Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 settembre 2025, n. 25480
Con una rilevante pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione interviene in tema di colpa medica e ritardo diagnostico oncologico. L’ordinanza chiarisce l’equivoco concettuale tra il danno da perdita di chance e il danno diretto da anticipazione del decesso, ribadendo che la “chance” sussiste solo laddove vi sia un’incertezza eventistica insuperabile. Riconosciuta anche l’autonoma risarcibilità della lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.
Il caso: la mancata refertazione e il ritardo diagnostico
La vicenda trae origine dalla drammatica storia clinica di un paziente, sottoposto nel marzo del 2010 a un esame bioptico nel reparto di gastroenterologia di un’Azienda Ospedaliera marchigiana. L’esito della biopsia, che già evidenziava una formazione tumorale maligna, non venne mai comunicato al paziente dal medico curante. Il tumore venne scoperto per caso oltre un anno e mezzo dopo, nell’ottobre 2011, in occasione di un intervento d’urgenza per un’occlusione intestinale, quando la malattia aveva ormai raggiunto il quarto stadio, portando il paziente al decesso.
La vedova ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera e i sanitari, ottenendo in primo grado una condanna al risarcimento per danno parentale e perdita di chance di sopravvivenza.
La Corte d’Appello di Ancona, tuttavia, ribaltava la decisione e rigettava la domanda. Secondo i giudici di secondo grado, la domanda — correttamente intesa come richiesta di risarcimento per la perdita anticipata della vita — non poteva trovare accoglimento: l’errore medico, infatti, aveva cagionato soltanto la perdita di una possibilità di guarire (danno da perdita di chance), fattispecie estranea al petitum azionato dalla vedova.
L’equivoco giuridico: quando la probabilità esclude la chance
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della vedova, ha annullato la sentenza d’Appello, individuando un grave errore di qualificazione giuridica da parte dei giudici territoriali.
Il punto nodale della decisione riguarda l’errata interpretazione delle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). I periti avevano infatti accertato che, se il tumore fosse stato diagnosticato tempestivamente, il paziente avrebbe avuto una percentuale di sopravvivenza stimata tra il 50% e l’80%.
La Suprema Corte sottolinea come la Corte d’Appello abbia confuso il piano causale con quello eventistico:
La perdita di chance (l’incertezza insuperabile). Questo danno si configura esclusivamente quando vi è un’insuperabile incertezza scientifica sul risultato sperato. È una fattispecie che sfugge a una vera e propria misurazione probabilistica.
Il danno diretto (il nesso causale). Quando la C.T.U. stima che la probabilità di sopravvivenza o guarigione si attesta tra il 50% e l’80%, non vi è incertezza eventistica, bensì l’accertamento di un solido nesso di causalità fondato sulla regola civilistica del più probabile che non (preponderanza dell’evidenza).
In presenza di una probabilità di sopravvivenza superiore al 50%, non è corretto parlare di “perdita di chance di sopravvivenza”, ma si rientra a pieno titolo nel risarcimento per danno da perdita anticipata della vita (e nel conseguente danno da perdita del rapporto parentale richiesto dai familiari).
Il diritto all’autodeterminazione nel fine vita
Oltre a chiarire la natura del danno biologico e parentale, la Cassazione ha demandato al giudice del rinvio un’ulteriore e delicatissima valutazione: la lesione del diritto all’autodeterminazione.
L’omissione o il colpevole ritardo nella diagnosi di una patologia ad esito infausto produce un danno autonomamente risarcibile, slegato dalla mera aspettativa di vita. Negare la consapevolezza clinica significa sottrarre al paziente la possibilità di scegliere quali percorsi terapeutici o palliativi intraprendere; programmare il proprio “essere persona” nell’ultimo tratto di vita; sistemare le proprie vicende familiari e patrimoniali e arrivare a una mera, ma cosciente, accettazione della propria condizione.
La decisione
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di Appello di Ancona rinviando la causa, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei fatti alla luce dei principi di diritto enunciati, valutando correttamente l’esistenza del danno da perdita anticipata del rapporto parentale e l’autonoma lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.
Avv. Sabrina Caporale
