Ipoacusia-professionale

Ipoacusia professionale e aggravamento, spetta l’indennizzo INAIL dopo la pensione?

Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 1654 del 03/04/2026

Nell’ambito delle malattie professionali, l’ipoacusia professionale da esposizione a rumore solleva questioni rilevanti in tema di indennizzabilità degli aggravamenti successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.
La Corte d’Appello di Napoli ha affermato che l’aggravamento del danno uditivo, manifestatosi dopo la cessazione dell’esposizione al rischio, può essere riconosciuto e indennizzato anche successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa morbigena, nei limiti temporali previsti dal DPR 9 giugno 1975 n. 482, allegato 4, 44, che stabilisce l’indennizzabilità dell’ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro. Decorso questo termine dalla cessazione dell’esposizione al rischio professionale, l’eventuale ulteriore aggravamento del quadro clinico-audiometrico non è causalmente correlabile alla malattia professionale denunciata, ma va ricondotto soltanto a fattori di senescenza dell’apparato uditivo di tipo extra-lavorativo, con conseguente esclusione del diritto all’indennizzo per il peggioramento intervenuto oltre tale limite temporale.

La vicenda

Un lavoratore, impiegato come giardiniere specializzato tagliatore, adiva il Tribunale per domandare il riconoscimento di una rendita per danno biologico derivante da ipoacusia neurosensoriale.

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda del lavoratore riconoscendo la natura professionale dell’ipoacusia e condannando l’INAIL alla corresponsione di una rendita in suo favore.

Il ricorso in Appello

L’Istituto proponeva ricorso in appello contestando quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto riteneva che il CTU nominato avesse proceduto in maniera apodittica a una nuova valutazione del danno, facendo riferimento a un’indagine successiva alla cessazione del rapporto lavorativo.

Notificato l’atto, il lavoratore si costituiva resistendo e chiedendo il rigetto del gravame.

I giudici di secondo grado davano torto all’INAIL, confermando la decisione del Tribunale.

La Corte territoriale riteneva corrette le valutazioni del CTU, il qualeaveva quantificato il danno biologico nella misura del 21% sulla base di un esame audiometrico effettuato nel corso delle attività peritali.

La pronuncia della Corte territoriale

I giudici d’Appello precisavano che nel caso di ipoacusia da rumore, L’aggravamento del danno uditivo, manifestatosi successivamente alla cessazione dell’esposizione al rischio, come accaduto nel caso di specie, può essere riconosciuto e indennizzato anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa morbigena, nei limiti temporali previsti dal DPR 9 giugno 1975 n. 482, allegato 4, 44, che stabilisce l’indennizzabilità dell’ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro. Decorso tale termine quadriennale dalla cessazione dell’esposizione al rischio professionale, l’eventuale ulteriore aggravamento del quadro clinico-audiometrico non è causalmente correlabile alla malattia professionale denunciata, dovendo essere ricondotto esclusivamente a fattori di senescenza dell’apparato uditivo di tipo extra-lavorativo, con conseguente esclusione del diritto all’indennizzo per il peggioramento intervenuto oltre detto limite temporale”.

Nesso di causalità fra l’aggravamento e l’attività lavorativa cessata

La Corte territoriale rilevava che, nella fattispecie esaminata, il CTU avesse implicitamente valutato la sussistenza del nesso di causalità fra l’aggravamento e l’attività lavorativa cessata, valutazione peraltro retta dalla mancanza di evidenze di ulteriori e diversi fattori causali.

I giudici di merito, condividevano pienamente le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, pertanto rigettavano il ricorso dell’INAIL e condannavano l’Istituto al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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