consenso-informato

Consenso informato e danno alla salute, no al risarcimento se manca la prova del rifiuto del paziente


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 luglio 2026, n. 22848

La Corte di Cassazione ribadisce che, in assenza di colpa medica nell’esecuzione dell’intervento, la violazione del consenso informato non genera in automatico il risarcimento per la lesione della salute, a meno che non si dimostri che il paziente, se informato, avrebbe rifiutato le cure. Salvo, in ogni caso, il ristoro per la lesione del diritto all’autodeterminazione.

Il caso in esame

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte (ordinanza depositata il 7 luglio 2026) si è pronunciata su una complessa controversia in tema di responsabilità medico-sanitaria e limiti dell’obbligo di garanzia assicurativa.

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di un ictus cerebrale, insorto il giorno successivo a un intervento di angioplastica carotidea. I familiari lamentavano sia l’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, sia la mancanza di un adeguato consenso informato in merito ai rischi dell’operazione, in particolare quello di ictus.

Nei gradi di merito, le consulenze tecniche avevano escluso profili di negligenza, imprudenza o imperizia in capo ai sanitari, confermando la correttezza dell’indicazione terapeutica e della tecnica operatoria. Era emerso, tuttavia, un effettivo inadempimento informativo sulle possibili complicanze. La Corte d’Appello di Napoli aveva quindi riconosciuto agli eredi un importo di 20.000 euro per la sola lesione del diritto all’autodeterminazione, rigettando le pretese relative al danno alla salute (iure proprio e iure hereditatis) e alla perdita di chance. La clinica, inoltre, aveva visto respinta la propria domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione, in quanto la polizza limitava la copertura ai soli medici dipendenti, qualifica non posseduta dai professionisti intervenuti.

Il ragionamento della Suprema Corte

Gli Ermellini hanno rigettato tanto il ricorso principale degli eredi quanto quello incidentale della clinica, tracciando un netto confine tra le due fattispecie di danno derivanti da omesso consenso informato.

Danno alla salute vs. Diritto all’autodeterminazione

La Cassazione ha confermato la correttezza dell’impianto decisorio della Corte territoriale, dichiarando tuttavia inammissibili — e non infondati nel merito — i motivi del ricorso principale sul punto. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento del danno alla salute per carenza di consenso informato, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo “omette di offrire argomentazioni idonee a contrastare la statuizione della Corte circa la mancata allegazione del probabile rifiuto del paziente di sottoporsi all’intervento, ove correttamente informato”: un rigetto in rito, dunque, per carenza di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., e non una conferma piena nel merito. Nel merito, i principi di diritto restano fermi: laddove l’intervento chirurgico sia stato eseguito in modo ineccepibile (assenza di errore tecnico), il paziente (o i suoi eredi) che lamenti un danno alla salute o la morte a seguito di una complicanza non adeguatamente prospettata deve allegare e provare, anche per presunzioni, che avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stato correttamente informato.

Nel caso di specie, versandosi in una tipica ipotesi di “consenso presunto” — poiché l’intervento di angioplastica era necessario, corretto e con un rischio di ictus statisticamente basso (2-4%) — gli attori non hanno fornito alcun elemento per dimostrare che il defunto avrebbe optato per non operarsi. Di conseguenza, il verificarsi dell’evento avverso (l’ictus e il successivo decesso) non può essere eziologicamente ricollegato alla carenza informativa ai fini del risarcimento del danno biologico.

Resta fermo e legittimo, invece, il riconoscimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (liquidato dalla Corte territoriale), inteso come autonoma sofferenza soggettiva e contrazione della libertà personale di disporre del proprio corpo, che viaggia su un binario risarcitorio distinto rispetto alla lesione della salute.

Sulla perdita di chance

Anche il motivo relativo alla perdita di chance è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha peraltro precisato, in punto di diritto, che “la perdita di chance deve comunque essere collegata eziologicamente ad una condotta colposa dei sanitari (Cass. n. 28993/2019), nella specie esclusa”: un passaggio che rafforza ulteriormente il rigetto, ancorando l’inammissibilità anche a un rilievo di merito sull’assenza del presupposto necessario della colpa medica.

L’operatività della polizza assicurativa

Esaminando il ricorso incidentale della struttura sanitaria, la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure mosse contro l’interpretazione del contratto di assicurazione. La Corte territoriale aveva correttamente escluso l’obbligo di manleva da parte dell’assicurazione basandosi sul chiaro tenore letterale delle condizioni generali di polizza, che circoscrivevano la copertura ai soli danni cagionati dal personale dipendente della casa di cura, tra cui non rientravano i medici liberi professionisti che avevano eseguito l’angioplastica.

I Principi di Diritto

Dalla pronuncia in commento emergono le seguenti coordinate ermeneutiche per gli operatori del diritto e della sanità:

Doppio binario del risarcimento: L’omesso o incompleto consenso informato può dar luogo a due danni distinti: il danno alla salute e il danno da lesione dell’autodeterminazione.

Onere della prova sul rifiuto: Se l’intervento è tecnicamente corretto, per ottenere il risarcimento del danno alla salute (o da perdita di chance) derivato da una complicanza non illustrata, il paziente ha l’onere di provare che un’informazione completa lo avrebbe indotto a rifiutare la prestazione medica.

Perdita di chance e colpa medica: La perdita di chance risarcibile presuppone comunque un collegamento eziologico con una condotta colposa dei sanitari (Cass. n. 28993/2019); esclusa la colpa medica, la relativa domanda è infondata.

Limiti della garanzia assicurativa: Le clausole che limitano la manleva ai fatti illeciti commessi dai soli dipendenti della struttura sono pienamente valide ed efficaci; l’indagine sulla volontà delle parti contrattuali è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se logicamente motivato.

Avv. Sabrina Caporale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati