consenso-informato

Diritto al consenso informato, distinzione tra danno alla salute e lesione dell’autodeterminazione

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 marzo 2026, n. 5153

Il diritto al consenso informato non è un mero corollario del diritto alla salute, ma un’autonoma posizione soggettiva fondata sul principio di autodeterminazione. Con l’ordinanza interlocutoria, depositata il 6 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di “mutamento del programma operatorio” in corso d’opera, riaccendendo il dibattito sulla risarcibilità del danno anche in assenza di un peggioramento delle condizioni fisiche del paziente.

Il caso: dalla safenectomia alla crossectomia “non concordata”

La vicenda trae origine da un intervento chirurgico agli arti inferiori. La paziente si era sottoposta a una programmata safenectomia ma, a causa dell’impossibilità tecnica di incannulare la vena, il chirurgo aveva proceduto a una diversa tecnica (crossectomia), senza tuttavia informare preventivamente la donna né acquisire un consenso specifico per la nuova strategia operatoria.

Mentre i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello di Napoli) avevano rigettato la domanda risarcitoria escludendo sia l’errore tecnico sia il danno alla salute (ritenendo la crossectomia una scelta clinica ragionevole e non peggiorativa), la ricorrente ha impugnato la decisione denunciando, tra l’altro, la violazione del diritto all’autodeterminazione.

La distinzione tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione

Il cuore del ricorso risiede nel secondo motivo: la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia negato il risarcimento basandosi esclusivamente sull’assenza di un danno biologico iatrogeno.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la lesione del diritto al consenso informato può dar luogo a due diversi tipi di danno:

Danno alla salute: quando è probabile che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento che gli ha poi cagionato un peggioramento.

Danno da lesione della dignità/autodeterminazione: risarcibile in via autonoma qualora l’omessa informazione abbia impedito al paziente di prepararsi psicologicamente all’intervento o di scegliere consapevolmente tra diverse opzioni terapeutiche, a prescindere dall’esito clinico dell’operazione.

Il nodo processuale: il litisconsorzio necessario

L’ordinanza in commento riveste inoltre una fondamentale importanza processuale. La Cassazione ha rilevato l’assenza della prova di notifica del ricorso nei confronti del medico chirurgo e della clinica, rimasti intimati.

Richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite (sent. n. 24707/2015), i magistrati hanno ribadito che nel giudizio di responsabilità professionale medica sussiste un litisconsorzio processuale necessario tra il danneggiato, il medico e la struttura sanitaria. Di conseguenza, la Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., concedendo alla ricorrente sessanta giorni per regolarizzare la posizione dei litisconsorti pretermessi, pena l’inammissibilità del ricorso.

L’integrazione del contraddittorio

La parola torna ora alla difesa della ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. Una volta superato lo scoglio processuale, la Suprema Corte sarà chiamata a chiarire se il “cambio di rotta” del chirurgo in sala operatoria, seppur tecnicamente corretto, possa configurare un danno risarcibile per la sola privazione della libertà di scelta del paziente, segnando un ulteriore passo verso la tutela della dignità della persona nel rapporto di cura.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati