Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 19 giugno 2026, n. 20864
La Corte di Cassazione interviene in una vicenda di responsabilità medica legata a una plessopatia post-operatoria insorta dopo un intervento chirurgico in laparoscopia. I giudici di legittimità hanno censurato la sentenza d’appello per aver liquidato le contestazioni tecniche mosse alla consulenza d’ufficio con formule generiche, senza un effettivo esame dei rilievi della parte. La decisione torna così sul tema del corretto sindacato della CTU e degli obblighi motivazionali del giudice di merito.
I fatti: danno neurologico post-operatorio e l’iter dei giudizi di merito
La vicenda trae origine dalla situazione di una paziente affetta da endometriosi di stadio V, sottoposta a un intervento in laparoscopia presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Subito dopo l’operazione, manifestava una plessopatia lombosacrale destra — rilevata dalla stessa entità ospedaliera — con perdita della deambulazione autonoma, dolori lancinanti (trattati costantemente con antidolorifici, inclusa morfina e cannabis), sopravvenuta sindrome depressiva e una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%, riconosciuta dalla Commissione Medico-Legale.
La paziente sosteneva, sulla base di consulenze di parte, che la plessopatia fosse stata causata da un inadeguato posizionamento sul letto operatorio (posizione litotomica prolungata), in violazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute dell’ottobre 2009. Contestava inoltre che la check-list preoperatoria fosse stata sottoscritta dal solo infermiere di sala e non dall’intera équipe, e che il modulo di consenso informato fosse generico e privo di riferimenti ai rischi neurologici.
L’iter processuale si articolava in più fasi: dapprima un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., la cui CTU — pur riconoscendo un possibile nesso causale tra l’intervento e la plessopatia — escludeva la responsabilità dei sanitari, ritenendo impossibile distinguere se il danno derivasse dalla malattia endometriosica, dal materiale purulento o dal posizionamento, e affermando comunque la “non disponibilità di sensori” per monitorare le compressioni nervose; quindi il giudizio di merito ex art. 702-bis c.p.c., nel quale il Giudice, su richiesta della paziente, disponeva un supplemento di consulenza, sottoponendo le osservazioni del CTP allo stesso consulente dell’ATP, che confermava le proprie conclusioni. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, condannando la ricorrente alle spese e ponendo a suo carico le spese di CTU di entrambi i procedimenti.
La Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 1165/2024) confermava il rigetto. Tra i cinque motivi di appello, quello dedicato alla nullità della CTU (per illogicità, contraddittorietà e genericità) veniva liquidato con una formula di stile: le conclusioni del CTU erano “esenti da vizi” per la loro “esaustività e meticolosità”.
La decisione della Cassazione: omessa pronuncia e motivazione apparente
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. La Terza Sezione Civile, applicando il principio della ragione più liquida, si è concentrata sul secondo, ritenendolo fondato e assorbente.
Il motivo denunciava — in via principale — l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla nullità della CTU. La Corte d’Appello, ad avviso della ricorrente, non aveva vagliato nessuna delle tre puntuali contestazioni articolate dal CTP: la contraddittorietà di una CTU che ammetteva l’ipotizzabilità del nesso causale tra posizionamento e plessopatia ma escludeva la responsabilità senza verificare le condotte concrete dei sanitari; l’affidamento a “ciò che normalmente avviene” anziché a riscontri documentali sul caso specifico; il contrasto tra le conclusioni del CTU sull’irrilevanza della mancata compilazione della check-list cartacea e le Raccomandazioni ministeriali del 2009.
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la Corte d’Appello aveva evaso queste contestazioni con una formula “radicalmente generica, e quindi sostanzialmente vuota, id est riconducibile all’omessa pronuncia”. Giudicare le censure “assolutamente prive di fondamento” appellandosi alla mera “esaustività e meticolosità” della CTU, di fronte a critiche ictu oculi specifiche e circostanziate, equivale a non pronunciarsi.
In via subordinata — ad abundantiam — la Cassazione ha precisato che, anche a voler riqualificare la censura non come omessa pronuncia ma come denuncia di assenza di motivazione, il motivo sarebbe stato comunque fondato: i rilievi mossi alla consulenza non erano affatto generici, investivano profili specifici e decisivi, e la corte territoriale non li aveva “per nulla realmente fronteggiato nella sua apparente motivazione”.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Avv. Sabrina Caporale
