Ecografia-mammaria-abusi

Ecografia mammaria e abusi, la Cassazione sul confine tra atto medico e violenza sessuale


Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 17 giugno 2026, n. 22429

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato confine tra atto medico e violenza sessuale nel caso specifico ecografia e abusi (art. 609-bis c.p.), ribadendo che il mero richiamo al rispetto dei “protocolli scientifici” non giustifica il professionista se le modalità esecutive della visita denotano un inequivocabile sconfinamento nella sfera sessuale del paziente.

Il caso: ecografia mammaria, palpeggiamenti e abusi

La vicenda trae origine dalla condanna in primo e secondo grado di un medico radiologo per il reato di violenza sessuale aggravata dall’abuso di autorità (artt. 609-bis, comma 1, e 61 nn. 5, 8 e 11 c.p.).

Secondo le conformi sentenze di merito, durante una visita senologica di controllo su una paziente precedentemente operata per carcinoma mammario, il medico aveva costretto la donna a subire atti sessuali. Nello specifico, l’imputato aveva richiesto alla paziente di mettersi in piedi, tirandola a sé con forza, annusandole il collo, palpando il seno a mani nude con reiterati sfregamenti e arrivando a strusciare il proprio organo genitale (in stato di erezione) sul corpo della vittima. La visita si era poi conclusa con indebite richieste di baci e l’incongrua proposta di un’ecografia transvaginale.

La deposizione della persona offesa, valutata come chiara, logica e costante, aveva trovato solido riscontro nelle dichiarazioni di due amiche, contattate dalla vittima in lacrime nell’immediatezza dei fatti.

I motivi del ricorso in Cassazione

La difesa dell’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania basandosi su due argomentazioni principali:

Il rispetto dei protocolli e il vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva, supportato anche dalla testimonianza di un esperto, che la palpazione del seno fosse un passaggio strumentale necessario e prodromico all’esame ecografico, perfettamente in linea con le linee guida mediche. Pertanto, lamentava una presunta illogicità nell’aver ritenuto “sessuali” atti che avrebbero avuto eslusiva natura medica, negando ogni valenza coercitiva ai comportamenti tenuti.

L’inutilizzabilità della querela: la difesa eccepiva la violazione degli artt. 431 e 511 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente utilizzato il contenuto della querela per fondare l’affermazione di responsabilità e avallare l’attendibilità della vittima, aggirando il principio secondo cui la prova si forma in dibattimento.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando integralmente l’impianto difensivo sia in fatto che in diritto.

Il confine tra atto clinico e atto sessuale

Gli Ermellini chiariscono che i giudici di merito non hanno mai messo in discussione la validità in astratto della palpazione senologica come atto preparatorio all’ecografia. Il reato si è configurato per le modalità concrete con cui l’esame è stato condotto.

Tirare a sé la paziente, annusarle il collo, strusciare i genitali e richiedere baci costituiscono comportamenti del tutto inconciliabili con la normale esecuzione dell’accertamento da espletare. Tali condotte esulano da qualsiasi prassi medica e si traducono in una inequivocabile e non consentita intrusione nella sfera sessuale della paziente. La Cassazione rileva come il motivo di ricorso sia difettoso di specificità e tenti surrettiziamente di indurre a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità (specie in presenza di una “doppia conforme” di condanna).

Il corretto uso della querela in giudizio

Rispondendo al secondo motivo, la Suprema Corte riafferma un consolidato principio di diritto in tema di letture dibattimentali. È vero che la querela, inserita nel fascicolo per il dibattimento, rileva primariamente ai fini della procedibilità dell’azione penale e non può, di norma, fondare ex se la responsabilità.

Tuttavia, nel caso di specie, la responsabilità dell’imputato è stata dichiarata sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel contraddittorio dibattimentale. I giudici non hanno utilizzato la querela come prova del fatto, ma ne hanno legittimamente apprezzato il contenuto per valutare la coerenza e la costanza narrativa della vittima nel corso del tempo, confrontando la denuncia iniziale con l’esame testimoniale in aula.

La Massima (non ufficiale):

In tema di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la circostanza che l’atto lamentato sia in astratto riconducibile a un accertamento medico strumentale (nel caso di specie, palpazione senologica prodromica all’ecografia) non esclude la configurabilità del reato qualora le concrete modalità esecutive – per la natura dei toccamenti, il contesto e i comportamenti collaterali – risultino del tutto avulse dai protocolli clinici e si risolvano in un’indebita e non consentita intrusione nella sfera sessuale del paziente.

Avv. Sabrina Caporale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati