Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 luglio 2026, n. 23330
Un errore nella diagnosi prenatale può comportare responsabilità medica, ma non determina automaticamente il diritto al risarcimento per danni da nascita indesiderata. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della domanda risarcitoria. Nel danno da omessa diagnosi di malformazioni del feto, l’onere probatorio grava sulla gestante: la sola sottoposizione al test genetico non fa presumere la volontà di interrompere la gravidanza.
In tema di responsabilità medica per i danni da “nascita indesiderata” (wrongful birth), l’onere di provare che la gestante avrebbe interrotto la gravidanza qualora fosse stata tempestivamente informata della patologia del feto grava interamente sulla donna. Tale prova, pur potendo essere fornita tramite presunzioni, non può fondarsi unicamente sulla scelta della madre di sottoporsi a uno specifico test di screening genetico, potendo tale condotta rispondere al solo desiderio di vivere con maggiore serenità il periodo della gestazione.
È questo il principio di diritto riaffermato dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23330 depositata il 15 luglio 2026. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di Napoli, blindando l’applicazione dei criteri distributivi dell’onere probatorio stabiliti dalle Sezioni Unite.
Il caso: errore nella diagnosi prenatale e nascita di un bimbo affetto da X fragile
La vicenda trae le mosse nel lontano 1999 quando una donna, nel corso della sua terza gravidanza, decise di sottoporsi a uno specifico test genetico del DNA per escludere il rischio che il nascituro fosse affetto dalla sindrome dell’X fragile (una forma di disabilità intellettiva a trasmissione ereditaria), essendovi già un caso accertato nella famiglia della sorella. L’esame, eseguito dal centro diagnostico CEINGE e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diede esito negativo.
Il bambino nacque apparentemente sano, ma intorno ai due anni di vita manifestò gravi ritardi nello sviluppo psicomotorio e ipotonicità muscolare. Solo nel 2009, a seguito di ulteriori indagini, emerse la positività del minore alla sindrome dell’X fragile, accertando parallelamente che la madre ne era portatrice sana.
I genitori e i fratelli del minore convennero in giudizio le strutture sanitarie. Il Tribunale di Napoli accertò la responsabilità del centro CEINGE per l’evidente errore diagnostico, ma rigettò la domanda risarcitoria per i danni da nascita indesiderata, rilevando la mancanza di prova in ordine alla reale volontà della madre di interrompere la gravidanza in caso di esito positivo. La Corte d’Appello di Napoli confermò integralmente il rigetto.
Le motivazioni e i principi di diritto ribaditi dalla Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dei familiari del minore, analizzando in punto di diritto i cardini della responsabilità da wrongful birth e l’efficacia del ragionamento presuntivo.
1. I limiti del ragionamento presuntivo sull’animus abortivo
Il primo e centrale motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la volontà di ricorrere all’aborto terapeutico fosse logicamente desumibile dal fatto stesso che la gestante si fosse spontaneamente sottoposta a un esame così specifico e atipico per l’epoca.
Gli Ermellini, richiamando il noto arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 25767/2015), hanno confermato la correttezza del percorso logico dei giudici di merito. L’onere della prova grava sulla parte attrice e l’intenzione di abortire non può essere oggetto di un automatismo presuntivo.
La Cassazione rileva che la scelta di eseguire il test per l’X fragile ben può prestarsi a un’interpretazione alternativa e non implausibile: il desiderio della donna di raccogliere informazioni per vivere in adeguata tranquillità il periodo della gravidanza, escludendo traumi, e non necessariamente il proposito di interromperla. In mancanza di ulteriori e convergenti elementi indiziari (quali, ad esempio, l’allegazione di un serio pericolo per la salute fisica o psichica della gestante ex L. 194/1978), la presunzione cade.
2. Consenso informato e preclusioni assertive
I ricorrenti lamentavano inoltre l’omessa pronuncia sulla sussistenza di un danno da violazione del diritto all’autodeterminazione per difetto di consenso informato (la perdita della facoltà di scegliere ed essere preparati alla nascita del figlio disabile).
La Terza Sezione ha rigettato la censura confermando il rilievo di tardività sollevato dalla Corte d’Appello. La domanda di risarcimento da omessa o inadeguata informazione sanitaria deve essere tempestivamente formulata nell’atto di citazione o, al più tardi, entro i termini delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis). L’aver prospettato compiutamente tale lesione solo in sede di comparsa conclusione integra una domanda nuova, preclusa dal regime delle preclusioni assertive.
3. La barriera della “Doppia Conforme” sulle istanze istruttorie
Inammissibile è stato dichiarato il motivo relativo alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare lo stato psicofisico della madre. La Corte ha applicato il rigido sbarramento previsto dall’art. 360, comma 4, c.p.c. in caso di “doppia conforme” (a seguito della riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022, per i ricorsi successivi al 31 gennaio 2023). Avendo sia il Tribunale che la Corte d’Appello escluso, con identiche valutazioni di merito, la conducenza e la rilevanza dei capitoli di prova orali poiché nessuno di essi verteva su esplicite manifestazioni della volontà abortiva della donna, il sindacato di legittimità sul punto resta precluso.
Conclusioni: compensazione delle spese per eccezionalità
Nonostante il rigetto del ricorso e la conferma del verdetto di merito, la Cassazione ha ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese di legittimità.
I giudici di piazza Cavour, applicando l’art. 92, comma 2, c.p.c. (in linea con i dettami della Corte Costituzionale n. 77/2018), hanno ravvisato i presupposti di eccezionalità del caso nel fatto che l‘errore diagnostico commesso dalle strutture sanitarie fosse stato materialmente accertato con statuizione passata in giudicato. Una “giusta causa” che ha legittimato i genitori a tentare il vaglio di legittimità. A tutela della riservatezza della famiglia, la Corte ha ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Avv. Sabrina Caporale
