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Polizza RC medica, assicurazione non può contestare limiti di garanzia per la prima volta in Cassazione


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 luglio 2026, n. 23344

La controversia riguarda l’operatività di una polizza RC medica nell’ambito di un’azione di rivalsa esercitata da una struttura sanitaria nei confronti del professionista coinvolto in un caso di responsabilità sanitaria. La Corte di Cassazione ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso e il divieto di sollevare questioni nuove in sede di legittimità circa l’interpretazione delle clausole contrattuali e l’operatività della garanzia.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 16 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi sui rigorosi limiti procedurali che governano il giudizio di legittimità, con particolare riferimento all’onere di specificità e autosufficienza del ricorso (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) in materia di assicurazione per la responsabilità civile professionale del medico.

La pronuncia dichiara inammissibile il ricorso di una compagnia assicurativa che tentava di far valere l’inoperatività della polizza rispetto all’azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria, contestando un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali da parte dei giudici di merito.

Il caso: malpractice, rivalsa della clinica e chiamata in garanzia

La complessa vicenda processuale trae origine dall’azione risarcitoria promossa da una paziente nei confronti di una clinica privata, lamentando l’inadeguata esecuzione di un intervento ginecologico e il difetto di consenso informato. La struttura sanitaria, costituendosi, chiamava in causa il medico operatore (non dipendente della clinica ma legato ad essa da un contratto di collaborazione), esercitando in via subordinata l’azione di rivalsa. Il sanitario, a sua volta, chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice.

Il Tribunale di Napoli, in primo grado, condannava in solido clinica e medico al risarcimento di oltre 120.000 euro in favore della paziente. Contestualmente, accoglieva la domanda di rivalsa della clinica nei confronti del sanitario per l’intero importo e, infine, condannava l’assicurazione a tenere indenne quest’ultimo sia rispetto alle somme dovute all’attrice, sia rispetto all’azione di regresso della struttura.

La Corte d’Appello rigettava il successivo gravame della compagnia assicurativa. I giudici di secondo grado ritenevano operante la copertura “a primo rischio” (ex art. 16 delle condizioni generali di polizza), valorizzando il fatto che la clinica avesse agito in rivalsa contro il medico per l’intero importo. Inoltre, la Corte d’Appello dichiarava inammissibili diverse eccezioni dell’assicurazione poiché fondate su argomentazioni e produzioni documentali tardive.

Il ricorso in Cassazione della compagnia assicurativa

Avverso la pronuncia d’appello, la società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, strettamente connessi:

Violazione di legge (art. 1370 c.c. e art. 2697 c.c.): la ricorrente lamentava che l’azione di rivalsa potesse rientrare nell’oggetto della garanzia solo in caso di accertata “colpa grave” del medico, elemento mai indagato né accertato nei precedenti gradi di giudizio.

Violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 e 1363 c.c.): la compagnia doleva l’erronea interpretazione della clausola di polizza da parte della Corte d’Appello, sostenendo che il tenore letterale del contratto non lasciasse spazio alla copertura dell’azione di rivalsa nei termini statuiti.

La decisione: il rigore del principio di autosufficienza

La Suprema Corte ha smontato l’impianto difensivo della compagnia assicuratrice, dichiarando i motivi inammissibili per palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Gli Ermellini hanno evidenziato due criticità fatali nel ricorso:

Novità della censura e difetto di allegazione: La ricorrente ha omesso di indicare in quali specifici atti e momenti dei precedenti gradi di giudizio avesse tempestivamente dedotto l’inefficacia della copertura rispetto all’azione di rivalsa (e, in particolare, la limitazione legata alla “colpa grave”). La Cassazione non può esaminare nel merito questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto (come l’interpretazione di una clausola non discussa in precedenza) se il ricorrente non fornisce la prova ex actis di aver già sottoposto la questione ai giudici di merito.

Mancata impugnazione delle statuizioni decisive: La Corte ha rilevato che, in sede di appello, l’assicurazione si era limitata a contestare che la copertura operasse a “secondo rischio” rispetto alle pretese della paziente e a negare che la clinica avesse diritto di rivalsa sul medico. Tuttavia, non aveva censurato specificamente la statuizione del Tribunale che la condannava a tenere indenne il medico dalla rivalsa. Di conseguenza, l’accoglimento della rivalsa nei confronti del medico era divenuto un “capo autonomo” passato in giudicato per mancata impugnazione da parte del sanitario stesso.

Conclusioni

La decisione della Cassazione ribadisce un monito fondamentale per gli operatori del diritto assicurativo e processuale: le eccezioni relative alle limitazioni o all’inoperatività delle polizze professionali (ivi incluse quelle attinenti ai gradi della colpa e all’operatività “a primo” o “a secondo rischio”) devono essere ritualmente, tempestivamente e specificamente introdotte nel giudizio di merito. Non è consentito tentare di rimettere in discussione l’assetto contrattuale e l’operatività della garanzia per la prima volta in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della compagnia ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del medico controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato. È stata inoltre disposta d’ufficio l’omissione dei dati identificativi della paziente a tutela della privacy.

Avv. Sabrina Caporlae

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