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Responsabilità sanitaria e manleva assicurativa, la copertura decorre solo dal pagamento del premio per il singolo presidio


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21602

La Cassazione chiarisce i limiti della manleva assicurativa in caso di polizze stipulate da Aziende Ospedaliere con più sedi: determinante la data di decorrenza specifica legata al versamento del premio.

Il caso

La vicenda processuale trae origine da un tragico caso di malpractice medica. Gli eredi di un paziente, deceduto a seguito di un intervento di colecistectomia in via laparoscopica presso l’ospedale Monaldi di Napoli, convenivano in giudizio l’AORN (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli Monaldi Cotugno CTO) per ottenere il risarcimento dei danni. L’Azienda Ospedaliera si costituiva chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice, affinché la tenesse indenne in caso di condanna.

Mentre in primo e secondo grado i giudici di merito davano ragione agli attori condannando l’AORN al risarcimento e, contestualmente, condannavano la compagnia assicuratrice a manlevare la struttura sanitaria, la vicenda subisce un radicale ribaltamento in sede di legittimità. La compagnia assicuratrice, infatti, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra le altre cose, l’inoperatività della polizza al momento della ricezione della richiesta risarcitoria.

La polizza “frazionata” e il pagamento del premio

Il nodo centrale della controversia ruotava attorno all’interpretazione del contratto assicurativo e, in particolare, alla data di decorrenza della copertura per le singole strutture facenti capo all’Azienda Ospedaliera.

L’AORN aveva chiamato in causa l’assicurazione sulla base di una specifica polizza che copriva il rischio di responsabilità civile per due diversi plessi: il C.T.O. e l’Azienda Ospedaliera Monaldi (dove era avvenuto il decesso). Tuttavia, il contratto prevedeva due diverse date di efficacia collegate al pagamento della prima rata del premio:

  • Per l’ospedale C.T.O., la copertura partiva dal 1° gennaio 2011.
  • Per l’ospedale Monaldi, la decorrenza scattava dal 31 marzo 2011.

Agli atti è emerso in modo incontrovertibile che la prima richiesta di risarcimento (coincidente con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.) era pervenuta all’Azienda Ospedaliera in data 14 febbraio 2011.

La decisione della Suprema Corte: l’art. 1899 c.c.

Con l’ordinanza in esame, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della compagnia assicuratrice, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Gli Ermellini hanno bacchettato i giudici di merito per aver dato un’applicazione “generale” alla clausola di decorrenza iniziale del contratto (quella del 1° gennaio relativa al CTO), ignorando la specifica previsione per l’Ospedale Monaldi. La Corte ha richiamato il rigoroso principio dettato dall’art. 1899 del Codice Civile, ribadendo che è il pagamento del premio a determinare l’inizio dell’efficacia della copertura. Nella struttura economica del contratto assicurativo, infatti, il pagamento ha lo scopo di consentire all’assicuratore la costituzione della “riserva sinistri” necessaria per far fronte agli impegni assunti.

Essendo l’evento letale occorso presso l’ospedale Monaldi, per il quale il pagamento del premio aveva fissato la decorrenza al 31 marzo, la richiesta risarcitoria giunta il 14 febbraio cadeva in un periodo di scopertura assicurativa.

Il divieto di mutare la polizza azionata

A nulla vale l’eventuale esistenza di ulteriori e diverse polizze stipulate tra le stesse parti a copertura del medesimo rischio. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto processuale: la pretesa dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore si fonda su un diritto eterodeterminato, la cui causa petendi si identifica esclusivamente nella specifica polizza concretamente azionata con l’atto di chiamata in causa. Dedurre in gradi successivi un diverso contratto a fondamento della domanda integra una “domanda nuova”, inammissibile ex art. 345 c.p.c.

L’ordinanza cassa dunque la pronuncia di secondo grado con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che dovrà ora escludere l’obbligo di manleva per la specifica richiesta giunta antecedentemente all’attivazione della copertura per il plesso interessato.

Avv. Sabrina Caporale

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