Corte d’Appello L’Aquila – sentenza 22 luglio 2025, n. 883
La Corte d’Appello di L’Aquila (Prima Sezione Civile) rigetta il gravame proposto da una paziente avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, confermando l’esclusione della responsabilità delle strutture ospedaliere coinvolte. Nonostante le criticità diagnostiche iniziali nella gestione di una presunta malattia infiammatoria pelvica (PID), l’istruttoria peritale ha escluso la certezza probabilistica che una diagnosi tempestiva e un diverso trattamento avrebbero evitato l’intervento chirurgico demolitivo e la perdita della fertilità.
Con la sentenza pronunciata all’esito del giudizio d’appello, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di L’Aquila (si è pronunciata in materia di responsabilità sanitaria, tracciando i confini dell’onere probatorio sul nesso eziologico e sui limiti prognostici del giudizio controfattuale nelle patologie ginecologiche a evoluzione subdola.
Il fatto e l’iter di primo grado
La vicenda giudiziaria traeva origine dal complesso percorso clinico affrontato da una giovane donna, la quale, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, si era rivolta a più riprese a diversi presidi ospedalieri (tra cui le strutture di Pescara e di Pineto/Penne) lamentando stati febbrili, dolori pelvici ingravescenti, astenia e disturbi intestinali e urinari, inizialmente diagnosticati come generiche infezioni delle vie urinarie o cistiti.
A seguito di un ulteriore aggravamento e di un ricovero d’urgenza nel marzo del 2017, i sanitari avevano riscontrato un quadro di emoperitoneo, pelviperitonite, subocclusione intestinale e ascesso tubo-ovarico destro, rendendo necessario un intervento chirurgico demolitivo in laparotomia (conversione da laparoscopia) con annessiectomia destra. Sostenendo che un tempestivo inquadramento diagnostico di una malattia infiammatoria pelvica (PID – Pelvic Inflammatory Disease) e una mirata terapia antibiotica avrebbero evitato la perdita dell’organo e preservato intatta la possibilità fisiologica di procreare, la paziente aveva convenuto in giudizio le aziende sanitarie territoriali competenti per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale alla luce delle conclusioni della CTU medico-legale, la quale aveva evidenziato la particolare insidiosità e la difficile diagnosticabilità della patologia, caratterizzata da segni clinici inizialmente sfumati e aspecifici. Avverso tale decisione la paziente aveva interposto appello.
I principi di diritto e il ripartito onere probatorio
La Corte d’Appello ha preliminarmente ribadito i cardini interpretativi che governano il contenzioso in tema di responsabilità medica:
L’onere della prova del nesso causale: Grava sul paziente danneggiato l’onere di dimostrare, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” (standard di certezza probabilistica e logica), che la condotta colposa o omissiva del sanitario è stata causa efficiente del danno lamentato.
La regola di giudizio in caso di incertezza: L’insanabile incertezza circa la relazione eziologica tra l’inadempimento ascritto e l’evento di danno ridonda inevitabilmente a sfavore dell’attore, comportando il rigetto della pretesa risarcitoria.
Le Risultanze della CTU e l’Incertezza Eziopatogenetica
Nel confermare la correttezza del decisum di primo grado, la Corte d’Appello ha analizzato approfonditamente l’elaborato peritale collegiale (integrato da medico-legale, ginecologo e psichiatra):
La complessità diagnostica della PID: La malattia infiammatoria pelvica presenta spesso un corteo sintomatico sfumato e privo di indicatori ginecologici univoci nelle fasi iniziali. Nel caso di specie, i primi accessi presso i presidi ospedalieri non presentavano segni clinici dirimenti tali da indirizzare inequivocabilmente verso la diagnosi di ascesso tubo-ovarico, potendo la sintomatologia sovrapporsi a quella di comuni infezioni urinarie.
Il giudizio controfattuale e l’evoluzione della patologia: Anche ipotizzando un ritardo nell’adozione di un protocollo terapeutico più aggressivo, i periti d’ufficio hanno evidenziato che la letteratura scientifica di settore segnala un’intrinseca imprevedibilità evolutiva della PID. Le infezioni pelviche, infatti, comportano frequentemente stati aderenziali e complicanze tubariche a prescindere dalla precocità e dalla correttezza della terapia antibiotica instaurata.
La riserva ovarica e la fertilità: L’istruttoria ha inoltre dimostrato che la compromissione della fertilità della paziente non poteva essere causalmente imputata in via esclusiva alla perdita dell’ovaio destro, risultando agli atti bassi valori dell’ormone anti-mulleriano indicativi di una preesistente ed intrinseca bassa riserva ovarica costituzionale.
Di conseguenza, non è stato possibile raggiungere la prova logica che un intervento diagnostico e terapeutico anticipato avrebbe impedito con ragionevole probabilità il ricorso all’intervento chirurgico demolitorio o preservato integralmente la funzionalità riproduttiva.
La decisione
La Corte d’Appello di L’Aquila ha conseguentemente statuito il rigetto integrale dell’appello proposto dalla paziente, confermando la sentenza del Tribunale di Pescara; la compensazione integrale delle spese di lite del grado d’appello tra le parti, ravvisando giusti motivi legati alla obiettiva complessità e delicatezza della vicenda clinica, nonché alla peculiarità degli accertamenti tecnici svolti e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Avv. Sabrina Caporale
