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Caregiver e legge 104 nella PA, la carenza di personale non basta per negare il trasferimento


Corte di Cassazone, sezione Lavoro, sentenza n. 9489 del 14/4/2026

Con ordinanza sezionale interlocutoria, la Cassazione affronta la tematica dei trasferimenti per causa di disabilità nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato. In tema di caregiver e legge 104 nel pubblico impiego, la Cassazione chiarisce che la Pubblica Amministrazione non può rigettare una richiesta di trasferimento limitandosi a richiamare genericamente esigenze di servizio o carenze di organico. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione concreta e proporzionata, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole e della tutela del diritto all’assistenza del familiare disabile.

L’arresto n. 9489 del 14/4/2026, oggetto di questo approfondimento, rimedita nelle parole degli stessi Ermellini la fattispecie alla luce delle notissime decisioni rese in sede eurounitaria e rappresenta un punto di svolta significativo nel bilanciamento tra le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione e la tutela dei lavoratori con disabilità (o che assistono familiari disabili), espandendo l’interpretazione dell’art. 33 della Legge 104/1992.

Nella ricostruzione degli elementi di diritto rilevanti e desumibili dalla fattispecie concreta, Piazza Cavour pone in dubbio il proprio specifico precedente cui aveva fatto diretto riferimento il collegio territoriale calabrese, per giungere a negare il diritto rivendicato dal lavoratore.

Il caso e la questione giuridica

Il ricorso riguardava il diniego di un trasferimento richiesto da un dipendente pubblico per avvicinarsi al domicilio di un familiare con disabilità grave. La PA aveva rigettato l’istanza appellandosi alla “vacanza di organico” e alla “prevalenza dell’interesse pubblico all’efficienza del servizio” presso la sede di partenza.

La questione centrale: può la PA negare il trasferimento basandosi su una generica carenza di personale, o deve dimostrare un pregiudizio “insostenibile” alla funzionalità dell’ufficio?

Il principio di diritto

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che: il diritto al trasferimento del dipendente che assiste un disabile non è assoluto, ma il rigetto della PA non può essere motivato con clausole di stile o generiche carenze di organico. Si introduce quindi l’obbligo di un onere probatorio rafforzato a carico del datore di lavoro pubblico.

Si pone in particolare la questione se il rifiuto del trasferimento ad un ufficio chiesto dal dipendente che deve prestare assistenza a disabile, pur a fronte di una vacanza di organico nell’ufficio richiesto ma in considerazione della accertata indisponibilità del posto, contrasti o meno con il principio del ragionevole accomodamento, nei termini richiesti dalla direttiva 2000/78, nella interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia.

I punti cardine della decisione

Dovere di accomodamento ragionevole: la Corte richiama la Direttiva 2000/78/CE, sottolineando che il datore di lavoro deve adottare soluzioni organizzative prima di negare il trasferimento.

Il principio chiave (e rivoluzionario) vede il distacco non come una concessione graziosa, ma rappresenta l’attuazione dell’obbligo di protezione del lavoratore, qualora il trasferimento definitivo risulti momentaneamente impossibile.

La semplice mancanza di un posto in organico nella sede di destinazione, o la carenza in quella di partenza, non sono più condizioni sufficienti per il diniego automatico se non accompagnate dalla prova di un danno effettivo e concreto alla continuità amministrativa.

Bilanciamento dei valori costituzionali: il diritto alla salute e all’assistenza (art. 32 e 38 Cost.) riceve una tutela prioritaria rispetto alle scelte gestionali della PA, a meno che queste ultime non riguardino servizi essenziali e indifferibili.

Inoltre si tratta di una forma di distacco che agisce fuori dalla pianta organica (il posto resta formalmente incardinato nell’ufficio di appartenenza) e proprio questa sua natura flessibile lo rende la soluzione perfetta in termini di accomodamento ragionevole in quanto permette di risolvere il conflitto tra il diritto del disabile (che ha bisogno di stare in un certo luogo) e i vincoli burocratici della PA (che non ha posti vacanti in quel luogo).

Conseguenze pratiche per il dipendente

In virtù di questa pronuncia, il dipendente pubblico in sede di contenzioso può:

  • Contestare il diniego stereotipato: se la PA si limita a scrivere “esigenze di servizio”, l’atto è annullabile.
  • Esigere la comparazione: la PA deve dimostrare di aver valutato se l’esigenza di assistenza del disabile possa essere soddisfatta senza paralizzare l’ufficio.

La Cass. 9489/2026 segna il passaggio da una visione “autoritativa” del rapporto di pubblico impiego a una visione “solidaristica”. Il trasferimento non è più visto come una concessione discrezionale (un favor), ma come l’attuazione di un diritto soggettivo attenuato che richiede una motivazione analitica e rigorosa per essere compresso.

Sebbene il quadro giurisprudenziale sia in costante evoluzione, questa sentenza si inserisce nel solco della “personalizzazione” del rapporto di lavoro, dove la vulnerabilità del dipendente diventa un parametro d’azione per l’amministrazione.

Il confronto tra le sentenze 9401/2026 e 9489/2026 è fondamentale per comprendere la complessa architettura della mobilità nel pubblico impiego.

Sebbene emesse a breve distanza l’una dall’altra, esse affrontano due facce della stessa medaglia: la prima si occupa della mobilità ordinaria per interscambio, la seconda della mobilità protetta (Legge 104).

la Corte ha ribadito che nella mobilità ordinaria (anche per interscambio), il consenso dell’amministrazione di appartenenza è un atto gestionale insindacabile nel merito, purché logico.

In presenza della disabilità (propria o del familiare) si impone una deroga alle regole ordinarie di gestione del personale, con un maggior focus sulla tutela della persona e della dignità umana.

Siamo di fronte ad ordinanza che struttura un parallelo interessante tra distacco e accomodamento ragionevole, utilizzando il primo come strumento per garantire l’effettività della tutela che sottostà all’istituto ex art. 33 legge 104/92.

Si tratta di un rapporto che in questa sede subisce una metamorfosi: il distacco non è più solo una misura organizzativa temporanea, ma diventa lo strumento elettivo per rendere concreto il principio di uguaglianza sostanziale per il lavoratore disabile o caregiver.

Se il trasferimento definitivo è precluso per mancanza di posti in organico, la PA ha l’obbligo di valutare il distacco presso un’altra sede come soluzione transitoria ma necessaria per garantire il diritto all’assistenza.

L’ordinanza ribadisce che l’accomodamento è obbligatorio a meno che non comporti un onere finanziario o organizzativo sproporzionato, ma pone dei paletti rigorosi:

Rigetto non automatico: non si può negare il distacco motivando genericamente che “manca il personale”.

Prova dell’impossibilità: L’amministrazione deve dimostrare che lo spostamento del dipendente renderebbe impossibile l’erogazione di un servizio essenziale.

Se il sacrificio richiesto alla PA è gestibile tramite una diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i restanti dipendenti, il distacco deve essere concesso.

Non rimane – trattandosi di ordinanza appunto interlocutoria – di attendere l’evoluzione del sistema in una materia sommamente delicata.

Ai posteri (non troppo distanti) l’ardua sentenza.

Avv. Silvia Assennato

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