Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 16 maggio 2026, n. 17653
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli obblighi motivazionali del giudice d’appello che, con un ribaltamento della condanna, riforma in senso assolutorio la sentenza di primo grado, con particolare riferimento ai casi di colpa medica fondati su perizie tecnico-scientifiche. L’omessa confutazione delle valutazioni del perito d’ufficio, a favore di quelle dei consulenti di parte, inficia la sentenza.
Il caso: decesso in reparto psichiatrico e concause farmacologiche
La vicenda processuale trae origine dal decesso di un paziente trentenne, affetto da psicosi schizofrenica, obesità, tabagismo e apnee notturne (OSAS), ricoverato in regime di TSO presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Il giovane perdeva la vita a causa di un arresto cardio-respiratorio insorto dopo la somministrazione di una terapia farmacologica multipla a base di sedativi e antipsicotici (Haldol, Talofen e Diazepam).
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale (ex art. 589 c.p.) del medico psichiatra del turno pomeridiano, condannandolo per aver somministrato dosi medio-alte e ravvicinate di farmaci sedativi con potenziale effetto depressivo sulla respirazione, ignorando le gravi comorbilità del paziente e i segnali clinici di un’imminente crisi respiratoria. Assolta, invece, la dottoressa del turno mattutino, rivelatasi all’oscuro della pregressa patologia respiratoria del paziente, all’epoca dei fatti vigile e fortemente agitato.
La Corte di Appello, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione, ha assolto nel merito anche il medico psichiatra con la formula “perché il fatto non sussiste”, revocando contestualmente le statuizioni civili. Per giungere a tale ribaltamento, i giudici di seconde cure si erano affidati esclusivamente alle conclusioni dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, escludendo l’incidenza causale dei farmaci e l’inosservanza delle linee guida.
Il ricorso in Cassazione: il vizio di motivazione e il travisamento della prova
Le parti civili hanno impugnato la sentenza d’appello lamentando due profili centrali:
- Il travisamento della prova: la Corte d’Appello aveva erroneamente desunto dagli atti che la vittima fosse adeguatamente monitorata, che i parametri respiratori al momento del subentro dello psichiatra fossero normali e che il paziente avesse già assunto in passato la medesima combinazione di farmaci, circostanze tutte puntualmente smentite dalle risultanze istruttorie di primo grado.
- L’acritica adesione ai Consulenti del PM: i giudici di secondo grado avevano totalmente pretermesso la perizia d’ufficio disposta in primo grado (che invece evidenziava la grave imprudenza nella gestione combinata di farmaci depressivi del sistema nervoso in un paziente con conclamati problemi respiratori), venendo meno all’obbligo di un onere motivazionale “rafforzato”.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso delle parti civili ai fini risarcitori nei confronti del medico psichiatra, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello ribadendo un principio fondamentale in tema di ribaltamento del giudizio:
Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Tale obbligo si fa ancor più penetrante quando i temi in rilievo hanno carattere tecnico-scientifico.
In tema di responsabilità medica, sottolineano gli Ermellini, il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio per abbracciare quelle di altri consulenti è tenuto a illustrare accuratamente le ragioni di tale scelta. Non è sufficiente proporre una tesi alternativa, ma è indispensabile scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo del primo giudice attraverso un esame critico ed esaustivo di tutti i passaggi logici e scientifici della sentenza riformata.
Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha spiegato per quale motivo le conclusioni dei periti d’ufficio nominati dal Tribunale – che avevano ravvisato un evidente nesso di causa (fattore precipitante) tra la condotta imperita e la depressione del sistema nervoso centrale deputato alla respirazione – dovessero ritenersi meno attendibili rispetto a quelle della Procura.
Conclusioni
La pronuncia della Quarta Sezione Penale ribadisce l’inammissibilità di assoluzioni in appello costruite su percorsi motivazionali superficiali o basati su un’incompleta lettura dei dati clinici e peritali. L’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (limitatamente alla posizione del medico del turno pomeridiano) conferma che, anche intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, la tutela della parte civile impone una disamina rigorosa, logica e inattaccabile del compendio probatorio, senza scorciatoie sul piano della valutazione scientifica. Piena conferma, invece, per l’assoluzione del medico di turno mattutino, la cui condotta è stata valutata esente da censure in base a un ineccepibile giudizio di probabilità logica ancorato alle contingenze del momento.
Avv. Sabrina Caporale
