Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 marzo 2026, n. 5153
Con un’ordinanza interlocutoria depositata il 6 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto l’integrazione del contraddittorio in un caso emblematico di “mutamento del programma operatorio” in corso d’opera, senza tuttavia entrare nel merito della questione sostanziale relativa alla risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
Il caso: dalla safenectomia alla crossectomia “non concordata”
La vicenda trae origine da un intervento chirurgico agli arti inferiori. La paziente si era sottoposta a una programmata safenectomia ma, a causa dell’impossibilità tecnica di incannulare la vena, il chirurgo aveva proceduto a una diversa tecnica (crossectomia), senza tuttavia informare preventivamente la donna né acquisire un consenso specifico per la nuova strategia operatoria.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli avevano rigettato la domanda risarcitoria. I giudici di merito, sulla scorta di due consulenze tecniche d’ufficio, avevano escluso tanto l’errore tecnico quanto il danno alla salute, ritenendo la crossectomia una scelta clinica ragionevole. La Corte d’Appello aveva inoltre esaminato – e rigettato – anche la domanda relativa al danno da lesione dell’autodeterminazione, ritenendo che l’intervento non avesse determinato un concreto pregiudizio al diritto di scelta consapevole della paziente.
La ricorrente ha impugnato la decisione denunciando, tra l’altro, proprio il mancato riconoscimento del danno da autodeterminazione come autonoma voce risarcitoria.
La distinzione tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione
Il secondo motivo di ricorso è incentrato sul diritto al consenso informato. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur richiamando i principi in materia, abbia negato ogni rilievo risarcitorio al deficit informativo basandosi sull’assenza di un peggioramento delle condizioni di salute, senza valutare l’esistenza di un autonomo pregiudizio non patrimoniale distinto dal danno biologico. La Cassazione non ha però ancora scrutinato questo motivo, essendosi arrestata a una preliminare questione processuale.
Il diritto al consenso informato, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, non è un mero corollario del diritto alla salute, ma un’autonoma posizione soggettiva fondata sul principio di autodeterminazione (artt. 2, 13 e 32 Cost.). In base a tale orientamento, la lesione del diritto al consenso informato può dar luogo a due diversi tipi di danno:
- danno alla salute: quando è probabile che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento che gli ha poi cagionato un peggioramento;
- danno da lesione della dignità/autodeterminazione: risarcibile in via autonoma qualora l’omessa informazione abbia impedito al paziente di prepararsi psicologicamente all’intervento o di scegliere consapevolmente tra diverse opzioni terapeutiche, a prescindere dall’esito clinico dell’operazione.
Sarà proprio su questa distinzione che la Suprema Corte sarà chiamata a pronunciarsi, una volta superato lo scoglio processuale.
Il nodo processuale: il litisconsorzio necessario
L’ordinanza in commento riveste una fondamentale importanza processuale. La Cassazione ha rilevato l’assenza della prova di notifica del ricorso nei confronti del medico chirurgo e della clinica, rimasti intimati.
Richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite (sent. n. 24707/2015), i magistrati hanno ribadito che nel giudizio di responsabilità professionale medica sussiste un litisconsorzio processuale necessario tra il danneggiato, il medico e la struttura sanitaria. Di conseguenza, la Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., concedendo alla ricorrente sessanta giorni per regolarizzare la posizione dei litisconsorti pretermessi, pena l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e prospettive
La parola torna ora alla difesa della ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. Una volta superato lo scoglio processuale, la Suprema Corte sarà chiamata a chiarire se il “cambio di rotta” del chirurgo in sala operatoria, seppur tecnicamente corretto, possa configurare un danno risarcibile per la sola privazione della libertà di scelta del paziente, segnando un ulteriore passo verso la tutela della dignità della persona nel rapporto di cura.
Avv. Sabrina Caporale
