochi giorni.
I familiari adivano le vie legali nei confronti del medico e dell’ATS competente, domandando il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
L’accertamento della responsabilità e il nesso causale
Poiché veniva disposta CTU, quest’ultima evidenziava la non conformità della gestione della disfagiaalle buone pratiche clinico-assistenziali. In particolare, il sanitario avrebbe dovuto predisporre un supporto nutrizionale e idratante idoneo, evitare la prosecuzione della terapia orale, prescrivere ulteriori accertamenti, nonché adottare misure efficaci per prevenire l’aspirazione del materiale alimentare.
Il giudice condivideva in toto le conclusioni del consulente, ritenendo provato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che tali omissioni avessero determinato una significativa anticipazione della morte, riducendo in maniera significativa l’aspettativa di vita dell’uomo.
Il principio giuridico e la decisione
Il giudice escludeva che la fattispecie integrasse un caso di perdita di chance di sopravvivenza.
Richiamando consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sottolineava che, quando è dimostrato che il paziente avrebbe verosimilmente vissuto più a lungo se sottoposto a cure corrette, il danno consiste nella perdita anticipata della vita, piuttosto chenella mera perdita di una possibilità.
In virtù di ciò, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale nei confronti del medico.
Altresì, affermava la responsabilità dell’ATS ai sensi dell’art. 1228 c.c., ritenendo che la struttura sanitaria risponda anche delle condotte colpose del medico di medicina generale convenzionato, quale proprio ausiliario nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
Venivano invece dichiarate inammissibili alcune domande formulate tardivamente, tra cui quella riguardante il danno biologico terminale iure hereditatis.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce che, anche nei confronti di pazienti anziani e gravemente compromessi, il medico deve adottare tutte le misure diagnostiche e terapeutiche idonee a evitare un aggravamento evitabile.
In sede risarcitoria, la decisione precisa anche che l’anticipazione del decesso, quando provata secondo il criterio del “più probabile che non”, integra un danno autonomo e non una semplice perdita di chance, rafforzando in tal modo la tutela dei familiari nelle ipotesi di malpractice sanitaria.
Avv. Giusy Sgrò
