Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 6926 del 23 marzo 2026
I giudici di legittimità ribadiscono la distinzione tra danno da lesione dell’autodeterminazione e danno da omesso consenso informato, cassando la sentenza che aveva drasticamente ridotto il risarcimento ai genitori. Quindi chiariscono come liquidare il danno da nascita indesiderata derivante da omessa diagnosi prenatale.
La vicenda processuale
I genitori avevano convenuto in giudizio la casa di cura contestando che i sanitari, nonostante l’età della gestante (35 anni), avessero omesso di prospettare e prescrivere gli screening prenatali indicati dalle linee guida per la rilevazione di anomalie cromosomiche. Tale omissione aveva impedito alla madre di esercitare consapevolmente il diritto all’interruzione della gravidanza.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda, liquidando: 7.267,36 euro alla madre per danno biologico (6% di invalidità permanente); 70.000 euro alla madre e 50.000 euro al padre per danno non patrimoniale da lesione dell’autodeterminazione e 144.000 euro per il danno patrimoniale connesso al mantenimento della minore.
La Corte d’appello, pur confermando l’accertamento della responsabilità e della volontà abortiva della madre, aveva rideterminato il danno non patrimoniale in 30.000 euro per ciascun genitore, applicando i criteri tabellari elaborati per il diverso caso del danno da omesso consenso informato anziché quelli parametrati al danno da perdita del rapporto parentale.
Le censure accolte dalla Suprema Corte
Con l’ordinanza depositata il 23 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da due genitori avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva ridotto da 120.000 euro complessivi a 60.000 euro il risarcimento del danno non patrimoniale loro riconosciuto per la nascita di una figlia affetta da sindrome di Down, in conseguenza dell’omessa diagnosi prenatale.
La Cassazione ha rilevato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti aveva confermato l’accertamento della volontà abortiva della madre e la sussistenza delle condizioni di legge per l’interruzione della gravidanza; aveva riconosciuto che l’omessa diagnosi aveva determinato “lo stravolgimento di ogni aspettativa” dei genitori; aveva, tuttavia, escluso la risarcibilità del danno esistenziale da “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando contraddittoriamente che tale pregiudizio costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.
I principi di diritto ribaditi
L’ordinanza conferma l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di responsabilità per omessa diagnosi di malformazione fetale, devono distinguersi due diverse tipologie di danno non patrimoniale:
- il danno da lesione dell’autodeterminazione procreativa che comprende sia l’afflizione derivante dalla limitazione imposta alla propria libertà di scelta, sia il complessivo peggioramento delle condizioni di vita conseguente alla nascita indesiderata, che presuppone la prova della volontà abortiva e della sussistenza delle condizioni di legge per l’interruzione.
- il danno da omesso consenso informato che consiste nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio con disabilità e che può essere riconosciuto anche in assenza della prova della volontà abortiva.
La Corte ha precisato che i due pregiudizi sono ontologicamente distinti e richiedono criteri di liquidazione differenti: il primo va parametrato alle tabelle milanesi per il danno da perdita del rapporto parentale, il secondo ai criteri elaborati per la violazione del consenso informato.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova liquidazione del danno non patrimoniale applicando i corretti criteri tabellari, coerentemente con l’accertamento — ormai coperto da giudicato — della responsabilità della struttura sanitaria e della volontà abortiva della gestante.
La pronuncia si segnala per la netta censura del vizio di motivazione contraddittoria, riconducibile alla violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., e per la puntuale ricostruzione sistematica delle diverse voci di danno risarcibile nella peculiare fattispecie della nascita indesiderata.
Avv. Sabrina Caporale
