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Spese del consulente di parte, il giudice può liquidarle anche senza nota spese

Corte di Cassazione, Terza sezione civile, ordinanza 4600 del 02/03/2026

Le spese del consulente di parte rientrano tra le spese processuali e possono essere liquidate dal giudice anche in assenza di una specifica nota spese. La Cassazione chiarisce che tali costi, essenziali per l’esercizio del diritto di difesa, devono essere rimborsati alla parte vittoriosa, purché non risultino eccessivi o superflui.
Nell’ambito di una fattispecie complessa vengono affermate alcune circostanze – in apparenza secondarie- ma in realtà fondamentali per la concretezza della tutela delle persone in molti se non in tutti gli ambiti della vita e del diritto.

Il principio di diritto della Cassazione

Rimanendo nel solco dei precedenti specifici della stessa Corte per i quali le spese della consulenza di parte, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell’art. 92 c.p.c.

Se le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, l’ordinanza n. 4600/2026 –in punto essenzialmente processuale afferma il principio di diritto: i documenti dimostrativi delle spese processuali – tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

Su tali basi si è affermata la rilevanza della produzione documentale comprovante la spesa per il CTP, anche se prodotta solo con la memoria conclusionale nell’ambito di un procedimento civile.

È noto infatti come la figura ed il lavoro svolto dai consulenti di parte stia assumendo sempre maggiore rilevanza, in particolar modo in alcune tipologie di contenzioso nei quali assumono carattere quasi assorbente.

Al di là del principio di diritto di stretta natura processuale in realtà l’ordinanza in commento pare andare oltre.

Si afferma infatti che le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente di parte rientrano tra le spese processuali, regolate dall’art. 91 c.p.c. esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore.

E non si tratta – notoriamente – di spese indifferenti.

La rilevanza del CTP nel processo

La perizia medico-legale infatti non ha un importo fisso ma il compenso riconosciuto dovrà risultare adeguato al grado di difficoltà e qualità delle prestazioni richieste, alla complessità del caso, al tempo impiegato e alle spese sostenute, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Per cui non essendo previsto un limite si ritiene opportuno che la cifra del compenso sia stabilita in base a principi di adeguatezza, decoro e proporzionalità.

Tutti questi principi valgono anche – e forse di più – per la consulenza di parte, tanto più nei giudizi in cui la stessa è sostanziale per un esito utile del giudizio.

L’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. sostenuta in questa sede dagli Ermellini comporta una serie di corollari che risultano specificamente evidenziati, laddove il terzo risulta strettamente connesso alla soluzione tecnico-processuale adottata dal collegio.

Ma che succede con gli altri due?

Se si afferma, come nel caso di specie che la regolamentazione delle spese di lite va compiuta d’ufficio a prescindere da domanda della parte come anche dal deposito della nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. considerando irrilevante che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso cosi come che lo abbia effettivamente chiesto1.

Spese del consulente di parte, liquidazione d’ufficio irrilevanza della nota spese

In siffatta circostanza ci ricorda la SC la liquidazione potrà essere compiuta ufficiosamente applicando le tariffe professionali esistenti, ovvero in via analogica le tariffe di cui al dm 30 maggio 2002, in tema di compensi dovuti al consulente d’ufficio.

Dunque il principio della liquidazione d’ufficio e l’irrilevanza della nota spese si estendono logicamente anche alle spese sostenute per il Consulente Tecnico di Parte

La giurisprudenza è solida- e confermata dalla ordinanza in commento – nel considerare le spese di CTP come spese processuali vere e proprie, equiparate a quelle legali. Le competenze del CTP infatti non sono considerate semplici costi stragiudiziali, ma esborsi necessari per l’esercizio del diritto di difesa in materie tecniche.

In conseguenza di ciò il giudice ha il potere-dovere di includerle nella liquidazione finale a carico del soccombente, anche se la parte non ne ha fatto specifica istanza analitica, purché la figura del CTP sia emersa dagli atti

La spesa del CTP è un costo della giustizia

Per il CTP la giurisprudenza richiede spesso che la spesa sia almeno allegata e verosimile, ma l’ordinanza lo esclude ritenendo che non sia neppure è necessario che la parte dimostri di aver già pagato il CTP dovendosi applicare l’art. 75 disp. att. c.p.c, con liquidazione a prescindere dalla domanda.

Si deve infatti considerare che L’art. 201 c.p.c. è la porta d’ingresso del tecnico nel processo. Una volta che il CTP è entrato attraverso questa porta, la sua spesa diventa parte del “costo della giustizia” che il soccombente deve rifondere, a prescindere da formalismi sulla nota spese, purché la prestazione sia stata effettivamente resa a supporto della difesa.

La regolare nomina ex art. 201 c.p.c. formalizza la presenza del professionista nel processo. Questo rende la sua parcella una spesa processuale ripetibile, ai sensi dell’art. 91 c.p.c, quindi d’ufficio ed in assenza di nota spese, in applicazione diretta del secondo corollario stabilito in materia dall’ordinanza oggetto di queste righe.

Avv. Silvia Assennato

1 Rammentiamo per completezza di discorso e di informazione che nella materia previdenziale di competenza di chi scrive le consulenze mediche normalmente riguardano, o possono riguardare:

1. Per esame della documentazione medica, istruttoria del caso, visita ed eventuali accertamenti.

2. Relazione medico legale dattiloscritta: Onorario compreso tra Euro 300,00 ed Euro 2.000,00;

Per assistenza medico-legale in sede di Collegiale Medica stragiudiziale Onorario compreso tra Euro 400,00 ed Euro 2000,00

Per assistenza tecnica di Parte in corso di Causa Previdenziale

a) Riesame della documentazione sanitaria

b) Pre-visita del periziando

c) Assistenza tecnica in corso di CTU

d) Memorie tecniche integrative

e) Esame delle bozze peritali

f) Osservazioni tecniche in contraddittorio Onorario compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.000,00

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