Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 maggio 2026, n. 13338
In caso di rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile, se il danneggiato ha già ottenuto il risarcimento dalla struttura sanitaria in un giudizio parallelo, la richiesta di “non pronunciarsi” sulla condanna del medico non equivale a una rinuncia all’azione, ma determina la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale ai fini delle spese.
Con la recente ordinanza n. 13338, depositata l’8 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in merito agli effetti della riassunzione del giudizio civile a seguito di rinvio dalla Cassazione penale (ex art. 622 c.p.p.), soffermandosi sulla netta distinzione tra rinuncia all’azione, rinuncia agli atti e declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il contesto processuale
La complessa vicenda trae origine da un presunto caso di malpractice medica (una colecistectomia laparoscopica complicata da perforazione intestinale con esito letale). Dopo un articolato iter penale conclusosi in Cassazione con la declaratoria di prescrizione del reato (omicidio colposo) e il rinvio al giudice civile d’appello per le sole statuizioni risarcitorie, le figlie della vittima riassumevano il giudizio contro i chirurghi dell’equipe.
Nelle more del giudizio di rinvio, tuttavia, le eredi ottenevano la condanna al risarcimento integrale del danno a carico dell’Azienda Sanitaria (ASL) in un separato e parallelo giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Avezzano. In virtù di ciò, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio contro i medici, la difesa di una delle eredi faceva presente alla Corte d’Appello che, avendo già riscosso le somme dalla ASL, i giudici potevano non pronunciarsi sulle domande di condanna al risarcimento nei confronti dei chirurghi (per evitare una duplicazione del titolo esecutivo), chiedendo però la liquidazione delle cospicue spese legali maturate in tutti i gradi (penali e civili) in base al principio della soccombenza virtuale.
La Corte d’Appello dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere, condannando in solido i medici al pagamento delle spese di lite. I sanitari ricorrevano in Cassazione, sostenendo — tra i vari motivi — che l’affermazione contenuta nella comparsa conclusionale dovesse essere interpretata come una vera e propria “rinuncia all’azione” o “rinuncia agli atti” e che, in ogni caso, permanendo il contrasto sul merito, non vi fossero i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
I principi ribaditi dalla Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato in toto i ricorsi dei medici, ribadendo e puntualizzando alcuni consolidati principi di diritto processuale.
Atto di riassunzione e litisconsorzio: in risposta a un’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa dei medici, la Corte ha ricordato che la riassunzione non instaura un nuovo giudizio, ma consente la prosecuzione di quello pendente. L’atto riassuntivo non deve necessariamente trascrivere o riproporre tutte le originarie pretese, presumendosi mantenute ferme in assenza di indicazioni contrarie. Inoltre, una volta che il processo è regolarmente riassunto dinanzi al giudice competente, il giudizio prosegue tra tutte le parti originarie, indipendentemente da quale di esse (e per quali specifici soggetti) abbia assunto materialmente l’iniziativa.
Il rigore formale della rinuncia all’azione e agli atti: la Cassazione ha smontato la tesi secondo cui la richiesta di “non pronunciarsi” sulla condanna equivalesse a una rinuncia all’azione o agli atti. La volontà di rinunciare, spiegano gli Ermellini, deve risultare in modo inequivoco e non può essere desunta attraverso una mera interpretazione di parte. Inoltre, sul piano della capacità rappresentativa del difensore, il potere di rinunciare all’azione o agli atti necessita di una procura speciale ad hoc. Una procura rilasciata genericamente con la facoltà di transigere o conciliare la lite non conferisce in alcun modo al legale il potere dispositivo di rinunciare all’azione.
Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale: i giudici di legittimità hanno ritenuto ineccepibile il percorso logico-giuridico della Corte territoriale. La dichiarazione del difensore di aver già ottenuto soddisfazione del credito in altra sede (contro il coobbligato solidale) e la conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere non configurano una rinuncia. A fronte della materiale soddisfazione del diritto risarcitorio, il giudice deve prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire per la condanna principale, limitando la propria cognizione al profilo della soccombenza virtuale al fine di liquidare correttamente le spese dell’intero iter processuale, incluse le pregresse fasi penali, come avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando in solido i sanitari ricorrenti (principale e adesivo) al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di legittimità, confermando così l’assetto decisorio della Corte d’Appello molisana.
Avv. Sabrina Caporale
