Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 maggio 2026, n. 15955
La Terza Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due genitori che, a seguito della nascita della figlia affetta da tetralogia di Fallot (una grave cardiopatia congenita), chiedevano il risarcimento dei danni subiti per omessa diagnosi prenatale della patologia, lamentando che il ginecologo non avesse correttamente eseguito l’ecografia morfologica del terzo trimestre. La pronuncia si inscrive nel solco della responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale e offre un contributo significativo su una questione di grande rilievo pratico: il ruolo delle linee guida professionali vigenti al momento della condotta come parametro di valutazione della diligenza del medico, e i limiti entro i quali la carenza della documentazione clinica può fondare, da sola, un giudizio di responsabilità.
Il caso
I ricorrenti sostenevano che il ginecologo — che aveva eseguito l’ecografia morfologica del terzo trimestre in regime di intramoenia presso il proprio studio — avesse omesso di visualizzare e refertare le quattro camere cardiache del feto, come previsto dalle linee guida della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (SIEOG) del 2006, vigenti all’epoca dei fatti. Tale omissione, a loro avviso, aveva impedito la diagnosi precoce della tetralogia di Fallot e, di conseguenza, li aveva privati della possibilità di esercitare consapevolmente il diritto all’interruzione di gravidanza. Il danno lamentato era sia patrimoniale — le ingenti spese connesse alla cura della bambina — sia non patrimoniale — il dolore, la sofferenza psichica e le ricadute sulla vita relazionale e lavorativa di entrambi i genitori.
Il Tribunale di Catanzaro, in esito a CTU medico-legale, aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo un danno morale da perdita di possibilità di prepararsi adeguatamente alla malattia della figlia, ma aveva escluso il nesso causale con la mancata interruzione di gravidanza, ritenendo che la tetralogia di Fallot non rientrasse tra le patologie che, se diagnosticate in tempo, avrebbero consentito il ricorso all’IVG oltre il novantesimo giorno, e aveva liquidato il danno in Euro 15.000 a testa. La Corte d’Appello di Catanzaro, disposta una nuova CTU, aveva invece accolto l’appello incidentale del ginecologo, rigettando integralmente la domanda.
Il cuore del caso: linee guida e valore diagnostico dell’ecografia
La questione centrale della controversia era se, all’epoca dei fatti, il ginecologo avesse l’obbligo di eseguire — nell’ambito dell’ecografia morfologica del terzo trimestre — non solo la scansione delle quattro camere cardiache, ma anche la cosiddetta “scansione degli efflussi” (destro e sinistro), che avrebbe consentito una diagnosi più accurata della tetralogia di Fallot.
La Cassazione ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello su questo punto decisivo. Le linee guida SIEOG del 2006 — le sole applicabili ratione temporis, essendo la scansione degli efflussi divenuta obbligatoria solo con le linee guida del 2010 — prevedevano esclusivamente la scansione delle quattro camere cardiache. Ma vi era di più: la stessa CTU disposta in appello aveva evidenziato che la tabella allegata alle linee guida del 2006 indicava una sensibilità dello screening ecografico per le malformazioni cardiovascolari non superiore al 38%, il che significava che, anche eseguendo correttamente l’esame secondo le regole dell’arte vigenti all’epoca, la rilevazione della patologia era statisticamente incerta.
In questo quadro, la Corte d’Appello aveva rilevato una “evidente distonia” nelle conclusioni della CTU: i consulenti avevano da un lato affermato che l’ecografia del terzo trimestre consente, con ordinaria diligenza, di diagnosticare la tetralogia di Fallot, e dall’altro avevano riconosciuto che la scansione delle quattro camere cardiache — l’unica prevista dalle linee guida 2006 — non ha valore diagnostico specifico rispetto a quella patologia. La Corte d’Appello aveva dunque tratto la conclusione, logicamente ineccepibile, che l’eventuale incompletezza della refertazione perdeva “ovviamente di significato” non appena si fosse esclusa la rilevanza diagnostica di ciò che avrebbe dovuto essere refertato.
