CTU-contrastanti

Colpa medica e CTU divergenti, il giudice non può aderire acriticamente a una sola perizia


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 giugno 2026, n. 21023

La Terza Sezione Civile della Cassazione ribadisce i limiti del giudice del merito: in presenza di due consulenze d’ufficio contrastanti, l’adesione acritica a una di esse, con totale pretermissione dell’altra, vizia irrimediabilmente la decisione.

Nel contenzioso in materia di colpa medica, la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) rappresenta lo snodo fondamentale per l’accertamento del nesso causale e della corretta esecuzione della prestazione sanitaria. Ma cosa accade quando, nei due gradi di giudizio, vengono espletate due diverse perizie che giungono a esiti diametralmente opposti? Il giudice può sceglierne una a sua discrezione?

La risposta della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, contenuta nell’ordinanza n. 21023 depositata il 21 giugno 2026 (R.G. n. 15094/2024), è netta: il giudice di appello che disponga il rinnovo dell’indagine peritale non può poi fondare la propria decisione sulla prima CTU ignorando del tutto le risultanze della seconda, pena la cassazione della sentenza per vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo.

Il fatto: il duplice accertamento tecnico

La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata da una paziente nei confronti di un’Azienda Sanitaria. La donna lamentava l’insorgenza di un grave cheloide e il conseguente intrappolamento di un nervo a seguito di un intervento di appendicectomia eseguito nel 2012 presso l’ospedale di Civitanova Marche. La sintomatologia non era regredita nemmeno dopo un secondo intervento di riduzione del cheloide, subito presso l’ospedale di Tolentino il 15 maggio 2014.

Il giudizio di primo grado, istruito mediante una CTU medico-legale, si era concluso con il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo emersi profili di responsabilità a carico dei sanitari.

La paziente proponeva appello. La Corte territoriale, ritenendo necessario un approfondimento, disponeva una nuova consulenza tecnica d’ufficio. Questo secondo elaborato peritale ribaltava le conclusioni del primo, accertando espressamente la natura iatrogena del danno e la compatibilità causale tra la lesione patita dalla paziente e l’intervento chirurgico.

Nonostante tale esito, la Corte d’Appello di Ancona rigettava nuovamente il gravame. Nella motivazione, il collegio giudicante affermava che l’istruttoria “soprattutto in primo grado” aveva dimostrato la correttezza dell’intervento, qualificando l’evento dannoso (l’intrappolamento del nervo) come imprevedibile e inevitabile, aderendo così in toto alle conclusioni del primo consulente e obliterando del tutto i risultati della CTU d’appello.

La decisione della Suprema Corte

Investita della questione, la Cassazione ha accolto il ricorso della paziente, cassando la sentenza con rinvio.

Gli Ermellini hanno stigmatizzato il percorso logico-argomentativo della Corte d’Appello, rilevando una palese contraddizione e un evidente difetto motivazionale.

La pronuncia richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione della prova scientifica (da ultimo Cass. n. 20125/2015 e Cass. n. 23063/2009), fissando i seguenti paletti:

Il potere di scelta: Il giudice di merito, in quanto peritus peritorum, ha certamente il potere di aderire al parere che ritiene più congruo quando in corso di causa vengano depositate più perizie con risultati difformi.

L’obbligo di motivazione specifica: Questo potere non è assoluto. Se il giudice d’appello decide di disattendere le conclusioni del CTU nominato in secondo grado per accogliere quelle del consulente di primo grado, deve enunciare chiaramente le ragioni della propria scelta.

Il confronto critico: Il giudice non può limitarsi a un’adesione acritica a una delle due relazioni. Ha il dovere di affrontare le argomentazioni contrastanti della consulenza scartata, indicando perché la ritenga scientificamente o logicamente recessiva rispetto all’altra.

I profili di censura

Nel caso in esame, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello abbia svalutato del tutto, senza fornire alcuna motivazione, la consulenza svolta nel secondo grado, dopo che essa stessa ne aveva avvertito la necessità disponendone la rinnovazione.

Il vizio della sentenza si è palesato nella clamorosa ellissi motivazionale: il giudice d’appello ha concluso per la “causa non imputabile” ai sanitari basandosi sull’istruttoria di primo grado, dissimulando l’esistenza della seconda perizia che invece deponeva per la dipendenza causale del danno dall’operazione chirurgica. Tale omissione configura il mancato esame di un elemento istruttorio decisivo, sufficiente a travolgere la sentenza.

Conclusioni

L’ordinanza in commento offre un monito processuale di primaria importanza per i civilisti e i difensori specializzati in medical malpractice. Quando il fascicolo processuale si arricchisce di indagini tecniche divergenti, l’atto difensivo (che sia la comparsa conclusionale in appello o il ricorso in Cassazione) deve sempre pretendere e stimolare il raffronto critico da parte del giudicante. Una sentenza che “sceglie” una CTU ignorando semplicemente l’altra è una sentenza giuridicamente zoppa, destinata inesorabilmente a cadere sotto la scure del sindacato di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

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