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Errore medico e risarcimento, la clinica paga il 50%: regresso integrale è un’eccezione


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 aprile 2026, n. 8866

In tema di errore medico e risarcimento, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sulla ripartizione interna del debito risarcitorio tra struttura sanitaria e medico. Gli Ermellini hanno ribadito che, salvo casi di condotte “eccentriche” o del tutto imprevedibili del sanitario, la clinica non può rivalersi interamente sul medico, dovendo farsi carico della metà del risarcimento in virtù del rischio d’impresa.

Il caso e la questione del regresso

La vicenda trae origine dal decesso di un paziente a seguito di un intervento chirurgico bariatrico. La clinica privata, dopo aver risarcito integralmente i familiari della vittima, aveva agito in regresso contro il chirurgo operatore, pretendendo il recupero dell’intera somma pagata.

Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano determinato il riparto della responsabilità nella misura del 50% ciascuno. La clinica ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo che la colpa esclusiva del medico e la gravità dei suoi errori dovessero escludere la corresponsabilità della struttura.

La presunzione di responsabilità paritaria

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha confermato un orientamento ormai consolidato. Nel rapporto interno tra debitori solidali (clinica e medico), la responsabilità per i danni cagionati da colpa del sanitario deve essere ripartita in misura paritaria ai sensi degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.

Il fondamento di questa regola risiede nella natura della responsabilità della struttura:

  • Responsabilità diretta (Art. 1228 c.c.): la clinica risponde per fatto proprio, poiché si avvale dell’opera di terzi per adempiere al contratto di spedalità.
  • Rischio d’impresa: la struttura sanitaria assume il rischio che l’ausiliario (il medico) possa commettere errori nell’esecuzione della prestazione. Consentire un regresso integrale significherebbe svuotare di senso il rischio d’impresa, riducendolo al solo rischio di insolvibilità del medico.

L’eccezione: la condotta “eccentrica”

Per ottenere il regresso integrale, la struttura ha l’onere di dimostrare che il comportamento del medico è stato talmente anomalo da risultare estraneo all’organizzazione aziendale.

In particolare, secondo gli Ermellini, deve emergere: una devianza eccezionale e inescusabile dal programma terapeutico condiviso; una condotta del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile), tale da porsi come evento imponderabile per la clinica; l’assenza di omissioni o difetti di controllo da parte della struttura stessa.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’approccio chirurgico scelto era corretto e che la stessa clinica, durante il primo grado, aveva difeso la fondatezza scientifica dell’operato del chirurgo. Venendo meno la prova di una condotta “fuori sistema”, la presunzione di parità non può essere superata.

Conclusioni

La decisione conferma che la struttura sanitaria è “garante” della prestazione anche nei rapporti interni con i propri collaboratori. Per gli avvocati che si occupano di medical malpractice, la sentenza sottolinea la difficoltà tecnica di superare la barriera del 50% nell’azione di regresso, richiedendo una prova rigorosa che vada oltre la semplice “colpa grave” del medico, sconfinando in una vera e propria autonomia decisionale del sanitario del tutto dissonante rispetto ai servizi ospedalieri ordinari.

Avv. Sabrina Caporale

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