Il ruolo delle linee guida nella valutazione della diligenza del medico
Il principio implicito ma inequivoco della pronuncia è di grande importanza sistematica: il parametro della diligenza qualificata del professionista sanitario ex art. 1176, co. 2, c.c. va valutato con riferimento alle linee guida e alle buone pratiche cliniche vigenti al momento della condotta, non a quelle adottate successivamente. Applicare retroattivamente uno standard più elevato significherebbe trasformare la responsabilità medica in una responsabilità oggettiva da risultato, snaturandone la natura contrattuale e colposa.
Questo principio trova riscontro nella giurisprudenza richiamata nell’ordinanza (Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 10050/2022) e si pone in linea con l’impianto della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), che ha espressamente codificato il ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità del sanitario, pur precisando che il rispetto formale di queste non esclude automaticamente la responsabilità quando le specificità del caso concreto avrebbero imposto un comportamento diverso.
L’omessa refertazione e la prova del nesso causale
Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda il rapporto tra incompletezza della documentazione clinica e responsabilità. I ricorrenti sostenevano che il mancato referto della visualizzazione delle quattro camere cardiache fosse di per sé sufficiente a dimostrare l’inadempimento del medico e a invertire l’onere della prova sul nesso causale.
La Cassazione ha respinto questa impostazione, ribadendo che la carenza documentale rileva come elemento probatorio nell’ambito del complessivo accertamento del nesso causale, ma non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità quando l’accertamento tecnico dimostri che, anche in ipotesi di esecuzione completa e corretta dell’esame, l’esito diagnostico non sarebbe stato diverso. La questione non è se il medico abbia omesso di documentare qualcosa, ma se quella documentazione avrebbe avuto valore diagnostico rispetto alla specifica patologia: nel caso di specie, la risposta era negativa, in quanto la scansione delle quattro camere cardiache non avrebbe consentito, con le tecniche e le conoscenze dell’epoca, di rilevare con certezza la tetralogia di Fallot. In assenza di prova del nesso causale materiale tra la condotta e l’evento di danno, la domanda non poteva essere accolta.
I motivi di inammissibilità: il limite del sindacato di legittimità
La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili anche per un profilo processuale di carattere trasversale: i ricorrenti, pur formalmente denunciando la violazione degli artt. 1218, 1176 c.c., 116 e 2697 c.p.c., nella sostanza si limitavano a proporre una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie — in particolare delle conclusioni della CTU — sollecitando dalla Corte un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità (Cass. n. 10161/2024; Cass. n. 16467/2017).
La doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. era inammissibile perché, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20867/2020 costantemente ribadito (da ultimo Cass. n. 5800/2026), è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello che la legge le assegna, non quando abbia semplicemente esercitato il proprio prudente apprezzamento in modo che la parte ritiene erroneo.
La doglianza sull’art. 2697 c.c. era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d’Appello non aveva applicato erroneamente le regole sull’onere della prova, ma aveva semplicemente accertato, in fatto, che il nesso causale non era stato dimostrato.
Conclusioni
La sentenza si inscrive in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente chiarito i confini della responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale. Per i difensori che assistono famiglie con figli affetti da malformazioni congenite non diagnosticate in utero, la pronuncia indica con chiarezza che non è sufficiente dimostrare l’incompletezza formale della documentazione clinica: è necessario provare che, eseguendo correttamente l’esame secondo le regole dell’arte vigenti all’epoca, la diagnosi sarebbe stata possibile e che, se formulata, avrebbe concretamente modificato le scelte dei genitori. Solo quando tutti questi elementi sono dimostrati — secondo il criterio del “più probabile che non” — il giudice può riconoscere la responsabilità del sanitario e il conseguente danno da perdita del diritto alla procreazione consapevole.
Avv. Sabrina Caporale
