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NASpI e assegno di invalidità, la Cassazione conferma la compatibilità

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5414 del 11/03/2026

Ancora sotto censura la prassi dell’INPS sulla decadenza del diritto alla disoccupazione per i titolari di assegno IO.

La compatibilità tra NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) sta continuando a subire un’importante evoluzione, passando da una incompatibilità assoluta a una possibilità di cumulo in specifici scenari, con l’INPS che però ha storicamente sostenuto posizioni restrittive poi smentite dalla giurisprudenza in chiave non soltanto interpretativa.

Chi è già titolare di assegno IO e perde involontariamente il lavoro può percepire la NASpI mantenendo entrambe le prestazioni1.

Inoltre il lavoratore che già percepisce l’assegno ordinario di invalidità e matura anche il diritto alla NASpI può scegliere tra le due prestazioni anche dopo aver fatto domanda per l’indennità di disoccupazione, non vi è, infatti, alcuna norma che stabilisca un termine per esercitare l’opzione2.

Ciò rende la prassi fissata dall’Inps con una circolare – obbligo di scelta al momento della domanda amministrativa che non può certamente essere considerato vincolante – discriminatoria.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 5414/2026, che qui commentiamo, respingendo il ricorso dell’Istituto previdenziale.

Il nodo della compatibilità tra NASpI e assegno di invalidità

In generale, rammentiamo che si può optare per la prestazione più vantaggiosa (spesso la NASpI), sospendendo temporaneamente l’assegno IO, già in godimento per poi riattivarlo alla fine della disoccupazione, previa verifica di permanenza dei requisiti ed al netto di alcune eccezioni e decadenze.

Riteniamo infatti fondamentale ricordare a noi stessi che:

L’assegno IO deve essere stato confermato (ha validità triennale e va rinnovato) in mancanza, secondo i criteri INPS, l’assegno IO si perde ma continuerà l’erogazione della NASpI.

Se l’assegno IO si trasforma in Pensione di Vecchiaia, la NASpI decade immediatamente poiché la pensione diretta è incompatibile con la disoccupazione.

La Suprema corte richiama a supporto della propria decisione di rigetto, un recente analogo precedente in cui aveva essa stessa già affermato (sentenza n. 4724/20253) che la maturazione dei requisiti per l’indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti, senza tuttavia che per l’esercizio di detta opzione sia previsto un termine.

Cosa cambia per i lavoratori titolari di AOI

L’arresto 2026 oggetto delle presenti righe, consolida l’orientamento, precisando i dettagli tecnici del calcolo.

Niente più scelta obbligatoria: Il lavoratore non deve più “scommettere” su quale prestazione scegliere perdendo l’altra.

Compatibilità strutturale: Viene riconosciuto che l’AOI copre il rischio di ridotta capacità lavorativa (salute), mentre la NASpI copre il rischio di disoccupazione involontaria (mercato)4

L’interpretazione restrittiva dell’INPS che insiste nel negare il cumulo in radice è stata considerata discriminatoria per diverse ragioni:

Obbligare un lavoratore comunque invalido a scegliere tra la pensione di invalidità (spesso di importo basso) e la disoccupazione (temporanea) penalizza chi, nonostante la riduzione della capacità lavorativa, ha continuato a lavorare.

La prassi INPS sotto la lente della Cassazione

La posizione INPS, specialmente laddove l’invalidità precedesse la disoccupazione, creava incertezza e difficoltà economica per i lavoratori fragili.

Il combinato disposto dell’ordinanza in commento e dei precedenti citati dalla stessa Suprema Corte, rappresenta e conferma un vero e proprio terremoto giuridico nel diritto previdenziale italiano, poiché anche in questo caso scardina il divieto assoluto di cumulo tra NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità (AOI).

Per arrivare a siffatta conclusione – di sicuro impatto per molti lavoratori si parte dalla considerazione generale che NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) non sono prestazioni alternative5 e non sussiste obbligo di opzione se l’AOI è preesistente.

In effetti nessuna norma prevede un termine decadenziale per l’esercizio della scelta e la circolare INPS non può introdurre un siffatto termine, non previsto dal legislatore.

La stessa ordinanza infatti ci dice che le previsioni normative che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica, proprio per l’impatto – anche solo potenziale – che potrebbe avere sui diritti delle persone in un comparto oltre tutto economicamente e socialmente delicato.

Infatti, la facoltà di opzione per il trattamento di disoccupazione in luogo dell’assegno di invalidità trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011 decisione che aveva dichiarato illegittima la normativa che non consentiva ai lavoratori titolari di prestazioni di invalidità di scegliere il trattamento di disoccupazione quando ne ricorrevano i presupposti.

Si conferma che in buona sostanza i due trattamenti sono compatibili e cumulabili: chi perde il lavoro può ottenere la NASpI senza rinunciare all’AOI, superando la storica prassi di incumulabilità totale dell’INPS.

Un altro caso conclamato di “diritto vivente” che evidenzia la frizione tuttora esistente tra la legge e le decisioni dell’ente previdenziale, una discrasia che costringe la giurisprudenza a decidere qual è la regola che si applica davvero, in funzione non solo di interpretazione della norma ma di vera e propria “supplenza” e come garanzia fondamentale trovandosi ad agire come un vero e proprio contrappeso allo strapotere burocratico dell’ente previdenziale.

Avv. Silvia Assennato

1 Si consideri però che materialmente l’INPS eroga la NASpI ma “trattiene” una quota pari all’importo dell’assegno IO, oppure riduce l’assegno stesso. In termini pratici, si andrà a percepire un importo totale pari alla prestazione più elevata tra le due.

2 L’opzione in casi analoghi al presente non è un atto formale a pena di nullità, ma una facoltà che serve a individuare la prestazione più vantaggiosa tra due diritti entrambi già acquisiti.

3 Una sentenza apripista, che. aveva stabilito che il diritto alla NASpI sorge dal versamento dei contributi contro la disoccupazione e non può essere annullato dalla titolarità dell’AOI, chiarendo che il problema risiede nel negare il sussidio a chi ha perso il lavoro solo perché invalido, creando una discriminazione.

4 L’AOI è legato alla riduzione della capacità lavorativa, mentre la NASpI è un sostegno alla disoccupazione involontaria. Perciò l’ipotesi di incompatibilità forzata trattava le due prestazioni come equivalenti, con effetti materialmente discriminatori.

5toricamente l’obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l’originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l’ipotesi allorquando sin dall’inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile, sul punto Cass. civ. n. 12576/1995.

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