Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 giugno 2026, n. 18365
La Suprema Corte ribadisce il principio del “più probabile che non” nel giudizio controfattuale e conferma la discrezionalità del giudice di merito nello scegliere tra consulenze tecniche divergenti, purché la decisione sia sorretta da congrua motivazione.
Con la recente ordinanza della Terza Sezione Civile (camera di consiglio del 2 aprile 2026, depositata il 7 giugno 2026), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su temi nevralgici della responsabilità sanitaria: l’accertamento del nesso eziologico in caso di condotta omissiva e la gestione istruttoria di plurime Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) recanti conclusioni contrastanti.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso principale proposto da un medico cardiologo e i ricorsi incidentali adesivi dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani e della compagnia assicurativa, confermando la condanna in solido al risarcimento di circa 2 milioni di euro in favore dei genitori di un minore per i gravissimi e irreversibili danni neurologici (invalidità al 100%) patiti a poche ore dalla nascita.
Il fatto storico e l’iter processuale
La vicenda trae origine dall’accesso di un neonato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. In quell’occasione, il cardiologo di turno escludeva erroneamente la presenza di affezioni cardiache, omettendo di eseguire gli accertamenti strumentali di base (elettrocardiogramma ed ecocardiogramma). Tale grave imperizia ritardava la diagnosi di coartazione aortica, patologia scoperta solo in un secondo momento in seguito al trasferimento all’UTIN di Trapani e, infine, all’Ospedale Civico di Palermo.
A causa del ritardo diagnostico e della conseguente mancata stabilizzazione tempestiva del piccolo paziente (attraverso l’infusione di prostaglandine e la correzione dell’acidosi), l’intervento chirurgico di decoartazione veniva eseguito in condizioni cliniche ormai compromesse, determinando deficit neurologici irreversibili.
Sia in primo grado (Tribunale di Marsala, previa revoca di un primo CTU per incompletezza e nomina di un secondo consulente) che in appello (Corte d’Appello di Palermo, che dispose una nuova CTU), i giudici hanno accertato la colpa del sanitario e il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento lesivo, condannando il medico e la struttura in solido.
I profili di diritto affrontati dalla Cassazione
L’ordinanza in esame si segnala per la chiarezza con cui dirime tre questioni giuridiche di grande rilevanza pratica.
1. Il ruolo del Giudice di fronte a CTU discordanti
Nel corso dei due gradi di giudizio si erano succedute diverse perizie medico-legali, le cui risultanze apparivano non del tutto allineate. I ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) sostenendo che la Corte d’Appello avesse illogicamente disatteso le conclusioni dei periti nominati in secondo grado. La Cassazione ha rigettato la censura, riaffermando il principio per cui il giudice di merito non è vincolato alle risultanze dell’ultima consulenza espletata, potendo fondare il proprio convincimento su una precedente CTU (nel caso di specie, la seconda perizia di primo grado), a condizione che fornisca una motivazione congrua, logica e adeguata (richiamando Cass. Sez. 3, 26/5/2021 n. 14599).
La Corte territoriale aveva puntualmente spiegato perché le ipotesi alternative dei periti d’appello (incentrate su presunte carenze strutturali del primo ospedale) fossero smentite dall’istruttoria: non era stata fornita la prova — gravante sugli appellanti — che presso il P.O. di Castelvetrano mancassero i farmaci necessari o il personale addestrato, e comunque una corretta diagnosi avrebbe imposto l’invio diretto a un centro con chirurgia pediatrica, non a Trapani.
2. Nesso di causalità e giudizio controfattuale
Centrale è l’applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”. I giudici di legittimità hanno avallato il ragionamento controfattuale della Corte d’Appello: se il medico avesse posto tempestivamente la corretta diagnosi, il paziente sarebbe stato inviato immediatamente e in modo mirato presso un reparto dotato di terapia intensiva e chirurgia pediatrica, ove sarebbe stato stabilizzato con infusione di prostaglandine e correzione dell’acidosi.
La Cassazione riporta, in via ad abundantiam, le conclusioni del CTU L.M.: un intervento di decoartazione eseguito in condizioni stabili determina un rischio emorragico solo nell’11% dei casi, mentre la generalità dei pazienti conduce poi una vita regolare. Con probabilità molto alta, quindi, il bimbo non avrebbe riportato alcun danno neurologico rilevante: è stata l’erronea diagnosi la causa esclusiva del danno.
3. Forma della Procura alle liti nel processo telematico
In via preliminare, l’ordinanza affronta un’eccezione di rito sulla validità della procura rilasciata su foglio cartaceo autonomo per un ricorso nativo digitale, con mandato “generico” (senza data né indicazione del provvedimento impugnato). Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 2075 del 19 gennaio 2024), la Corte ha ribadito che il requisito della specialità della procura — ex artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c. — non esige la contestualità temporale e documentale rispetto all’atto cui accede: è sufficiente la congiunzione materiale o informatica al ricorso, purché il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notifica (art. 24 Cost.).
Avv. Sabrina Caporale
